CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 26871/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 della CORTE di APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina haparzialmente riformato la decisione del Tribunale di Messina in composizionemonocratica del 19 dicembre 2024, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA]Agostinocolpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159 – perchéviolava le prescrizioni imposte nel provvedimento emesso nei suoi confronti dalTribunale, Sezione Misure di Prevenzione di Palermo, in particolareallontanandosi dalla propria abitazione senza dare preventivo avviso all’autoritàdi P.S., nonché associandosi a persona sottoposta a misura di prevenzione – e,per l’effetto, lo ha assolto da tale ultimo rilievo, confermando la residuastatuizione di condanna e rideterminando la pena nella misura di mesi sei diarresto.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Agostino, per il tramite deldifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando – con unico motivo - vizio exart. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativamente alla violazionedell’art. 75 comma 1 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, nonché per contrarietàagli artt. 27 Cost., 6 CEDU e 533 cod. proc. pen.La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale hacontestato la valutazione preliminare di inammissibilità dell’impugnazione e –quanto al resto dell’impugnazione – ha ribadito la fondatezza dei motivi posti abase del ricorso, ai quali si è integralmente riportata.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze sono meramenteriproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di meritoe auspicano una rivalutazione di tipo fattuale, rispetto agli elementi emersi. Ladifesa, infatti, incentra la critica alla avversata decisione sull’assunto che nonpossa escludersi l’esistenza della preventiva comunicazione dell’allontanamento,da parte dell’imputato; in tal modo, però, omette di confrontarsi con il datooggettivo, rappresentato dalla mancata acquisizione agli atti di qualsivogliacomunicazione e manca, consequenzialmente, di dimostrare l’esistenza di talepreventivo avviso.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoriadi inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]