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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 10738/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16145-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Giuseppe CONOSCENTI e Carlo BALDASSARI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio legale del secondo difensore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1516/01/2019 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per l'anno d'imposta 2012 che l'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito del disconoscimento della deducibilità del costo per prestazioni professionali rese dal geom.

Pennacchi, amministratore unico della società contribuente, a ristretta base familiare, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, sul rilievo che la società contribuente non aveva fornito adeguata e piena prova della deducibilità del costo ripreso a tassazione, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza d'appello la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 della legge n. 212 del 2000 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, sostenendo che la CTR aveva implicitamente, quanto erroneamente respinto, ritenendolo infondato, il motivo di ricorso in primo grado, riproposto nelle controdeduzioni depositate in secondo grado, con cui aveva dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale che l'amministrazione finanziaria era tenuta ad espletare quanto meno con riferimento al tributo armonizzato (nella specie, VIVA) oggetto di ripresa a tassazione ed in relazione alla quale aveva assolto l'onere incombente su essa società, avendo avuto cura di esplicitare negli atti processuali le ragioni, non meramente pretestuose, che avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa qualora il contraddittorio fosse stato espletato.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, che oggetto della pretesa erariale era anche un tributo armonizzato (nella specie, VIVA) in relazione al quale l'amministrazione finanziaria, nella fase amministrativa, avrebbe dovuto obbligatoriamente espletare il contraddittorio e la CTR rilevare l'omissione previa verifica del superamento da parte della società contribuente della c.d. prova di resistenza.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra lo strettamente connessi essendo incentrati sulla questione del contraddittorio endoprocedimentale con rifermento all'IVA, tributo armonizzato, sono inammissibili e vanno rigettati.

4. Va premesso che nella specie, stando a quanto risultante dal ricorso, che sul punto è autosufficiente, è indubbio che la società contribuente abbia posto la questione in primo grado e quindi l'abbia riproposto nelle controdeduzioni depositate in appello, senza però ottenere alcuna pronuncia in entrambi i gradi di giudizio.

5. Sostiene la ricorrente che nella specie si verterebbe in ipotesi di rigetto implicito della questione posta con riferimento al mancato espletamento del contraddittorio nella fase amministrativa.

6. La tesi non è condivisibile.

7. La CTR ha chiaramente omesso di pronunciare in maniera esplicita sulla domanda di annullamento dell'atto impositivo, almeno limitatamente alla ripresa a tassazione dell'IVA, per violazione del contraddittorio endoprocedimentale con riferimento a tale tributo armonizzato, nonostante la questione posta dalla società contribuente avesse una sua autonomia nell'ambito di quelle attinenti alla pretesa erariale (deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA esposta in una fattura emessa per prestazioni professionali rese dal geom.

Pennacchi nell'anno d'imposta 2012 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.).

8. Proprio in considerazione di siffatta autonomia non sussistono le condizioni per poter ravvisare, nel mancato accoglimento di quella domanda, un'ipotesi di rigetto implicito che, invece, ricorre quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 23088 del 2021).

9. Invero, nel caso di specie la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio argomentando solo ed esclusivamente sulla questione della ripresa a tassazione del costo, ovvero sulla pretesa erariale, ma nulla ha detto riguardo alla questione della violazione del contraddittorio endoprocedimentale riproposto in appello dalla società contribuente vittoriosa in primo grado, neppure dandone atto nella parte espositiva dello svolgimento del processo.

9.1. E nessuno degli argomenti usati dalla CTR per accogliere nel merito l'appello dell'Agenzia delle entrate, si pone in termini di incompatibilità logico-giuridica con la questione dell'illegittimità dell'atto impositivo per il mancato espletamento del contraddittorio nella fase amministrativa.

10. Conseguentemente la statuizione d'appello incorre in una omissione di pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che però non è stata denunciata dalla ricorrente (v.

Cass. n. 10001 del 2003; Cass. n. 2153 del 2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).

11. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16145-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Giuseppe CONOSCENTI e Carlo BALDASSARI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio legale del secondo difensore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1516/01/2019 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per l'anno d'imposta 2012 che l'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito del disconoscimento della deducibilità del costo per prestazioni professionali rese dal geom. Pennacchi, amministratore unico della società contribuente, a ristretta base familiare, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, sul rilievo che la società contribuente non aveva fornito adeguata e piena prova della deducibilità del costo ripreso a tassazione, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza d'appello la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 4. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 della legge n. 212 del 2000 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, sostenendo che la CTR aveva implicitamente, quanto erroneamente respinto, ritenendolo infondato, il motivo di ricorso in primo grado, riproposto nelle controdeduzioni depositate in secondo grado, con cui aveva dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale che l'amministrazione finanziaria era tenuta ad espletare quanto meno con riferimento al tributo armonizzato (nella specie, VIVA) oggetto di ripresa a tassazione ed in relazione alla quale aveva assolto l'onere incombente su essa società, avendo avuto cura di esplicitare negli atti processuali le ragioni, non meramente pretestuose, che avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa qualora il contraddittorio fosse stato espletato. 2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, che oggetto della pretesa erariale era anche un tributo armonizzato (nella specie, VIVA) in relazione al quale l'amministrazione finanziaria, nella fase amministrativa, avrebbe dovuto obbligatoriamente espletare il contraddittorio e la CTR rilevare l'omissione previa verifica del superamento da parte della società contribuente della c.d. prova di resistenza. 3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra lo strettamente connessi essendo incentrati sulla questione del contraddittorio endoprocedimentale con rifermento all'IVA, tributo armonizzato, sono inammissibili e vanno rigettati. 4. Va premesso che nella specie, stando a quanto risultante dal ricorso, che sul punto è autosufficiente, è indubbio che la società contribuente abbia posto la questione in primo grado e quindi l'abbia riproposto nelle controdeduzioni depositate in appello, senza però ottenere alcuna pronuncia in entrambi i gradi di giudizio. 5. Sostiene la ricorrente che nella specie si verterebbe in ipotesi di rigetto implicito della questione posta con riferimento al mancato espletamento del contraddittorio nella fase amministrativa. 6. La tesi non è condivisibile. 7. La CTR ha chiaramente omesso di pronunciare in maniera esplicita sulla domanda di annullamento dell'atto impositivo, almeno limitatamente alla ripresa a tassazione dell'IVA, per violazione del contraddittorio endoprocedimentale con riferimento a tale tributo armonizzato, nonostante la questione posta dalla società contribuente avesse una sua autonomia nell'ambito di quelle attinenti alla pretesa erariale (deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA esposta in una fattura emessa per prestazioni professionali rese dal geom. Pennacchi nell'anno d'imposta 2012 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). 8. Proprio in considerazione di siffatta autonomia non sussistono le condizioni per poter ravvisare, nel mancato accoglimento di quella domanda, un'ipotesi di rigetto implicito che, invece, ricorre quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 23088 del 2021). 9. Invero, nel caso di specie la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio argomentando solo ed esclusivamente sulla questione della ripresa a tassazione del costo, ovvero sulla pretesa erariale, ma nulla ha detto riguardo alla questione della violazione del contraddittorio endoprocedimentale riproposto in appello dalla società contribuente vittoriosa in primo grado, neppure dandone atto nella parte espositiva dello svolgimento del processo. 9.1. E nessuno degli argomenti usati dalla CTR per accogliere nel merito l'appello dell'Agenzia delle entrate, si pone in termini di incompatibilità logico-giuridica con la questione dell'illegittimità dell'atto impositivo per il mancato espletamento del contraddittorio nella fase amministrativa. 10. Conseguentemente la statuizione d'appello incorre in una omissione di pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che però non è stata denunciata dalla ricorrente (v. Cass. n. 10001 del 2003; Cass. n. 2153 del 2020 e la giurisprudenza ivi richiamata). 11. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stes
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