CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 05189/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5943/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ISOLA e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro A.B.I. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; CONFCOMMERCIO - [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA DELLA REGIONE CAMPANIA; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -intimati- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 10860/2023 depositata il 15/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La presente controversia prende le mosse dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con cui l’[OSCURATO:PERSONA] (Abi) e l’[OSCURATO:PERSONA] fra le [OSCURATO:PERSONA] (Ania) hanno chiesto annullarsi il decreto del Presidente della Regione Campania del 25 febbraio 2022 n. 20,di determinazione del numero dei rappresentanti nel consiglio della CCIAA di Salerno spettanti a ciascuna organizzazione imprenditoriale, e ciò in riferimento specifico alla nomina, contestata in via derivata, dei componenti del Consiglio camerale in rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA] “Trasporti - Spedizioni - Credito – Assicurazioni” (d.P.G.R. del 13 aprile 2022 n. 54). Il ricorso veniva trasposto innanzi al Tar a seguito di atto di opposizione della Regione Campania. All’esito del giudizio di prime cure veniva dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in base al rilievo che l’eventuale annullamento dei provvedimenti gravati non avrebbe comunque potuto incidere sulla delibera consiliare della Camera di Commercio n. 3/2021 (atto presupposto del procedimento oggetto di causa), divenuto inoppugnabile quantunque immediatamente lesivo della posizione dedotta in giudizio. Il Consiglio di Stato, adito dalle Associazioni originarie ricorrenti, accoglieva il primo dei motivi di appello, con il quale fu fatta valere la violazione degli artt. 35 e 48 c.p.a. In particolare, fu eccepita l’inammissibilità dell’atto di opposizione della Regione Campania, in quanto notificato oltre il termine perentorio previsto dall’art. 10, c. 1, d.P.R. 1199/1971. La sentenza osservava che, nel caso di specie, pur applicando il periodo di sospensione feriale dei termini, il termine perentorio di sessanta giorni non era stato rispettato , perché , «a fronte di un ricorso straordinario notificato in data 22 giugno 2022, il termine di decadenza di sessanta giorni veniva a scadere in data 21 settembre 2022 [...]. Al riguardo, la notifica del necessario atto di opposizione risulta avviata in data 23 settembre 2023 [...], quindi tardivamente rispetto al termine perentorio fissato ex art. 10 cit.». Ciò posto, e rilevato che dichiarazioni rese dal dirigente Unep in merito ad imprecisati e non provati problemi tecnici non potevano superare la perentorietà del termine e la valenza probatoria delle risultanze formali degli atti di notifica, aventi fede pubblica, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione, disponendo, in applicazione dell’art. 48, comma 3, c.p.c.,la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria, dinanzi alla prima sezione consultiva del Consiglio di Stato. Avverso tale sentenza la Regione Campania ha proposto ricorso, affidato a due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ABI e l’[OSCURATO:PERSONA] fra le [OSCURATO:PERSONA] – ANIA hanno resistito con controricorso. Ha resistito con controricorso anche la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Salerno. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], si è costituito tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte voglia dichiarareinammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia “vizio di giurisdizione – eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sede giustiziale riservata all’organo adito con ricorso straordinario al Capo dello Stato – superamento dei limiti esterni della giurisdizione -art 48 c.p.c.” Si sostiene che «in ossequio al principio di alternatività, non sia possibile dedurre, a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario inizialmente proposto, profili di tardività relativi all’atto di opposizione al rimedio giustiziale, trattandosi di aspetti che devono essere dedotti e delibati nella medesima sede amministrativa poiché la possibilità di dedurre, dinanzi all’organo giurisdizionale, vizi di forma o del procedimento propri della fase giustiziale non è ammessa nel caso in cui la richiesta trasposizione sia avvenuta». Da qui, secondo la ricorrente, il vizio di eccesso di potere giurisdizionale che inficia la pronunzia, avendo il Consiglio di Stato “sconfinato” in valutazioni che avrebbero dovuto restare riservate alla sede giustiziale. 2. Il primo motivo è inammissibile. Va in generale ricordato che l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018), che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (Cass., SU, n. 7926/2019; n. 28081/2019; n. 7839/2020). 3. La tesi sostenuta con il primo motivo ora in esame è che, a seguito della trasposizione del ricorso , in ragione del tradizionale canone di distinzione (e di alternatività) fra la proposizione del ricorso straordinario e la proposizione del rimedio in sede giurisdizionale, solo i motivi sostanziali dedotti nella sede giustiziale poss o no essere trasfusi nella sede giurisdizionale, mentre le questioni preliminari della fase giustiziale rimangono assorbite dalla richiesta di trasposizione e la loro riproponibilità nella sede giurisdizionale è preclusa dal richiamato canone di distinzione strutturale fra i due rimedi. A sostegno di tale assunto la ricorrente Regione ha richiamato il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 15.2.2022 n. 361, che avrebbe riconosciuto la preclusione derivante dall’avvenuta trasposizione. Senza che sia minimamente necessario approfondire il complesso delle considerazioni proposte in tale parere n. 361 del 2022 , è sufficiente sottolineare che il richiamo non conferma affatto la tesi della ricorrente. In tale parere, infatti, il Consiglio di Stato non afferma in alcun modo che, una volta effettuata la notifica dell’opposizione, l’esame e la decisione della questione della tempestività o tardività dell’opposizione continuerebbe a spettare al Consiglio di Stato in sede consultiva, né tanto meno si rinviene nella pronunzia un’affermazione volta a riconoscere in via esclusiva tale potere al Consiglio di Stato nella sede della trattazione del ricorso straordinario, con esclusione del potere del giudice amministrativo investito a seguito dell’opposizione. In ogni caso, qualunque sia la posizione che si intenda assumere su tale questione, rimane fermo che la censura, proposta con il motivo in esame, non denunzia un eccesso del potere giurisdizionale così come inteso dalle Sezioni Unite della Suprema corte, ma un error in procedendo, interno alla giurisdizione amministrativa, essendo la giurisdizione amministrativa il presupposto indefettibile delricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 7, comma 8, c.p.a. (Cass., S.U., n. 29081/2019; n. 1313/2019; n. 10414/2014). 4. Il secondo motivo denunzia “vizio di rifiuto di esercizio della giurisdizione amministrativa – artt. 3, 24 e 111, comma 8, della costituzione; art. 362, comma 1, cpc; art. 110 cpa.” Si sostiene che la sentenza impugnata è affetta da vizio di giurisdizione anche sotto l’ulteriore e diverso profilo riguardante la tardività della notifica dell’atto di opposizione da parte della Regione Campania. Invero, il Consiglio di Stato avrebbe dapprima avocato a sé il sindacato sull’eccezione di tardività dell’atto di opposizione, «per poi, di fatto, negare l’esercizio del proprio potere giurisdizionale con una sentenza in rito che nega, tout court, natura di atto pubblico all’attestazione del dirigente dell’UNEP presso la Corte di Appello di Napoli [...] »; e ciò «in totale spregio della portata e dell’efficacia, ai sensi dell’art. 2700 cc., dell’attestazione del pubblico ufficiale (dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA]) in ordine alla effettiva data di avvenuta consegna (16 settembre 2022) dell’atto ai fini della sua notifica». 5. Il secondo motivo è inammissibile. Richiamati i principi già esposti nell’esame del primo motivo in tema eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione – in base ai quali è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si denunci il cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propriagiurisdizione (Cass., S.U., n, 13176/2006) – è chiaro che la censura proposta dalla ricorrente con tale secondo motivo attiene invece direttamente all’esercizio del potere giurisdizionale proprio del giudice amministrativo. Invero, il riconoscere o negare efficacia di atto pubblico a un documento è valutazione di merito, che può preludere a un errore di giudizio, ma che non pone una questione di giurisdizione nel senso sopra chiarito. 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti, liquidate per ognuna di esse, in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello ri