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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 14251/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/10/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di ricorso in appello dei proposti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati, per quanto in questa sede di interesse, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 4 marzo 2020 dal locale Tribunale con il quale era stata disposta la confisca di un terreno sito in via [OSCURATO:PERSONA] del comune di [OSCURATO:PERSONA], identificato al foglio di mappa 20 particella 435 con annesse strutture murarie annesse, a seguito di giudizio di pericolosità, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) , d. leg.vo n. 159/2011, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto indiziati di concorso in estorsione commessa con metodo mafioso.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti proposti e terzi interessati con unico atto con il quale si deduce:

2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 del d.leg.vo n. 159/2011 essendo la decisione basata sia su una sopravvalutazione del dichiarato dell'Aloi e del Ficara sia da una ipovalutazione del dato documentale in atti.

Le dichiarazioni dei primi sono imprecise, erronee e inconducenti rispetto alla verifica dei presupposti della misura ablatoria, facendo l'Aloi generico riferimento alla occupazione delle aree di proprietà della sua famiglia alle famiglie Tegano, Condello e [OSCURATO:PERSONA], nonostante egli fosse costituito in giudizio nel procedimento civile per usucapione ritualmente instaurato dai Giordano nei suoi confronti e che egli aveva vinto nei due gradi di giudizio.

Del resto tale giudizio e l'accordo transattivo sono in contrasto con la asserita condotta estorsiva ipotizzata a carico dei proposti nei confronti prima dell'Aloi e poi del Ficara.

Anche l'argomento secondo il quale sarebbero stati ceduti 770 mq a fronte dei 500mq indicati dall'Aloi nel rogito, doveva essere confrontato con l'oggetto della citazione per usucapione riguardante 1050mq di terreno ed in ragione della presenza sui 770mq di terreno di manufatti abusivi che avrebbero creato difficoltà ed oneri al Ficara.

Il coinvolgimento dei Giordano nelle "pregresse condotte intimidatorie" è fondato sul solo legame parentale dei predetti con la famiglia Condello, senza che alcun ruolo attivo sia stato individuato a loro carico, essendosi limitati a stipulare un accordo transattivo a definizione del procedimento civile per l'acquisto a titolo originario della proprietà di un terreno di modesto valore economico e di cui erano possessori i loro genitori da vari decenni, come del resto dimostra la condotta liberamente tenuta dell'Aloi sia in sede civile che transattiva nei confronti del Ficara, di cui la Corte adita non tiene conto.

Cosicchè il presupposto criminoso della ritenuta pericolosità sociale si fonda su elementi insussistenti.

2.2. Con il secondo motivo violazione ai sensi degli artt. 11, comma 6, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 7, comma 1, d.leg.vo n. 159/2011, in quanto il decreto impugnato consta nella mera reiterazione delle argomentazioni rese dal primo giudice ed esposizione delle ragioni difensive, alle quali seguono poche e scarne argomentazioni, del tutto assenti con riguardo alla posizione dei terzi interessati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto non deducibili in sede di legittimità.

2.1. E' nota, invero, la limitazione del ricorso in materia al solo vizio di violazione di legge secondo il principio per il quale nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio(Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 Rv. 270080); cosicchè le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell'attualità della pericolosità sono inammissibili potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).

Inoltre, deve essere ribadito, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, che il giudice della prevenzione non è vincolato dall'esistenza di un giudizio penale ed è invece abilitato, alla luce del principio, comunemente ricevuto, di autonomia del giudizio di prevenzione, ribadito anche in esito alla introduzione del codice antimafia (artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 159 del 2011), a ricostruire, motu proprio ed anche in assenza di un procedimento penale correlato, gli episodi storici portati alla sua attenzione (cfr. da ultimo, Sez. 1, n. 36080 de1111/09/2020, Rv.280207).

2.2. Ritiene questo Collegio che la Corte di merito ha dato incensurabile conto delle ragioni dell'ablazione attraverso la complessa ricostruzione della articolata vicenda posta ineccepibilmente a base del giudizio di pericolosità dei proposti.

Il provvedimento impugnato ha avallato la prima decisione confermando l'incidentale affermazione di pericolosità dei proposti, in base al quadro fattuale emergente dalle sovrapponibili dichiarazioni dell'Aloi e del Ficara, di cui era saggiata la credibilità soggettiva, e del riscontro documentale in atti.

Ha quindi correttamente affermato che la consapevolezza da parte dell'Aloi e di suo padre del notorio spessore criminale del clan Condello (essendo i Giordano cugini del boss [OSCURATO:PERSONA]) "abbia costituito un'efficace fonte di messaggio intimidatorio "silente", consentendo "ad esponenti della famiglia Condello (come pure della famiglie [OSCURATO:PERSONA] e Tegano) il ricorso al metodo mafioso della forza intimidatoria non ricollegabile ad una specifica ed attuale condotta, ma ad una situazione creata da una risalente nel tempo, ma tuttora attuale, carica intimidatrice della cosca di 'ndrangheta".

Ha individuato l'estorsione aggravata dal metodo mafioso nella costrizione di [OSCURATO:PERSONA] prima e del figlio Domenico poi "a tollerare l'occupazione di fatto, da parte dei Condello, di consistenti porzioni dell'esteso terreno di loro proprietà (complessivamente di 100mila mq), senza opporsi in alcun modo, per timore di ritorsioni, e senza rivolgersi alla Autorità giudiziaria per tutela dei propri diritti".

"Tale situazione, protrattasi nel corso degli anni anche dopo che la proprietà dell'esteso terreno era stata trasferita da [OSCURATO:PERSONA] al figlio Domenico, ha fatto sì che quest'ultimo - dopo aver vanamente tentato di alienare i fondi limitrofi alla c.d.

Fornace di Archi al loro valore di mercato - si sia determinato a vendere (o meglio a svendere) tali terreni a [OSCURATO:PERSONA] - ad un prezzo di gran lunga inferiore al loro valore venale". [OSCURATO:PERSONA], imprenditore quantomeno contiguo alla locale criminalità organizzata (risulta rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA]) aveva accettato - come risulta dallo stesso atto di compravendita del 2007 con l'Aloi, ineccepibilmente considerato "legale consacrazione" della risalente occupazione sine titulo dei terreni in danno dell'Aloi - di farsi carico delle pretese delle famiglie mafiose che avevano occupato ampie porzioni del fondo, trasferendo ad alcuni loro esponenti - con formali atti di transazione - la proprietà di terreni ancor più estesi di quelli che risultavano occupati in forza dell'atto di compravendita stipulato con [OSCURATO:PERSONA].

Così - prosegue la Corte - "correttamente i proposti sono stati ritenuti concorrenti nell'estorsione aggravata dal metodo mafioso avendo stipulato e sottoscritto l'atto di transazione con cui è stata loro trasferita la proprietà del terreno" in quanto "pur intervenendo nella fase finale della complessa vicenda estorsiva, articolatasi nel corso di decenni, hanno fornito un contributo necessario al compimento dell'attività delittuosa, consentendo la formalizzazione dell'acquisto della proprietà di un immobile da decenni abusivamente occupato di fatto dai Giordano", essendo "pacifico che integri il concorso nell'estorsione anche la partecipazione alla sola fase finale della riscossione dell'illecito provento dell'attività delittuosa".

2.3. E' evidente che l'argomentare della Corte appena richiamato non possa essere attaccato dalle inammissibili censure di merito sul portato delle dichiarazioni dell'Aloi e del Ficara oltre che della vicenda relativa al procedimento civile in materia di usucapione intentato dai Giordano nei confronti dell'Aloi e dell'accordo transattivo del 15 luglio 2009 stipulato in pendenza del giudizio di appello dal Ficara.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto.

Per quanto riguarda i proposti, deve farsi rinvio a quanto già sopra detto considerando la sostanziale reiterazione delle doglianze mosse in appello.

