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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 02910/2023

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 29757 / 20 1 4 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 2 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n.35 / 0 2/ 2014 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il 5 maggio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria di primo grado della Provincia di Trento gli avvisi di accertamento con i quali erano stati ripresi a tassazione maggiori redditi per gli anni di imposta 2002 e 2006, a seguito di verificazione condotta sulle movimentazioni bancarie.

Il ricorso fu parzialmente accolto, con riduzione della pretesa erariale.

2. La sentenza fu appellata dall’Amministrazione innanzi alla Commissione tributaria di secondo grado della Provincia di Trento.

Anche quest’ultima pronunziò sentenza di accoglimento parziale, rilevando – quanto ad alcuni dei rilievi operati sulla movimentazione bancaria, ritenuti illegittimi dal primo giudice –che il contribuente non aveva, in realtà, fornito prova idonea a superare la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

All’udienza del 14 marzo 2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo previa sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv., con modif., nella l. n. 136 del 2018), su istanza ritualmente avanzata dal contribuente.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 2967 cod. civ., censurando i criteri di riparto dell’onere probatorio applicati dai giudici d’appello nell’esame del rapporto fra somme movimentate e redditi d’impresa.

2. Il secondo mezzo de nunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla circostanza – che si assume trascurata dalla sentenza d’appello – dell’esistenza di documentazione idonea a ricondurre alcune movimentazioni al di fuori del perimetro dei redditi d’impresa.

3. Preliminarmente, deve darsi atto che, con la propria memoria integrativa, e dando seguito alla proposta istanza di adesione alla definizione agevolata di cui in premessa, il contribuente ha evidenziato e documentato di aver dato corso alla procedura in questione.

La proposta di definizione risulta comunicata al concessionario per la riscossione - in quanto riferita alla cartella esattoriale n. 11220140004767528000 - e da quest’ultimo accettata, con indicazione di un piano rateale di versamento.

La stessa proposta non risulta, tuttavia, notificata all’Agenzia delle entrate; né è possibile verificare aliunde se permanga l’interesse di quest’ultima alla controversia, poiché nella dichiarazione di adesione il contribuente non ha evidenziato alcun elemento di pertinenza fra la cartella oggetto di definizione e gli avvisi di accertamento impugnati, ed anzi ha specifica to espressamente che non sussistono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali la dichiarazione si riferisce.

Occorre pertanto assegnare un termine al ricorrente affinchè provveda a notificare la proposta di definizione all’Agenzia delle entrate, onde verificare la permanenza, in capo a quest’ultima, dell’interesse alla controversia riguardante gli avvisi di accertamento oggetto di originaria impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione all’Agenzia delle entrate della proposta di definizione agevolata in relazione agli avvisi di accertament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 29757 / 20 1 4 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 2 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n.35 / 0 2/ 2014 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il 5 maggio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria di primo grado della Provincia di Trento gli avvisi di accertamento con i quali erano stati ripresi a tassazione maggiori redditi per gli anni di imposta 2002 e 2006, a seguito di verificazione condotta sulle movimentazioni bancarie. Il ricorso fu parzialmente accolto, con riduzione della pretesa erariale. 2. La sentenza fu appellata dall’Amministrazione innanzi alla Commissione tributaria di secondo grado della Provincia di Trento. Anche quest’ultima pronunziò sentenza di accoglimento parziale, rilevando – quanto ad alcuni dei rilievi operati sulla movimentazione bancaria, ritenuti illegittimi dal primo giudice –che il contribuente non aveva, in realtà, fornito prova idonea a superare la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. All’udienza del 14 marzo 2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo previa sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv., con modif., nella l. n. 136 del 2018), su istanza ritualmente avanzata dal contribuente. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 2967 cod. civ., censurando i criteri di riparto dell’onere probatorio applicati dai giudici d’appello nell’esame del rapporto fra somme movimentate e redditi d’impresa. 2. Il secondo mezzo de nunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla circostanza – che si assume trascurata dalla sentenza d’appello – dell’esistenza di documentazione idonea a ricondurre alcune movimentazioni al di fuori del perimetro dei redditi d’impresa. 3. Preliminarmente, deve darsi atto che, con la propria memoria integrativa, e dando seguito alla proposta istanza di adesione alla definizione agevolata di cui in premessa, il contribuente ha evidenziato e documentato di aver dato corso alla procedura in questione. La proposta di definizione risulta comunicata al concessionario per la riscossione - in quanto riferita alla cartella esattoriale n. 11220140004767528000 - e da quest’ultimo accettata, con indicazione di un piano rateale di versamento. La stessa proposta non risulta, tuttavia, notificata all’Agenzia delle entrate; né è possibile verificare aliunde se permanga l’interesse di quest’ultima alla controversia, poiché nella dichiarazione di adesione il contribuente non ha evidenziato alcun elemento di pertinenza fra la cartella oggetto di definizione e gli avvisi di accertamento impugnati, ed anzi ha specifica to espressamente che non sussistono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali la dichiarazione si riferisce. Occorre pertanto assegnare un termine al ricorrente affinchè provveda a notificare la proposta di definizione all’Agenzia delle entrate, onde verificare la permanenza, in capo a quest’ultima, dell’interesse alla controversia riguardante gli avvisi di accertamento oggetto di originaria impugnazione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione all’Agenzia delle entrate della proposta di definizione agevolata in relazione agli avvisi di accertament