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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11826/2024

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Cancelleria SENTENZA Oggi, 21 MAR. 2024 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cerignola; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Lua i ta udita la relazione svolta dal Presidente; letta la requisitoria scritta del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, dichiarandosi nel resto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, adita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza del tribunale di Foggia del 16 giugno 2017, con la quale il predetto imputato era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 del DPR 309/90.

2. Avverso la suindicata sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un solo motivo di impugnazione.

3. Rappresenta il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al trattamento sanzionatorio e a fronte del diniego della sospensione condizionale della pena in assenza di reati, ormai depenalizzati, che possano supportare il rilievo dei giudici circa la sussistenza della recidiva, come tale ritenuta ostativa alla applicazione del predetto beneficio.

I giudici non avrebbero dunque rispettato i criteri che presiedono alla determinazione della pena.

4. Il ricorso è inammissibile quanto alla contestazione del trattamento sanzionatorio e alla doglianza sulla mancata riduzione massima della pena per le concesse attenuanti generiche, atteso che i giudici hanno motivato le scelte contestate sul piano sanzionatorio con la peculiare gravità del fatto in ragione del dato ponderale, per cui resta insuperato ed applicato l'insegnamento di Sez.

U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (coi, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo).

E' invece fondato il ricorso con riferimento al beneficio della sospensione condizionale che, seppur espressamente richiesto, non ha trovato alcuna risposta in sentenza.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla applicabilità della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624 c. p. p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Bari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624 c. p. p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cancelleria SENTENZA Oggi, 21 MAR. 2024 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cerignola; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Lua i ta udita la relazione svolta dal Presidente; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, dichiarandosi nel resto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, adita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza del tribunale di Foggia del 16 giugno 2017, con la quale il predetto imputato era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 del DPR 309/90. 2. Avverso la suindicata sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Rappresenta il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al trattamento sanzionatorio e a fronte del diniego della sospensione condizionale della pena in assenza di reati, ormai depenalizzati, che possano supportare il rilievo dei giudici circa la sussistenza della recidiva, come tale ritenuta ostativa alla applicazione del predetto beneficio. I giudici non avrebbero dunque rispettato i criteri che presiedono alla determinazione della pena. 4. Il ricorso è inammissibile quanto alla contestazione del trattamento sanzionatorio e alla doglianza sulla mancata riduzione massima della pena per le concesse attenuanti generiche, atteso che i giudici hanno motivato le scelte contestate sul piano sanzionatorio con la peculiare gravità del fatto in ragione del dato ponderale, per cui resta insuperato ed applicato l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'ad 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto il giudice ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (coi, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo). E' invece fondato il ricorso con riferimento al beneficio della sospensione condizionale che, seppur espressamente richiesto, non ha trovato alcuna risposta in sentenza. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla applicabilità della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c. p. p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c. p. p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità de
Sentenza Cassazione n. 11826/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris