CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che la rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 250/02/14depositata il 06/03/2014 e notificata il 20/03/2014.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni del P.G., in persona del sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 12810/2014Numero sezionale 660/2025Numero di raccolta generale 9266/2026Data pubblicazione 13/04/2026Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente nonché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per lacontroricorrente.1. Con la sentenza n. 250/02/14 del 06/03/2014, la Commissionetributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR) accoglieva l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 46/04/13 dellaCommissione tributaria provinciale di L’Aquila (di seguito CTP), che avevarigettato il ricorso della contribuente nei confronti del silenzio rifiutoformatosi su un’istanza di rimborso IVA per euro 102.088,00 presentata pergli anni d’imposta 2009 e 2010, credito formatosi nello svolgimentodell’attività professionale di notaio della contribuente e pari al sessanta percento dell’imposta versata ai sensi dell’art. 33, comma 28, della l. 12novembre 2011, n. 183.1.1. La CTR accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziandoche: a) l’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011 aveva «regolato expost la debenza delle imposte dovute relativamente ad un determinatoperiodo, stabilendo in via definitiva, che le imposte dovute non [dovessero]essere pagate integralmente, ma solo nel limite del 40%dell’originariamente dovuto, senza distinzione tra pagamenti effettuati oancora da eseguire»; b) la ricorrente aveva, dunque, diritto al rimborsodell’imposta versata nella misura richiesta.2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza dellaCTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositavamemoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.4. Con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo.5. La controricorrente depositava un’ulteriore memoria.6. Con altra ordinanza interlocutoria del 13/09/2022 questa Cortechiedeva alla Corte di giustizia della UE di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 2672 di 8Numero registro generale 12810/2014Numero sezionale 660/2025Numero di raccolta generale 9266/2026Data pubblicazione 13/04/2026del TFUE, sulla questione pregiudiziale così formulata: «Se i principidichiarati nell’ordinanza Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] srl, in C-82/14, EU:C:2015:510, nonché nella sentenza 17 luglio 2008, Commissionec/ Italia, in C-132/06, EU:C:2008:412, ostino ad una disposizionenormativa, quale quella risultante dall’articolo 33, comma 28, della legge n.183 del 2011, che consente ai contribuenti di ottenere il rimborso, nellamisura del 60%, di quanto versato a titolo di Iva nel periodo tra aprile 2009e dicembre 2010 in relazione al terremoto che ha interessato il territorioabruzzese il 6 aprile 2009».7. La controricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente evidenziato che il processo di cassazione èdominato dall’impulso d’ufficio. Ne consegue che per la riattivazione delprocesso a seguito della cessazione della causa di sospensione (nella specie,in ragione della emissione dell’ordinanza della Corte di giustizia del 18marzo 2024, in causa C-37/23) non è necessaria l’istanza di riassunzione aisensi dell’art. 297 cod. proc. civ.; la trattazione della causa, infatti, puòessere utilmente sollecitata dalla parte interessata con il deposito di unacomunicazione informale (cfr. Cass. n. 3362 del 20/02/2015), come talenon soggetta ai termini perentori previsti dalla legge.1.1. Va, dunque, rigettata l’eccezione di estinzione del giudizio propostadalla controricorrente.2. Il ricorso di AE è affidato a tre motivi, di seguito illustrati.2.1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTRomesso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione del giudizio, chiestadall’Ufficio attesa la decisione della Commissione Europea C(2012) 7128final del 17 ottobre 2012 di avvio della procedura formale di indagine di cuiall’art. 108 TFUE, contenente l’ingiunzione di sospensione degli aiuti di Statoincompatibili con l’ordinamento unionale.3 di 8Numero registro generale 12810/2014Numero sezionale 660/2025Numero di raccolta generale 9266/2026Data pubblicazione 13/04/20262.