Quanto alla posizione dei terzi interessati il provvedimento richiama il primo provvedimento (v. pg. 20) secondo il quale i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari pro quota dei diritti sul terreno confiscato, "hanno acquistato tali diritti in conseguenza dell'avvenuto riconoscimento, a mezzo di scrittura privata, dell'acquisizione per usucapione del terreno che costituisce oggetto del diritto medesimo da parte dei rispettivi coniugi (poiché in regime di comunione legale) o di un genitore (quindi a titolo di successione dalla madre, a sua volta in regime di comunione legale con il genitore acquirente)": un acquisto, quindi, a titolo gratuito correttamente considerato viziato da una condotta estorsiva e, pertanto, travolto nella sua interezza tanto da legittimare l'ablazione, dovendosi escludere la sussistenza dei presupposti per l'usucapione del terreno in ragione dell'esercizio della violenza nel conseguimento del possesso.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/10/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di ricorso in appello dei proposti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati, per quanto in questa sede di interesse, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 4 marzo 2020 dal locale Tribunale con il quale era stata disposta la confisca di un terreno sito in via [OSCURATO:PERSONA] del comune di [OSCURATO:PERSONA], identificato al foglio di mappa 20 particella 435 con annesse strutture murarie annesse, a seguito di giudizio di pericolosità, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) , d. leg.vo n. 159/2011, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto indiziati di concorso in estorsione commessa con metodo mafioso. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti proposti e terzi interessati con unico atto con il quale si deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 del d.leg.vo n. 159/2011 essendo la decisione basata sia su una sopravvalutazione del dichiarato dell'Aloi e del Ficara sia da una ipovalutazione del dato documentale in atti. Le dichiarazioni dei primi sono imprecise, erronee e inconducenti rispetto alla verifica dei presupposti della misura ablatoria, facendo l'Aloi generico riferimento alla occupazione delle aree di proprietà della sua famiglia alle famiglie Tegano, Condello e [OSCURATO:PERSONA], nonostante egli fosse costituito in giudizio nel procedimento civile per usucapione ritualmente instaurato dai Giordano nei suoi confronti e che egli aveva vinto nei due gradi di giudizio. Del resto tale giudizio e l'accordo transattivo sono in contrasto con la asserita condotta estorsiva ipotizzata a carico dei proposti nei confronti prima dell'Aloi e poi del Ficara. Anche l'argomento secondo il quale sarebbero stati ceduti 770 mq a fronte dei 500mq indicati dall'Aloi nel rogito, doveva essere confrontato con l'oggetto della citazione per usucapione riguardante 1050mq di terreno ed in ragione della presenza sui 770mq di terreno di manufatti abusivi che avrebbero creato difficoltà ed oneri al Ficara. Il coinvolgimento dei Giordano nelle "pregresse condotte intimidatorie" è fondato sul solo legame parentale dei predetti con la famiglia Condello, senza che alcun ruolo attivo sia stato individuato a loro carico, essendosi limitati a stipulare un accordo transattivo a definizione del procedimento civile per l'acquisto a titolo originario della proprietà di un terreno di modesto valore economico e di cui erano possessori i loro genitori da vari decenni, come del resto dimostra la condotta liberamente tenuta dell'Aloi sia in sede civile che transattiva nei confronti del Ficara, di cui la Corte adita non tiene conto. Cosicchè il presupposto criminoso della ritenuta pericolosità sociale si fonda su elementi insussistenti. 2.2. Con il secondo motivo violazione ai sensi degli artt. 11, comma 6, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 7, comma 1, d.leg.vo n. 159/2011, in quanto il decreto impugnato consta nella mera reiterazione delle argomentazioni rese dal primo giudice ed esposizione delle ragioni difensive, alle quali seguono poche e scarne argomentazioni, del tutto assenti con riguardo alla posizione dei terzi interessati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto non deducibili in sede di legittimità. 2.1. E' nota, invero, la limitazione del ricorso in materia al solo vizio di violazione di legge secondo il principio per il quale nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio(Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 Rv. 270080); cosicchè le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell'attualità della pericolosità sono inammissibili potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). Inoltre, deve essere ribadito, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, che il giudice della prevenzione non è vincolato dall'esistenza di un giudizio penale ed è invece abilitato, alla luce del principio, comunemente ricevuto, di autonomia del giudizio di prevenzione, ribadito anche in esito alla introduzione del codice antimafia (artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 159 del 2011), a ricostruire, motu proprio ed anche in assenza di un procedimento penale correlato, gli episodi storici portati alla sua attenzione (cfr. da ultimo, Sez. 1, n. 36080 de1111/09/2020, Rv.280207). 