CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30498/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 4/11/2024 del Tribunale del riesame di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale dì Bari del 25 settembre 2023 che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1), di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata ex art. 416-bis 1 cod. pen. (capo 10), nonché in relazione a tre reati fine relativi alla detenzione ai fini di spaccio di marijuana, anche in concorso con minore (capi 12, 21 e 22 commessi nel 2020 e nel 2021) e al reato di tentata estorsione (capo 29 commesso nel 2020), reati tutti aggravati ex art. 416-bis 1 cod. pen. In particolare, si contesta all'indagato la qualità di partecipe della cellula di [OSCURATO:PERSONA] S. Angelo (riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]) della associazione per delinquere denominata clan "[OSCURATO:PERSONA]", operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, Vieste e Manfredonia, con permanenza alla attualità. Si contesta anche il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90, nella qualità di partecipe, addetto allo spaccio della organizzazione al cui vertice vi era [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha richiamato, preliminarmente, i numerosi procedimenti riconducibili alle attività criminali della consorteria, la cui esistenza è stata già certificata giudizialmente dalla sentenza resa nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]". Il compendio indiziario è costituito dalle dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia, dai sequestri di sostanza stupefacente e armi, dagli arresti in flagranza, dagli esiti dell'attività di intercettazione e di geolocalizzazione nonché da attività di o.c.p., video nnonitoraggio e tracciamento tramite G.P.S. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione mafiosa contestata. Il ricorrente appartiene a un'umile famiglia di pastori della comunità di [OSCURATO:PERSONA]Angelo e non aveva la possibilità di scegliere di fare parte dell'associazione mafiosa. Il Tribunale ancora [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa a mezzo di un supposto collegamento con [OSCURATO:PERSONA], ma la motivazione sul punto è erronea. L'intercettazione attivata sul cellulare a lui in uso nonché quella ambientale non consentono di ricostruire l'esistenza e l'operatività di un sodalizio diretto da [OSCURATO:PERSONA] del quale faceva parte in modo attivo l'indagato. Il Tribunale non analizza le emergenze in atti che attestano che [OSCURATO:PERSONA] ha subito numerosi periodi di detenzione e, nei brevi periodi di libertà, ha avuto solo due contatti telefonici con [OSCURATO:PERSONA], nonostante il lungo periodo in cui è stato sottoposto a captazione. Inoltre, la responsabilità del ricorrente è fondata su sentenze acquisite nel tempo nelle quali lo stesso non risulta mai citato. [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato presente neppure durante le riunioni effettuate all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] finalizzare a pianificare gli affari illeciti. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90. Il Tribunale non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la affectio societatis. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte e precisate. 2. La gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, e scrutinato in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui si radica l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio. Entro la prospettiva tracciata da sequenze argomentative linearmente esposte, deve rilevarsi come l'impugnata ordinanza abbia fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia in esame, puntualmente replicando alle obiezioni difensive e ponendo in evidenza - sulla base delle numerose emergenze investigative ivi compiutamente rappresentate - che l'indagato risultava avere rivestito il ruolo di emissario per conto di [OSCURATO:PERSONA], detenuto, consentendo allo stesso di portare avanti le attività del clan e fare cassa. Il Tribunale del riesame sottolinea, puntualmente, che risulta, dall'attività di indagine, 1) che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a numerose riunioni del gruppo che si tenevano all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; 2) che il clan si attivava per andare in soccorso dell'indagato ogni qualvolta questo veniva arrestato o controllato dalle forze di polizia; che il ricorrente conosceva e frequentava numerosi sodali. 3.Quanto al capo 10) di incolpazione, il Tribunale del riesame ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato la sussistenza dell'affectio societatis in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 evidenziando: - le conversazioni dalle quali emerge che l'indagato riceveva lo stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] per poi metterlo in vendita e fare confluire i soldi nella cassa comune; - la partecipazione dello stesso alle riunioni operative del gruppo; -il rapporto di soggezione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];- la condotta del ricorrente sempre finalizzata a "mettere al riparo" le attività del gruppo, arrivando addirittura a negare di conoscere [OSCURATO:PERSONA] ogni qualvolta era fermato dalla polizia giudiziaria. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e