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 108, § 3, delTFUE e dell’art. 11, § 1, reg. n. 659/1999/CE per avere la CTR riconosciuto,pur in presenza di ingiunzione di sospensione degli aiuti illegali concessidall’Italia nell’ambito dei casi di aiuto di Stato SA.35083 (2012/NN) - SismaAbruzzo, la spettanza del rimborso IVA ad un soggetto svolgente attivitàeconomica, nella specie la libera professione di notaio.2.3. Il terzo motivo denuncia, sui medesimi profili, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 295 cod. proc.civ.3. L’Agenzia delle entrate, in sostanza, denuncia con le diverse censure,sotto più versanti, una unitaria violazione, ossia la mancata sospensione delgiudizio d’appello pur a fronte della Decisione della Commissione EuropeaC(2012) 7128 final del 17 ottobre 2012, con cui era stata avviata unaprocedura di infrazione nei confronti dell’Italia per l’illecita concessione diaiuti di Stato con riguardo alla qualificazione delle agevolazioni IVA concessein relazione, tra l’altro, al terremoto che aveva interessato i territoridell’Abruzzo.3.1. Peraltro, nelle more del giudizio, è intervenuta la decisione del14/08/2015, C(2015) 5549 final della Commissione europea (che il giudicenazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di normecontrastanti: v. Cass. n. 15354 del 04/07/2014; Cass. n. 29905 del13/12/2017; Cass. n. 2208 del 25/01/2019), la quale ha stabilito all'art. 1che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289,art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L.23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche eintegrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successivemodifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109,e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art.4 di 8Numero registro generale 12810/2014Numero sezionale 660/2025Numero di raccolta generale 9266/2026Data pubblicazione 13/04/20266, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche eintegrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggisopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in areecolpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto inmaniera illegale in violazione dell'art. 108, § 3, del trattato sulfunzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercatointerno».3.2. Ne consegue la sopravvenuta inammissibilità dei motivi primo eterzo, non essendo più possibile procedere alla sospensione del presenteprocedimento in presenza dell’adozione del provvedimento definitivo daparte della Commissione europea.4. Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale si assume che la CTRavrebbe riconosciuto la spettanza del rimborso IVA alla contribuentenonostante l’ingiunzione di sospensione del regime agevolativo, lo stesso èfondato nei termini di seguito precisati.4.1. Va prima di tutto evidenziato che la nozione unionale d'impresainclude qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dalsuo status giuridico e dalle modalità di finanziamento, assumendo rilievoqualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinatomercato (v., tra le tante, Corte di Giustizia, sentenza 23/04/1991, Höfner eElser c/ Macrotron, in C-41/90; sentenza 01/07/2008, Motoe in C-49/07;sentenza 26/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], in C-481/07; sentenza[OSCURATO:DATA_NASCITA], Commissione c/ Repubblica di Finlandia, in C-262/18P e C-271/18P); nozione che, del resto, si raccorda con la normativa fiscaleeuropea, per cui, in materia di IVA, è soggetto passivo «chiunque esercita,in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica,indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività» (art. 9 dir.n. 2006/112/CE), mentre, in materia di appalti pubblici, si prevede che «itermini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una5 di 8Numero registro generale 12810/2014Numero sezionale 660/2025Numero di raccolta generale 9266/2026Data pubblicazione 13/04/2026persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di talipersone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione dilavori e/o opere, prodotti e servizi» (art. 1, § 8, dir. n. 2004/18/CE).4.1.1. Una tale nozione è fatta propria dalla richiamata decisioneC(2015) 5549 final della Commissione europea, che afferma che i «soggettiche non svolgono attività economica […] non vanno considerati comeimprese» (§ 134), sicché non rileva che – come nella specie - l'attivitàeconomica possa essere una libera professione regolamentata e che leprestazioni possano essere intellettuali, tecniche o specialistiche. Ne deriva,pertanto, che l’attività della contribuente (esercizio della professione dinotaio) è sicuramente riconducibile a quella d’impresa.4.2. Ciò premesso, a seguito della menzionata decisione dellaCommissione europea e in ragione dei principi ricavabili dalla sentenza del17 luglio 2008, Commissione/Italia (C-132/06, EU:C:2008:412) edall’ordinanza del 15 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C-82/14,EU:C:2015:510), questa Corte ha sollevato nel presente procedimentoquestione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE, chiedendo alla Corte digiustizia della UE di pronunciarsi sulla compatibilità dell’art. 33, comma 28,della l. n. 183 del 2011 con la disciplina unionale.4.3. La Corte di giustizia, con ordinanza del 18 marzo 2024, resa incausa C-37/23, ha ritenuto l’incompatibilità della disciplina dettata dall’art.33, comma 28, della l. n. 183 del 2011 con gli artt. 2, 206 e 273 delladirettiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (direttivaIVA), avendo tale disposizione, da un lato, l’effetto «non di alleggerire, perquanto riguarda l’IVA, il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì diconsentire ad alcuni soggetti passivi di conservare o incamerare sommepagate dal consumatore finale e dovute all’amministrazione finanziaria»(punto 30); dall’altro, «in virtù della riduzione dell’IVA normalmente dovutache essa prevedeva, consentiva ai soggetti passivi interessati di conservareo di incamerare la maggior parte dell’importo dell’IVA riscossa sulle cessioni6 di 8Numero registro generale 12810/2014Numero sezionale 660/2025Numero di raccolta generale 9266/2026Data pubblicazione 13/04/2026di beni e sulle prestazioni di servizi, mentre altri soggetti passivi nelterritorio italiano dovevano versare l’intero importo dell’IVA normalmentedovuta all’amministrazione finanziaria sulla base di tali operazioni», conconseguente «disparità di trattamento contraria al principio di neutralitàfiscale» (punto 31).4.4. Ne consegue che, venuto meno il presupposto normativo sulla basedel quale la sentenza impugnata ha ritenuto di accogliere l’istanza dirimborso proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], detta istanza non può essereaccolta, costituendo il rimborso una violazione degli artt. 2, 206 e 273 delladirettiva IVA.4.5. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema diaiuti in favore alle popolazioni colpite dal terremoto che ha interessato ilterritorio abruzzese il 6 aprile 2009, la disciplina dettata dall’art. 33, comma28, della l. n. 183 del 2011 – con la quale si era consentito ai contribuentidi ottenere il rimborso, nella misura del sessanta per cento, di quantoversato a titolo di IVA nel periodo compreso tra l’aprile 2009 e il dicembre2010 – è incompatibile con gli artt. 2, 206 e 273 della direttiva n.2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, così come statuito dallaCorte di giustizia della UE con l’ordinanza 18 marzo 2024, in causa C-37/23».4.6. Alla stregua delle conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia edella necessaria applicazione delle decisioni dalla stessa emanate, leconsiderazioni svolte dalla controricorrente con la memoria ex art. 378 cod.proc. civ. sono del tutto infondate in quanto chiaramente in conflitto conquanto statuito dall’ordinanza menzionata, peraltro emessa proprio surichiesta del Collegio in questo stesso procedimento.5. In conclusione, va accolto nei termini di cui sopra, il secondo motivodi ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazioneal motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare,7 di 8Numero registro generale 12810/2014Numero sezionale 660/2025Numero di raccolta generale 9266/2026Data pubblicazione 13/04/2026la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorsoproposto dalla contribuente.5.1. La particolarità della questione trattata e la previsione normativache è sembrata autorizzare il rimborso giustificano l’integralecompensazione tra tutte le parti delle spese del presente giudizio, ivicomprese quelle relative ai gradi di merito. P.Q.MLa Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo diricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dallacontroricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’interogiudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito.Così deciso in Roma, il 16/10/2025.[OSCURATO:PERSONA] relatoreGIACOMO MARIA NONNOIl PresidenteGIUSEPPE FUOCHI TINARELLI8 di 8