CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/04/2022 dalla Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità. All'imputato è contestato, nella qualità di ispettore del lavoro ed abusando della sua qualità e dei suoi poteri, di aver tentato di indurre i dirigenti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a dargli o a promettergli indebitamente denaro; in particolare, paventando la necessità di effettuare ulteriori controlli ispettivi nei cantieri con le relative conseguenze penali nel corso di accertata irregolarità, l'imputato avrebbe tentato di indurre indebitamente ad eseguire il pagamento o a promettere il pagamento del suo compenso per una consulenza precedente, relativa ad un contratto stipulato tra il legale rappresentante della società e lo stesso Mistretta il 2.12.2011. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; la sentenza sarebbe viziata quanto alla prova della induzione. La Corte si sarebbe limitata a richiamare alcune sentenze senza tuttavia spiegare alcunchè in ordine allo stato di soggezione del soggetto indotto, allo "scambio di favori", alla promessa indebita. La persona offesa sarebbe rimasta del tutto neutra rispetto alla richiesta dell'imputato e la Corte avrebbe fatto riferimento a valutazioni di verosimiglianza per l'accertamento del fatto. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte spiegato le ragioni per cui nel caso di specie non sarebbe configurabile una desistenza volontaria, ai sensi dell'art. 56, comma 3, cod. pen. La Corte avrebbe valorizzato la circostanza che l'imputato, a seguito del rifiuto dei dirigenti della società, avrebbe rappresentato a questi la decisione di recarsi il giorno successivo in Procura; detta circostanza, secondo la Corte, sarebbe stata finalizzata a compiere una ulteriore pressione sulla persona offesa e dunque sarebbe rivelatrice della volontà di non desistere dall'intento. Assume invece l'imputato che la motivazione sarebbe sul punto viziata, atteso che l'imputato, dopo il rifiuto, non avrebbe fatto alcunchè e avrebbe abbandonato il proposito criminoso "allora faccia finta che io non abbia chiesto niente.. di questa cosa io non ne ho mai parlato "; con detta frase Mistretta avrebbe liberamente abbandonato ogni proposito criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. La Corte di appello, con una motivazione puntuale, ha ricostruito i fatti, il senso della iniziativa dell'imputato e la sua condotta, il nesso evidente - reiterato in più occasioni - tra l'attività ispettiva della quale Mistretta era stato investito per ragioni d'ufficio - su delega della Procura della Repubblica - e le ragioni personali relative alla richiesta di liquidazione del compenso per una consulenza pregressa da lui compiuta (cfr., pagg. 12 e ss. sentenza impugnata). Si è descritto in punto di fatto il riferimento strumentale da parte dell'imputato alla lacunosità della documentazione della impresa e, ciò nondimeno, la sua disponibilità a valutare nel complesso in modo positivo il comportamento dell'azienda; si sono chiariti il senso dell'immediato collegamento tra detta disponibilità e la gestione della pratica personale a cui l'imputato era interessato, il significato della reazione avuta dal ricorrente dopo aver verificato la sostanziale e ferma indisponibilità dell'impresa rispetto alle sue richieste, il chiaro riferimento alla possibilità di recarsi presso la Procura della Repubblica e alle anche sanzioni penali che avrebbero potuto discendere. Sulla base di una precisa ricostruzione dei fatti, la Corte ha correttamente spiegato perché, nella specie, sussistono i requisiti strutturali della fattispecie tentata contestata, ha indicato l'abuso del pubblico agente e le ragioni per le quali la condotta assuma i caratteri della induzione indebita; si è coerentemente esclusa la configurabilità della desistenza volontaria. A fronte di tale chiara e corretta trama argomentativa, nulla è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente, da una parte, ad affermazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, e, dall'altra, a sollecitare una non consentita diversa valutazione della prova e sostanzialmente una diversa ricostruzione dei fatti. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154 ter disp. att. cod. proc. p