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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 20214/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Siena, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine a ben 38 episodi di furto aggravato consumato, per altri cinque furti nella forma tentata, per il reato di cessione di sostanze stupefacenti e per quello di false dichiarazioni sull'identità; era stato invece assolto dal reato di associazione per delinquere.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza pronunziata il 4 ottobre 2019, ha riformato la decisione del Tribunale di Siena limitatamente ai reati cessione di cessione di sostanze stupefacenti e di false dichiarazioni sull'identità, ritenendoli estinti per prescrizione; confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

2. Contro la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo - premesso che il giudice di primo grado aveva riconosciuto il vincolo della continuazione, ma non aveva indicato i criteri di quantificazione della pena né quale fosse la pena base per il reato più grave e quali gli aumenti di pena per i reati posti in continuazione - deduce l'erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., non avendo la Corte d'Appello posto rimedio a tale omissione. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., rappresentando che la Corte d'Appello non ha concesso le attenuanti generiche, nonostante l'imputato avesse confessato le proprie responsabilità.

3. Il difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del Ferrara (con sottoscrizione autenticata dal difensore in data 8 marzo 2022). [OSCURATO:PERSONA]

1. La parte, con i motivi di ricorso, ha dedotto il vizio di motivazione, quello di erronea applicazione della legge penale sostanziale e quello di inosservanza di norme processuali.

Il ricorso, tuttavia, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro cinquecento.

Al riguardo, va rilevato che l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373) e nella specie non consta - né è stata addotta - la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore el-c0,iri 110 CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Siena, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine a ben 38 episodi di furto aggravato consumato, per altri cinque furti nella forma tentata, per il reato di cessione di sostanze stupefacenti e per quello di false dichiarazioni sull'identità; era stato invece assolto dal reato di associazione per delinquere. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza pronunziata il 4 ottobre 2019, ha riformato la decisione del Tribunale di Siena limitatamente ai reati cessione di cessione di sostanze stupefacenti e di false dichiarazioni sull'identità, ritenendoli estinti per prescrizione; confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2. Contro la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo - premesso che il giudice di primo grado aveva riconosciuto il vincolo della continuazione, ma non aveva indicato i criteri di quantificazione della pena né quale fosse la pena base per il reato più grave e quali gli aumenti di pena per i reati posti in continuazione - deduce l'erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., non avendo la Corte d'Appello posto rimedio a tale omissione. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., rappresentando che la Corte d'Appello non ha concesso le attenuanti generiche, nonostante l'imputato avesse confessato le proprie responsabilità. 3. Il difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del Ferrara (con sottoscrizione autenticata dal difensore in data 8 marzo 2022). [OSCURATO:PERSONA] 1. La parte, con i motivi di ricorso, ha dedotto il vizio di motivazione, quello di erronea applicazione della legge penale sostanziale e quello di inosservanza di norme processuali. Il ricorso, tuttavia, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro cinquecento. Al riguardo, va rilevato che l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373) e nella specie non consta - né è stata addotta - la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore el-c0,iri 110 CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris