CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 19364/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28040/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresentae difende; contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n. 5, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 919/9/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T8R020400261/2011, T8R010400331/2011, T8R010400332/2011 e T8R010400333/2011. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10e 14 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma