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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 11796/2024

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/1171994 Avverso la sentenza resa il 22 settembre 2023 dal GIP del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di RAPINA Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: Violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica della condotta come tentata rapina impropria ex art. 56 628 cod.pen. nonostante per il medesimo fatto all'esito del giudizio abbreviato nei confronti dei c:oimputati il giudice abbia qualificato la condotta come tentativo di rapina applicando la medesima pena.

Il ricorso è manifestamente infondato e può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infoncatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022 Cc. (dep. 11/04/2022 ) Rv. 283023 - 01) Dalla lettura del capo d'imputazione non emergono elementi che giustifichino l'invocata derubricazione della condotta in tentativo di rapina, né possono assumere rilevanza in questo giudizio, caratterizzato da un aspetto pattizio, le diverse conclusioni in ordine alla qualificazione giuridica della condotta cui si è pervenuti in altro giudizio nei confronti dei coimputati, come emerge dalla sentenza prodotta dalla difesa di cui, peraltro, non sono state neppure allegate le motivazioni.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/1171994 Avverso la sentenza resa il 22 settembre 2023 dal GIP del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di RAPINA Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: Violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica della condotta come tentata rapina impropria ex art. 56 628 cod.pen. nonostante per il medesimo fatto all'esito del giudizio abbreviato nei confronti dei c:oimputati il giudice abbia qualificato la condotta come tentativo di rapina applicando la medesima pena. Il ricorso è manifestamente infondato e può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infoncatezza e genericità dei motivi. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022 Cc. (dep. 11/04/2022 ) Rv. 283023 - 01) Dalla lettura del capo d'imputazione non emergono elementi che giustifichino l'invocata derubricazione della condotta in tentativo di rapina, né possono assumere rilevanza in questo giudizio, caratterizzato da un aspetto pattizio, le diverse conclusioni in ordine alla qualificazione giuridica della condotta cui si è pervenuti in altro giudizio nei confronti dei coimputati, come emerge dalla sentenza prodotta dalla difesa di cui, peraltro, non sono state neppure allegate le motivazioni. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11796/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris