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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 07642/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari, sezione staccata di Sassari, ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 24/7/2020 del Tribunale di Sassari, con la quale, a seguito di giudizio ordinario, lo stesso Carboni era stato condannato alle pene di un mese di arresto e 12.000 euro di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004 (capo A), e di 200 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 1161 cod. nav. (capo B).

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, mediante un unico motivo, l'illogicità della motivazione, per non essere stato adeguatamente considerato che il ricorrente, nel realizzare le opere oggetto della contestazione, si era adeguato al parere del locale Servizio di [OSCURATO:PERSONA], che aveva prescritto la realizzazione in legno o pvc dei camminamenti di accesso alla spiaggia, essendo essenziali per preservare l'habitat ambientale, evitando il calpestio della vegetazione esistente sulle dune di sabbia; quanto al reato di cui al capo b) ha contestato la validità delle misurazioni effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero, in quanto il terreno oggetto della concessione demaniale e occupato per una estensione maggiore di quella consentita non aveva punti fissi e certi da cui effettuare le misure, anche perché la conformazione del terreno e delle aree calpestabili variano in rapporto alle condizioni metereologiche, cosicché le misurazioni poste a fondamento della contestazione avrebbero dovuto essere eseguite in contraddittorio.

Ha poi eccepito la prescrizione dei reati contestati, per essere decorso il relativo termine massimo il 25/3/2021, non potendo tenersi conto della sospensione di tale termine per 26 giorni dal 15/4/2020 al 11/5/2020, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2021, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. g), della medesima disposizione, e in ogni caso non oltre il 30/6/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a motivi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, volti a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie al solo scopo di ottenerne una lettura alternativa e una diversa ricostruzione dei fatti oggetto della contestazione.

La Corte territoriale ha fondato la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente sulle inequivoche risultanze del sopralluogo eseguito nel campeggio gestito dall'impresa amministrata dal ricorrente medesimo, da cui è risultato che era stato costruito un manufatto in legno sulle dune di sabbia (in contrasto con l'autorizzazione alla occupazione dell'area del demanio marittimo e in assenza di autorizzazione urbanistica e paesaggistica), che l'area complessivamente occupata era di estensione maggiore di quella assentita (688 metri quadri in luogo di 400 metri quadri) e che era stata costruita una pedana in legno di 90 metri quadri non autorizzata nella parte antistante i fabbricati, risultando irrilevante che ciò fosse stato indicato nel parere del locale Servizio di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi comunque di opera priva delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche.

A fronte di tali argomenti, del tutto idonei a sorreggere l'affermazione di responsabilità, il ricorrente ha riproposto le medesime doglianze disattese dalla Corte d'appello, in ordine alla inoffensività della pedana in legno e alla incertezza della effettiva estensione dell'area del demanio marittimo occupata, prive di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, riproduttive dei motivi d'appello e volte a conseguire una indebita rivalutazione delle risultanze istruttorie, in tal modo proponendo doglianze non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, palesemente infondate.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato.

L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado (che, ad avviso del ricorrente, sarebbe decorsa il 25/3/2021, successivamente alla sentenza impugnata, pronunciata il 10/3/2021, dovendo aversi riguardo alla lettura del dispositivo e non al deposito della motivazione, in quanto ai fini del computo del termine di prescrizione del reato deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata, v.

Sez. 7, Ordinanza n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615; Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593), giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). 2 YLL- e Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari, sezione staccata di Sassari, ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 24/7/2020 del Tribunale di Sassari, con la quale, a seguito di giudizio ordinario, lo stesso Carboni era stato condannato alle pene di un mese di arresto e 12.000 euro di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004 (capo A), e di 200 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 1161 cod. nav. (capo B). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, mediante un unico motivo, l'illogicità della motivazione, per non essere stato adeguatamente considerato che il ricorrente, nel realizzare le opere oggetto della contestazione, si era adeguato al parere del locale Servizio di [OSCURATO:PERSONA], che aveva prescritto la realizzazione in legno o pvc dei camminamenti di accesso alla spiaggia, essendo essenziali per preservare l'habitat ambientale, evitando il calpestio della vegetazione esistente sulle dune di sabbia; quanto al reato di cui al capo b) ha contestato la validità delle misurazioni effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero, in quanto il terreno oggetto della concessione demaniale e occupato per una estensione maggiore di quella consentita non aveva punti fissi e certi da cui effettuare le misure, anche perché la conformazione del terreno e delle aree calpestabili variano in rapporto alle condizioni metereologiche, cosicché le misurazioni poste a fondamento della contestazione avrebbero dovuto essere eseguite in contraddittorio. Ha poi eccepito la prescrizione dei reati contestati, per essere decorso il relativo termine massimo il 25/3/2021, non potendo tenersi conto della sospensione di tale termine per 26 giorni dal 15/4/2020 al 11/5/2020, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2021, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. g), della medesima disposizione, e in ogni caso non oltre il 30/6/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a motivi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, volti a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie al solo scopo di ottenerne una lettura alternativa e una diversa ricostruzione dei fatti oggetto della contestazione. La Corte territoriale ha fondato la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente sulle inequivoche risultanze del sopralluogo eseguito nel campeggio gestito dall'impresa amministrata dal ricorrente medesimo, da cui è risultato che era stato costruito un manufatto in legno sulle dune di sabbia (in contrasto con l'autorizzazione alla occupazione dell'area del demanio marittimo e in assenza di autorizzazione urbanistica e paesaggistica), che l'area complessivamente occupata era di estensione maggiore di quella assentita (688 metri quadri in luogo di 400 metri quadri) e che era stata costruita una pedana in legno di 90 metri quadri non autorizzata nella parte antistante i fabbricati, risultando irrilevante che ciò fosse stato indicato nel parere del locale Servizio di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi comunque di opera priva delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. A fronte di tali argomenti, del tutto idonei a sorreggere l'affermazione di responsabilità, il ricorrente ha riproposto le medesime doglianze disattese dalla Corte d'appello, in ordine alla inoffensività della pedana in legno e alla incertezza della effettiva estensione dell'area del demanio marittimo occupata, prive di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, riproduttive dei motivi d'appello e volte a conseguire una indebita rivalutazione delle risultanze istruttorie, in tal modo proponendo doglianze non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, palesemente infondate. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado (che, ad avviso del ricorrente, sarebbe decorsa il 25/3/2021, successivamente alla sentenza impugnata, pronunciata il 10/3/2021, dovendo aversi riguardo alla lettura del dispositivo e non al deposito della motivazione, in quanto ai fini del computo del termine di prescrizione del reato deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata, v. Sez. 7, Ordinanza n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615; Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593), giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). 2 YLL- e Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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