CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 31248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6331/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via VALSASSINA, N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la SENTENZA della CORTE d 'APPELLO ROMA n. 5246/2019 depositata il 02/08/2019. Ricorson. 6331/2020 R.G. Ad.06/10/2022 C; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. p roc. c iv. e conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Roma la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. affinché fosse affermato che l’agente della riscossione aveva proceduto illegittimamente all’iscrizione del fermo amministrativo su due autoveicoli di sua proprietà , nonché all’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile, tutti di proprietà dell’istante, nonostante egli avesse ottenuto l’annullamento di due cartelle esattoriali sulla base di due diverse sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, recanti numero 248/62/09 e 321/65/09. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere, viceversa competente il giudice tributario, in quanto le cartelle opposte , recanti numeri 09720020305559507 e 09720020305559608 concernevano somme dovute a titolo ditributi. Il Tribunale di Roma dichiarava la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, afferman do la s ussistenza della giurisdizione tributaria e condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame, insistendo nell’affermare che la controversia riguardasse un’opposizione all’esecuzione e che il giudice competente fosse il giudice ordinario. La causa era dichiarata interrotta a seguito della soppressione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] seguito della riassunzione del giudizio si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] che eccepiva l’inammissibilità Ricorson. 6331/2020 R.G. Ad.06/10/2022 C; estensore: C. Valle dell’appello, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., e insisteva per la conferma della sentenza di primo grado La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5246/2019, dichiarava l’inammissibilità del gravame nella parte in cui l’appellante non proponeva alcuna specifica censura all’asserzione del giudice circa la natura del giudizio di impugnativa del fermo e dell’iscrizione di ipoteca, e conferma t a la natura tributaria della pretesa creditoria dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è rima sta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato in questa sede di legittimità, in quanto la sentenza d’appello è stata pubblicata il 2/08/2019 e il ricorso è stato notificato al difensore di Agenzia delle Entrate, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cadente di lunedì, e, quindi, nel rispetto del termine semestrale di cui all’art. 327 codice di rito. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 615 cod. proc. civ. e degli a rtt. 19 e 57 del d .lgs. n. 546 del 31/12/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ . Il ricorrente lamenta il fatto che il g iudice o rdinario avrebbe declinato la propria giurisdizione a favore del giudice tributario. E in particolare non avrebbe considerato la sentenza n. 114 del 17/04/2018 della Corte Costituzionale dichiara tiva del l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 Ricorson. 6331/2020 R.G. Ad.06/10/2022 C; estensore: C. Valle del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni di cui all’art. 615 cod. proc. civ. Con il secondo motivo di ricorso è posta censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. (non corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la sentenza nulla ha detto circa l’error in procedendo che vizia la prima sentenza). L’odierno ricorrente sostiene che il Tribunale ha travisato la domanda proposta , procedendo ad una errata ricostruzione dei fatti, poiché avrebbe qualificato la domanda come impugnazione di fermo ed ipoteca, anziché accertare l’illegittimità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con conseguenze che hanno investito la giurisdizione stessa. Il ricorrente, inoltre, si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe motivato circa la non «rilevanza» di alcuni documenti depositati. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. (error in procedendo relativamente all’inammissibilità dell’appello). Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile l’appello. Nell’esplicazione del mezzo il ricorrente riporta ed analizza il proprio atto di appello e l’atto di comparsa di costituzione e risposta dell’Equitalia. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma 5 del d.m. n. 55 del 10/03/ 2014, all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. (liquidazione delle spese legali di secondo grado). La Corte d’Appello avrebbe liquidato a favore d ell’Agenzia delle Entrate una somma maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, poiché quest’ultima non aveva svolto attività difensiva nella fase decisionale. Ricorson. 6331/2020 R.G. Ad.06/10/2022 C; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] quinto motivo di ricorso si denunzia l’omessa motivazione ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. (circa la liquidazione, in primo grado, dei compensi per la fase cautelare). Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe confermato il capo della sentenza del Tribunale relativo alla liquidazione delle spese della fase cautelare. Il ricorso pone, con il primo motivo, questione di giurisdizione , sulla quale non si è formato giudicato, in quanto ritualmente riproposta sino a questa fase di legittimità. Questa Corte ha affermato che nelle ipotesi di imposizione di fermo amministrativoe (oppure) di ipoteca su beni mobili registrati e (o) su immobili la circostanza che si tratti di vincoli finalizzat i al soddisfacimento di debiti tributari comporta l’individuazione della giurisdizione in capo al giudice individuabile sulla base del criterio della natura del credito, e, quindi, di quello tributario. Questa Corte ha individuato un’eccezione al detto criterio, segnatamente nei casi nei quali vi è stato sgravio da parte dell’amministrazione tributaria la controversia concernente l’imposizione del vincolo, fermo o ipoteca, rientra , viceversa, nella giurisdizione ordinaria e non più di quella del giudice tributario, trattandosi di un indebito oggettivo (Cass. n.8952 del 5/05/2016 e in precedenza Sez. U n. 09568 del 5/05/2014 Rv. 630767 -01). [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio avverso il fermo amministrativo dopo che la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva annullato le cartelle esattoriali, e quindi al fine di accertare l’illegittimità del fermo amministrativo e dell’ipoteca. [OSCURATO:PERSONA] non reputa che, allo stato, l’annullamento da parte della Commissione tributaria provinciale, con sentenze passate in giudicato, p ossa essere equiparato allo sgravio , trattandosi di fattispecie del tutto diverse, in quanto nella prima il debito Ricorson. 6331/2020 R.G. Ad.06/10/2022 C; estensore: C. Valle tributario è ritenuto insussistente dalla stessa amministrazione finanziaria, mentre nell’ipotesi di annullamento, sebbene avvenuto con sentenza passata in giudicato, il debito tributario viene ritenuto insussistente in forza di un provvedimento giurisdizionale. La diversità delle due ipotesi induce a dubitare della devoluzione della presente controversia alla giurisdizione tributaria, così come opinato dai giudici di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, affinché valuti l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte P.Q.M. Dispone trasmettersi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai fini dell’eventuale rimessione del ricorso alle Sezioni Un