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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03512/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce cinque motivi generici, dal contenuto confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. (capo 1), alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al travisamento della prova sulla fungibilità del bene e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 4 a 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce cinque motivi generici, dal contenuto confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. (capo 1), alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al travisamento della prova sulla fungibilità del bene e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 4 a 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 202
Sentenza Cassazione n. 03512/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris