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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 19407/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la correzione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con sentenza n. 1089/2023, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di lesioni personali e minaccia, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, limitatamente al reato di lesioni cui al capo a) ed eliminato la relativa pena di "mesi quatto di reclusione", rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo b) in" giorni venti di reclusione"; considerato che, nel dispositivo letto alla udienza del 15 dicembre 2012, risultano erroneamente riportate le parole: "mesi nove di reclusione", invece di quelle corrette, "mesi quattro di reclusione"; "mesi uno di reclusione", invece di quelle corrette " giorni venti di reclusione"; evidenziato che, con decreto del 16 gennaio 2023, il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, ex art. 130 cod.proc.pen, alla correzione del predetto errore materiale; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, atteso che, come correttamente indicato nella sentenza depositata, la pena inflitta dal giudice di merito per il delitto di cui al capo a), per cui vi è stato annullamento senza rinvio, era quella di mesi quattro di reclusione, mentre per il residuo delitto di cui al capo b) era stata comminata la pena di giorni venti di reclusione; che, trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte può disporre farsi luogo, ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen , alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale della sentenza anzidetta; P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 15/12/2022,in relazione al procedimento n. 15433/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove e' scritto "mesi nove di reclusione" e "mesi uno di reclusione", legassi invece "mesi quattro di reclusione" e "giorni venti di reclusione".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la correzione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con sentenza n. 1089/2023, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di lesioni personali e minaccia, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, limitatamente al reato di lesioni cui al capo a) ed eliminato la relativa pena di "mesi quatto di reclusione", rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo b) in" giorni venti di reclusione"; considerato che, nel dispositivo letto alla udienza del 15 dicembre 2012, risultano erroneamente riportate le parole: "mesi nove di reclusione", invece di quelle corrette, "mesi quattro di reclusione"; "mesi uno di reclusione", invece di quelle corrette " giorni venti di reclusione"; evidenziato che, con decreto del 16 gennaio 2023, il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, ex art. 130 cod.proc.pen, alla correzione del predetto errore materiale; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, atteso che, come correttamente indicato nella sentenza depositata, la pena inflitta dal giudice di merito per il delitto di cui al capo a), per cui vi è stato annullamento senza rinvio, era quella di mesi quattro di reclusione, mentre per il residuo delitto di cui al capo b) era stata comminata la pena di giorni venti di reclusione; che, trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte può disporre farsi luogo, ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen , alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale della sentenza anzidetta; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 15/12/2022,in relazione al procedimento n. 15433/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove e' scritto "mesi nove di reclusione" e "mesi uno di reclusione", legassi invece "mesi quattro di reclusione" e "giorni venti di reclusione". Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso in Roma, 24 marzo 2023
Decreto Cassazione n. 19407/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris