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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28182/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 18 novembre 2025 con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Novara di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso il tra il mese di settembre 2018 e il mese di aprile 2019 alla pena ritenuta di giustizia.

Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione della penale responsabilità è inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio.

A tale fine deve ribadirsi che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

La Corte ha dato atto che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver ceduto .un quantitativo di sostanza del tipo hashish al ricorrente per un valore di 4500 euro, era stata riscontrata da plurimi elementi estrinseci debitamente indicati (videoriprese effettuate presso la pizzeria che avevano documentato l'incontro fra i due; appunti sequestrati a [OSCURATO:PERSONA]) con percorso argomentativo cui il ricorrente non contrappone alcuna ragione tale da minarne la tenuta.

Rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile in quanto meramente reiterativo di quello già formulato in appello, in assenza di confronto con le ragioni.

Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività"(Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv 274076).La Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha rilevato che ostava alla qualificazione del fatto come lieve il dato ponderale della sostanza stupefacente trattata, pari ad un controvalore di 4.500 euro, e le caratteristiche del fatto, indicative dello stabile inserimento del ricorrente nel contesto del narcotraffico (possibilità di accedere al pagamento rateale della droga, denotante consuetudine di rapporti).

Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 18 novembre 2025 con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Novara di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso il tra il mese di settembre 2018 e il mese di aprile 2019 alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui si contesta l'affermazione della penale responsabilità è inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio. A tale fine deve ribadirsi che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). La Corte ha dato atto che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver ceduto .un quantitativo di sostanza del tipo hashish al ricorrente per un valore di 4500 euro, era stata riscontrata da plurimi elementi estrinseci debitamente indicati (videoriprese effettuate presso la pizzeria che avevano documentato l'incontro fra i due; appunti sequestrati a [OSCURATO:PERSONA]) con percorso argomentativo cui il ricorrente non contrappone alcuna ragione tale da minarne la tenuta. Rilevato che il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile in quanto meramente reiterativo di quello già formulato in appello, in assenza di confronto con le ragioni. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività"(Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv 274076).La Corte di Appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha rilevato che ostava alla qualificazione del fatto come lieve il dato ponderale della sostanza stupefacente trattata, pari ad un controvalore di 4.500 euro, e le caratteristiche del fatto, indicative dello stabile inserimento del ricorrente nel contesto del narcotraffico (possibilità di accedere al pagamento rateale della droga, denotante consuetudine di rapporti). Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
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