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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 19335/2026

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la sentenza del 20/02/2026 della Corte di appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 20/02/2026, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Milano, accogliendo il concordato proposto dalle parti,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia del 02/05/2025, harideterminato nella misura indicata nell’accordo la pena inflitta a Charles ManuelPolanco Perez in ordine ai reati a lui ascritti, confermando nel resto la sentenzaappellata.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell'imputato, denunciando vizio di motivazione in ordine alla congruità deltrattamento sanzionatorio.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.

Va infatti ribaditoquanto più volte affermato da questa Corte, vale a dire che non sono deducibilicon ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordatoin appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che è stata oggettodell'accordo delle parti, salva l'ipotesi – che non ricorre pacificamente nel caso inesame – di applicazione di pena illegale, ostandovi la natura consensualisticadell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025,Tanasi, Rv. 289033 – 02).

Peraltro, il ricorso è anche manifestamente infondatoin quanto, a pag. 10 della sentenza, i Giudici di appello hanno ampiamentemotivato in ordine alla congruità della pena, valorizzando la gravità dei fatti e inumerosi precedenti penali dell'imputato.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 20/02/2026 della Corte di appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 20/02/2026, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Milano, accogliendo il concordato proposto dalle parti,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia del 02/05/2025, harideterminato nella misura indicata nell’accordo la pena inflitta a Charles ManuelPolanco Perez in ordine ai reati a lui ascritti, confermando nel resto la sentenzaappellata.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell'imputato, denunciando vizio di motivazione in ordine alla congruità deltrattamento sanzionatorio.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti. Va infatti ribaditoquanto più volte affermato da questa Corte, vale a dire che non sono deducibilicon ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordatoin appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che è stata oggettodell'accordo delle parti, salva l'ipotesi – che non ricorre pacificamente nel caso inesame – di applicazione di pena illegale, ostandovi la natura consensualisticadell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025,Tanasi, Rv. 289033 – 02). Peraltro, il ricorso è anche manifestamente infondatoin quanto, a pag. 10 della sentenza, i Giudici di appello hanno ampiamentemotivato in ordine alla congruità della pena, valorizzando la gravità dei fatti e inumerosi precedenti penali dell'imputato.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19335/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris