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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 26131/2022

Testo disponibile della fonte

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iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33699/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.268/a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in proprio , Avv. [OSCURATO:PERSONA], entram b i elettivamente domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 19 , presso lo studio del primo, che rappresenta e difende entrambi, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrent i - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , Largo A. Ponchielli n.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza n. 5939/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Roma che in data 20/04/2018 ne aveva dichiarato il fallimento, su ricorso degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

2. – avverso detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria, cui tanto il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., qu anto gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricors o , parimenti illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. – con il primo motivo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., per avere la Corte d’appello accertato la sussistenza dello stato di insolvenza della società senza tener conto del fatto che: i) l’iniziale consistenza dello stato passivo non definitivo si era ridotta da euro 1 .900.000 , 00 a euro 241.534,13; ii) le deduzioni della curatela fallimentare basate sullo stato passivo non dichiarato esecutivo erano prive di valore probatorio; iii) la reclamante aveva documentato l’incasso periodico di canoni di locazione dal consistente compendio immobiliare di sua proprietà; iv) non vi erano protesti e la società godeva di «ingente credito»presso il sistema bancario;

2.2. – il secondo mezzo denuncia omesso esame di fatto decisivo, sempre con riguardo alla notevole riduzione del passivo fallimentare, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 l.fall., 2697 c.c., 350, 352 e 356 c.p.c., per non avere la Corte d’appello concesso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il rinvio chiesto dalla reclamante «per consentire la produzione da parte del curatore dei verbali delle udienze di verifica del passivo» (tenutesi il 26/09/2018 e il 14/11/2018), omettendo di avvalersi dei propri poteri istruttori;

2.3. – il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 l.fall., poiché i giudici del reclamo, «omettendo di valutare adeguatamente l’attivo e il passivo», sarebbero incorsi «in un grave errore nella valutazione della capacità della fallita di produrre reddito sufficiente a far fronte ai propri debiti»;

3. – tutti i motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, presentano plurimi profili di inammissibilità; 4.– in particolare, le censure motivazionali veicolat e dai primi due motivi non rispettano i canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per cui il ricorrente è tenuto a indicare - nel rispetto degli artt. 366, co. 1, n. 6), e 369, co. 2, n. 4), c.p.c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" (ex multis,Cass.

Sez.U, 8053/2014; Cass.19987/2017, 27415/2018);

4.1. – nel caso di specie , difetta soprattutto il requisito della decisività dei fatti dei quali si lamenta l’omesso esame;

4.2. – invero, la motivazione della sentenza impugnata - redatta con implicito rinvio per relationem alle m otivazioni della sentenza del tribunale e, ancor più, alle controdeduzioni e alle circostanze storiche allegate dalle parti reclamate (curatela fallimentare e creditori istanti) - non si regge solo sulla rilevata esistenza di «una platea di creditori piuttosto ampia ed un importo considerevole delle passività» (rispetto alla quale risulta di per sé neutra la riduzione dell’entità dello stato passivo reso esecutivo in raffronto ai crediti insinuati, senza considerare che nel controricorso il Fallimento dà atto di come lo stato passivo delle domande tempestive e tardive sia frattanto asceso ad euro 820.337,10 e pendano opposizioni per circa 1,6 milioni di euro), ma anche sulla «mancanza di una affidabile dimostrazione delle fonti di reddito e della loro adeguatezza a sanare il passivo», con conseguente mancanza di prova in ordine alla «annunciata dimostrazione della capacità di far fronte agli impegni debitori»;

5. – dife tta di decisività anche l’ error in iudicando censurato con il secondo mezzo, poiché i giudici del reclamo danno espressamente atto delle ulteriori allegazioni a supporto del dedotto stato di insolvenza (pendenza di una procedura esecutiva mobiliare infruttuosa; mancato deposito dei bilanci dall’anno 2010; produzione in sede di reclamo di documenti contabili non ufficiali e comunque attestanti una crisi di liquidità ed un valore negativo del capitale netto negli anni 2016-2017), rispetto alle quali l’assenza di protesti recede ad aspetto irrilevante, mentre il preteso merito creditizio presso il sistema bancario e, soprattutto, l’asserita esistenza di prova documentale dell’incasso periodico dei canoni di locazione tratti da un consistente patrimonio immobiliare, integrano deduzioni generiche e meramente assertive, specie l’ultima, a fronte del reciso rilievo giudiziale della mancanza di quella prova che si assume invece fornita;

6. – sono infine inammissibili , per manifesta infondatezza ex art. 360-bis n. 1) c.p.c., le ulteriori violazioni di legge contestate con il terzo motivo, avendo la Corte territoriale deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui lo stato di insolvenza, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, «si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività» (Cass. Sez.

U, 115/2001; conf. ex plurimis Cass. 5251/2008, Cass. 13014/2014, 29913/2018, 22444/2021, 5856/2022);

6.1. – in particolare, è stato chiarito che connotato essenziale dello stato di insolvenza è l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte (Cass. 13014/2014) e che la sua verifica ai sensi dell’art. 5 l.fall. sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione incidentale complessiva, che, quanto ai debiti, non è limitata alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato (estendendosi ai dati emergenti dai bilanci, dalle scritture contabili o aliunde) e, quanto all’attivo, considera il compendio patrimoniale in rapporto alla sua attitudine ad essere destinato all’estinzione dei debiti (Cass. 23437/2017, 1069/2020);

6.2. – anche di recente è stato ribadito che, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione ( come la [OSCURATO:PERSONA] ) va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività» (Cass. 7087/2022);

6.3. – a ben vedere , si tratta di censure che, sebbene prospettate come violazioni di legge, afferiscono al merito della valutazione operata da i giudici d’appello , nel rispetto dei principi sopra richiamati, avendo questa Corte più volte ammonito che «il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabilein cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta» (Cass. 17105/2019, 7252/2014), come avvenuto nel caso in esame;

7. –all’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore delle due parti controricorrenti, liquidate in dispositivo;

8. – sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. Sez.

U, 20867/2020, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna delle due parti controricorrenti in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33699/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.268/a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in proprio , Avv. [OSCURATO:PERSONA], entram b i elettivamente domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 19 , presso lo studio del primo, che rappresenta e difende entrambi, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrent i - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , Largo A. Ponchielli n.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza n. 5939/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Roma che in data 20/04/2018 ne aveva dichiarato il fallimento, su ricorso degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2. – avverso detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria, cui tanto il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., qu anto gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricors o , parimenti illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – con il primo motivo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., per avere la Corte d’appello accertato la sussistenza dello stato di insolvenza della società senza tener conto del fatto che: i) l’iniziale consistenza dello stato passivo non definitivo si era ridotta da euro 1 .900.000 , 00 a euro 241.534,13; ii) le deduzioni della curatela fallimentare basate sullo stato passivo non dichiarato esecutivo erano prive di valore probatorio; iii) la reclamante aveva documentato l’incasso periodico di canoni di locazione dal consistente compendio immobiliare di sua proprietà; iv) non vi erano protesti e la società godeva di «ingente credito»presso il sistema bancario; 2.2. – il secondo mezzo denuncia omesso esame di fatto decisivo, sempre con riguardo alla notevole riduzione del passivo fallimentare, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 l.fall., 2697 c.c., 350, 352 e 356 c.p.c., per non avere la Corte d’appello concesso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il rinvio chiesto dalla reclamante «per consentire la produzione da parte del curatore dei verbali delle udienze di verifica del passivo» (tenutesi il 26/09/2018 e il 14/11/2018), omettendo di avvalersi dei propri poteri istruttori; 2.3. – il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 l.fall., poiché i giudici del reclamo, «omettendo di valutare adeguatamente l’attivo e il passivo», sarebbero incorsi «in un grave errore nella valutazione della capacità della fallita di produrre reddito sufficiente a far fronte ai propri debiti»; 3. – tutti i motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, presentano plurimi profili di inammissibilità; 4.– in particolare, le censure motivazionali veicolat e dai primi due motivi non rispettano i canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per cui il ricorrente è tenuto a indicare - nel rispetto degli artt. 366, co. 1, n. 6), e 369, co. 2, n. 4), c.p.c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" (ex multis,Cass. Sez.U, 8053/2014; Cass.19987/2017, 27415/2018); 4.1. – nel caso di specie , difetta soprattutto il requisito della decisività dei fatti dei quali si lamenta l’omesso esame; 4.2. – invero, la motivazione della sentenza impugnata - redatta con implicito rinvio per relationem alle m otivazioni della sentenza del tribunale e, ancor più, alle controdeduzioni e alle circostanze storiche allegate dalle parti reclamate (curatela fallimentare e creditori istanti) - non si regge solo sulla rilevata esistenza di «una platea di creditori piuttosto ampia ed un importo considerevole delle passività» (rispetto alla quale risulta di per sé neutra la riduzione dell’entità dello stato passivo reso esecutivo in raffronto ai crediti insinuati, senza considerare che nel controricorso il Fallimento dà atto di come lo stato passivo delle domande tempestive e tardive sia frattanto asceso ad euro 820.337,10 e pendano opposizioni per circa 1,6 milioni di euro), ma anche sulla «mancanza di una affidabile dimostrazione delle fonti di reddito e della loro adeguatezza a sanare il passivo», con conseguente mancanza di prova in ordine alla «annunciata dimostrazione della capacità di far fronte agli impegni debitori»; 5. – dife tta di decisività anche l’ error in iudicando censurato con il secondo mezzo, poiché i giudici del reclamo danno espressamente atto delle ulteriori allegazioni a supporto del dedotto stato di insolvenza (pendenza di una procedura esecutiva mobiliare infruttuosa; mancato deposito dei bilanci dall’anno 2010; produzione in sede di reclamo di documenti contabili non ufficiali e comunque attestanti una crisi di liquidità ed un valore negativo del capitale netto negli anni 2016-2017), rispetto alle quali l’assenza di protesti recede ad aspetto irrilevante, mentre il preteso merito creditizio presso il sistema bancario e, soprattutto, l’asserita esistenza di prova documentale dell’incasso periodico dei canoni di locazione tratti da un consistente patrimonio immobiliare, integrano deduzioni generiche e meramente assertive, specie l’ultima, a fronte del reciso rilievo giudiziale della mancanza di quella prova che si assume invece fornita; 6. – sono infine inammissibili , per manifesta infondatezza ex art. 360-bis n. 1) c.p.c., le ulteriori violazioni di legge contestate con il terzo motivo, avendo la Corte territoriale deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui lo stato di insolvenza, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, «si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività» (Cass. Sez. U, 115/2001; conf. ex plurimis Cass. 5251/2008, Cass. 13014/2014, 29913/2018, 22444/2021, 5856/2022); 6.1. – in particolare, è stato chiarito che connotato essenziale dello stato di insolvenza è l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte (Cass. 13014/2014) e che la sua verifica ai sensi dell’art. 5 l.fall. sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione incidentale complessiva, che, quanto ai debiti, non è limitata alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato (estendendosi ai dati emergenti dai bilanci, dalle scritture contabili o aliunde) e, quanto all’attivo, considera il compendio patrimoniale in rapporto alla sua attitudine ad essere destinato all’estinzione dei debiti (Cass. 23437/2017, 1069/2020); 6.2. – anche di recente è stato ribadito che, in tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione ( come la [OSCURATO:PERSONA] ) va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività» (Cass. 7087/2022); 6.3. – a ben vedere , si tratta di censure che, sebbene prospettate come violazioni di legge, afferiscono al merito della valutazione operata da i giudici d’appello , nel rispetto dei principi sopra richiamati, avendo questa Corte più volte ammonito che «il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabilein cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta» (Cass. 17105/2019, 7252/2014), come avvenuto nel caso in esame; 7. –all’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese in favore delle due parti controricorrenti, liquidate in dispositivo; 8. – sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna delle due parti controricorrenti in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni
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