2.2. Ritiene questo Collegio che la Corte di merito ha dato incensurabile conto delle ragioni dell'ablazione attraverso la complessa ricostruzione della articolata vicenda posta ineccepibilmente a base del giudizio di pericolosità dei proposti. Il provvedimento impugnato ha avallato la prima decisione confermando l'incidentale affermazione di pericolosità dei proposti, in base al quadro fattuale emergente dalle sovrapponibili dichiarazioni dell'Aloi e del Ficara, di cui era saggiata la credibilità soggettiva, e del riscontro documentale in atti. Ha quindi correttamente affermato che la consapevolezza da parte dell'Aloi e di suo padre del notorio spessore criminale del clan Condello (essendo i Giordano cugini del boss [OSCURATO:PERSONA]) "abbia costituito un'efficace fonte di messaggio intimidatorio "silente", consentendo "ad esponenti della famiglia Condello (come pure della famiglie [OSCURATO:PERSONA] e Tegano) il ricorso al metodo mafioso della forza intimidatoria non ricollegabile ad una specifica ed attuale condotta, ma ad una situazione creata da una risalente nel tempo, ma tuttora attuale, carica intimidatrice della cosca di 'ndrangheta". Ha individuato l'estorsione aggravata dal metodo mafioso nella costrizione di [OSCURATO:PERSONA] prima e del figlio Domenico poi "a tollerare l'occupazione di fatto, da parte dei Condello, di consistenti porzioni dell'esteso terreno di loro proprietà (complessivamente di 100mila mq), senza opporsi in alcun modo, per timore di ritorsioni, e senza rivolgersi alla Autorità giudiziaria per tutela dei propri diritti". "Tale situazione, protrattasi nel corso degli anni anche dopo che la proprietà dell'esteso terreno era stata trasferita da [OSCURATO:PERSONA] al figlio Domenico, ha fatto sì che quest'ultimo - dopo aver vanamente tentato di alienare i fondi limitrofi alla c.d. Fornace di Archi al loro valore di mercato - si sia determinato a vendere (o meglio a svendere) tali terreni a [OSCURATO:PERSONA] - ad un prezzo di gran lunga inferiore al loro valore venale". [OSCURATO:PERSONA], imprenditore quantomeno contiguo alla locale criminalità organizzata (risulta rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA]) aveva accettato - come risulta dallo stesso atto di compravendita del 2007 con l'Aloi, ineccepibilmente considerato "legale consacrazione" della risalente occupazione sine titulo dei terreni in danno dell'Aloi - di farsi carico delle pretese delle famiglie mafiose che avevano occupato ampie porzioni del fondo, trasferendo ad alcuni loro esponenti - con formali atti di transazione - la proprietà di terreni ancor più estesi di quelli che risultavano occupati in forza dell'atto di compravendita stipulato con [OSCURATO:PERSONA]. Così - prosegue la Corte - "correttamente i proposti sono stati ritenuti concorrenti nell'estorsione aggravata dal metodo mafioso avendo stipulato e sottoscritto l'atto di transazione con cui è stata loro trasferita la proprietà del terreno" in quanto "pur intervenendo nella fase finale della complessa vicenda estorsiva, articolatasi nel corso di decenni, hanno fornito un contributo necessario al compimento dell'attività delittuosa, consentendo la formalizzazione dell'acquisto della proprietà di un immobile da decenni abusivamente occupato di fatto dai Giordano", essendo "pacifico che integri il concorso nell'estorsione anche la partecipazione alla sola fase finale della riscossione dell'illecito provento dell'attività delittuosa". 2.3. E' evidente che l'argomentare della Corte appena richiamato non possa essere attaccato dalle inammissibili censure di merito sul portato delle dichiarazioni dell'Aloi e del Ficara oltre che della vicenda relativa al procedimento civile in materia di usucapione intentato dai Giordano nei confronti dell'Aloi e dell'accordo transattivo del 15 luglio 2009 stipulato in pendenza del giudizio di appello dal Ficara. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. Per quanto riguarda i proposti, deve farsi rinvio a quanto già sopra detto considerando la sostanziale reiterazione delle doglianze mosse in appello. Quanto alla posizione dei terzi interessati il provvedimento richiama il primo provvedimento (v. pg. 20) secondo il quale i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari pro quota dei diritti sul terreno confiscato, "hanno acquistato tali diritti in conseguenza dell'avvenuto riconoscimento, a mezzo di scrittura privata, dell'acquisizione per usucapione del terreno che costituisce oggetto del diritto medesimo da parte dei rispettivi coniugi (poiché in regime di comunione legale) o di un genitore (quindi a titolo di successione dalla madre, a sua volta in regime di comunione legale con il genitore acquirente)": un acquisto, quindi, a titolo gratuito correttamente considerato viziato da una condotta estorsiva e, pertanto, travolto nella sua interezza tanto da legittimare l'ablazione, dovendosi escludere la sussistenza dei presupposti per l'usucapione del terreno in ragione dell'esercizio della violenza nel conseguimento del possesso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condann
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