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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01716/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato dei Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la liberazione anticipata per i semestri che vanno dal 6/6/2019 al 4/12/2019, dal 5/6/2020 al 4/12/2020; Rilevato che con il ricorso, in un unico articolato motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le violazioni disciplinari che il ricorrente aveva commesso nei due periodi fossero connesse con l’episodio del 23 giugno 2023, ciò soprattutto considerato che il magistrato di sorveglianza aveva invece applicato la liberazione anticipata per i periodi intermedi, sia precedenti che successivi a tali violazioni; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il Tribunale, con lo specifico riferimento alle specifiche condotte poste in essere dal ricorrente, alla comune natura violenta e significativa della incapacità di rispettare le regole, nonché all’opportunità di considerare la distanza temporale tra queste come significativa dell’andamento sinuoso e ciclico del processo rieducativo, ha dato compiuto e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione nei termini che il giudizio negativo doveva essere limitato ai soli semestri in cui si sono realizzate le violazioni, ciò anche condividendo la valutazione prudente e frazionata effettuata dal magistrato di sorveglianza che non aveva rigettato la richiesta per tutti i semestri; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata alle doglianze ora reiterate per cui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato dei Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la liberazione anticipata per i semestri che vanno dal 6/6/2019 al 4/12/2019, dal 5/6/2020 al 4/12/2020; Rilevato che con il ricorso, in un unico articolato motivo, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le violazioni disciplinari che il ricorrente aveva commesso nei due periodi fossero connesse con l’episodio del 23 giugno 2023, ciò soprattutto considerato che il magistrato di sorveglianza aveva invece applicato la liberazione anticipata per i periodi intermedi, sia precedenti che successivi a tali violazioni; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il Tribunale, con lo specifico riferimento alle specifiche condotte poste in essere dal ricorrente, alla comune natura violenta e significativa della incapacità di rispettare le regole, nonché all’opportunità di considerare la distanza temporale tra queste come significativa dell’andamento sinuoso e ciclico del processo rieducativo, ha dato compiuto e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione nei termini che il giudizio negativo doveva essere limitato ai soli semestri in cui si sono realizzate le violazioni, ciò anche condividendo la valutazione prudente e frazionata effettuata dal magistrato di sorveglianza che non aveva rigettato la richiesta per tutti i semestri; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata alle doglianze ora reiterate per cui una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è dec
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