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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 22091/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 30631-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 237/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/04/2019 R.G.N. 290/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] agricoli R.G.N.30631/2019 Cron.

Rep.

Ud.08/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 10.4.2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta alla declaratoria della sussistenza e validità del rapporto di piccola colonia tra loro precorso nel periodo 2013-2014; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda fosse preclusa dal precedente giudicato portato dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 3532/2016, ancorché i petita e le causae petendi dei due giudizi fossero differenti; che, con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale conseguentemente pronunciato sulla domanda volta ad accertare se un coltivatore diretto possa o meno associarsi con altri, costituendo un rapporto di piccola colonia, per la conduzione di parte dell’attività, salvi i limiti quantitativi di cui all’art. 31, leggen. 590/1965; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente, che deduca l’insussistenza del giudicato esterno invece affermato dalla giudice di appello, deve a pena d’inammissibilità del ricorso riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (così da ult.

Cass. n. 25700 del 2024); che, non avendo le parti ricorrenti provveduto in tal senso, la censura va dichiarata inammissibile; che, rimanendo necessariamente assorbito il secondo motivo, il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 30631-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 237/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/04/2019 R.G.N. 290/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] agricoli R.G.N.30631/2019 Cron. Rep. Ud.08/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 10.4.2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta alla declaratoria della sussistenza e validità del rapporto di piccola colonia tra loro precorso nel periodo 2013-2014; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la domanda fosse preclusa dal precedente giudicato portato dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 3532/2016, ancorché i petita e le causae petendi dei due giudizi fossero differenti; che, con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale conseguentemente pronunciato sulla domanda volta ad accertare se un coltivatore diretto possa o meno associarsi con altri, costituendo un rapporto di piccola colonia, per la conduzione di parte dell’attività, salvi i limiti quantitativi di cui all’art. 31, leggen. 590/1965; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente, che deduca l’insussistenza del giudicato esterno invece affermato dalla giudice di appello, deve a pena d’inammissibilità del ricorso riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (così da ult. Cass. n. 25700 del 2024); che, non avendo le parti ricorrenti provveduto in tal senso, la censura va dichiarata inammissibile; che, rimanendo necessariamente assorbito il secondo motivo, il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c.; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma
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