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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46780/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di evasione ed alla ritenuta recidiva sono generici in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo gli stessi meramente evocativi dei vizi enunciati; osservato, invero, che la Corte di merito ha puntualmente evidenziato, quanto alla responsabilità, l'esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna facendo riferimento alla condotta che ha visto il ricorrente essere stato sorpreso in auto, unitamente ad altri due soggetti, a circa un chilometro di distanza dalla sua abitazione, occasione in cui venivano rinvenute due dosi di cocaina; che è stato al contempo evidenziato come detto episodio, che seguiva la diffida al rispetto della misura effettuata proprio il giorno prima, era significativo della aumentata pericolosità sociale ed insensibilità all'efficacia deterrente dell'esecuzione della pena all'esito di precedente condanna; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di evasione ed alla ritenuta recidiva sono generici in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo gli stessi meramente evocativi dei vizi enunciati; osservato, invero, che la Corte di merito ha puntualmente evidenziato, quanto alla responsabilità, l'esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna facendo riferimento alla condotta che ha visto il ricorrente essere stato sorpreso in auto, unitamente ad altri due soggetti, a circa un chilometro di distanza dalla sua abitazione, occasione in cui venivano rinvenute due dosi di cocaina; che è stato al contempo evidenziato come detto episodio, che seguiva la diffida al rispetto della misura effettuata proprio il giorno prima, era significativo della aumentata pericolosità sociale ed insensibilità all'efficacia deterrente dell'esecuzione della pena all'esito di precedente condanna; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 46780/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris