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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42877/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24406/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 21 ottobre 2015 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], Adascalitei in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale negato il riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva sottolineato come il prevenuto, già condannato in passato per un reato contro il patrimonio, fosse stato nello stesso periodo tratto in arresto per analogo delitto in materia di droga; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] 7sten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24406/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 21 ottobre 2015 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], Adascalitei in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale negato il riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva sottolineato come il prevenuto, già condannato in passato per un reato contro il patrimonio, fosse stato nello stesso periodo tratto in arresto per analogo delitto in materia di droga; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] 7sten
Sentenza Cassazione n. 42877/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris