Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2025

Cassazione n. 12836/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ad. 17.2.2025 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25821/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3611/2022, depositata il 2.8.2022; rilevato che successivamente alla fissazione della trattazione, è intervenuta la rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, che è stata depositata in data 2.1.2025; ritenuto che la rinuncia, accettata dal controricorrente, ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; Opposizione all’esecuzione – Estinzione per rinuncia Numero registro generale 25821/2022 Numero sezionale 656/2025 Numero di raccolta generale 12836/2025 Data pubblicazione 13/05/2025 rilevato che nulla deve essere disposto sulle spese data l’intervenuta accettazione da parte del controricorrente.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25821/2022 Numero sezionale 656/2025 Numero di raccolta generale 12836/2025 Data pubblicazione 13/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ad. 17.2.2025 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25821/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3611/2022, depositata il 2.8.2022; rilevato che successivamente alla fissazione della trattazione, è intervenuta la rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, che è stata depositata in data 2.1.2025; ritenuto che la rinuncia, accettata dal controricorrente, ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; Opposizione all’esecuzione – Estinzione per rinuncia Numero registro generale 25821/2022 Numero sezionale 656/2025 Numero di raccolta generale 12836/2025 Data pubblicazione 13/05/2025 rilevato che nulla deve essere disposto sulle spese data l’intervenuta accettazione da parte del controricorrente. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25821/2022 Numero sezionale 656/2025 Numero di raccolta generale 12836/2025 Data pubblicazione 13/05/2025
Sentenza Cassazione n. 12836/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris