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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 11469/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29827/2025 Leonardi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e meramente riproduttivo di rilievi già disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione logica e puntuale, ha escluso la rilevanza della brevità dell'allontanamento ai fini della configurabilità della detta causa di non punibilità (pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen., è anch'esso generico nonché reiterativo di analoga doglianza che la Corte d'appello ha rigettato, motivando correttamente in ordine all'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle dette attenuanti (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11469 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3770/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29827/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29827/2025 Leonardi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e meramente riproduttivo di rilievi già disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione logica e puntuale, ha escluso la rilevanza della brevità dell'allontanamento ai fini della configurabilità della detta causa di non punibilità (pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen., è anch'esso generico nonché reiterativo di analoga doglianza che la Corte d'appello ha rigettato, motivando correttamente in ordine all'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle dette attenuanti (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angel i [OSCURATO:PERSONA] 2P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angel i [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita  la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29827/2025 Leonardi     OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i  motivi di ricorso; Ritenuto  che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non  punibilità  ex  art. 131-bis cod. pen.,  è generico e meramente riproduttivo di rilievi già disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione logica e puntuale, ha escluso la rilevanza della brevità dell'allontanamento ai fini della configurabilità della detta causa di non punibilità (pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche  ex art.  62 -bis cod. pen., è anch'esso generico nonché reiterativo di analoga doglianza che la Corte d'appello ha rigettato, motivando correttamente in ordine all'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle dette attenuanti (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:           11469 - 26 [OSCURATO:PERSONA]                 - Presidente -        Ord. n. sez. 3770/2026 [OSCURATO:PERSONA]               - Relatore -          CC  -  06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                 R.G.N. 29827/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita  la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29827/2025 Leonardi     OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminati i  motivi di ricorso; Ritenuto  che il primo motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non  punibilità  ex  art. 131-bis cod. pen.,  è generico e meramente riproduttivo di rilievi già disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione logica e puntuale, ha escluso la rilevanza della brevità dell'allontanamento ai fini della configurabilità della detta causa di non punibilità (pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche  ex art.  62 -bis cod. pen., è anch'esso generico nonché reiterativo di analoga doglianza che la Corte d'appello ha rigettato, motivando correttamente in ordine all'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle dette attenuanti (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MIl Consigliere estensore                                  [OSCURATO:PERSONA]                            Angel i  [OSCURATO:PERSONA] 2P.Q.MIl Consigliere estensore                                  [OSCURATO:PERSONA]                            Angel i  [OSCURATO:PERSONA] 2
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