CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 20032 / 20 1 5 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 3 -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n.41/31/2015 della [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 1 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. , ha presentato istanza di rimborso delle maggiori imposte corrisposte sulla realizzazione di diritti di opzione per l'acquisto di azioni della controllante [OSCURATO:PERSONA] 1 s.p.a. , società di diritto lussemburghese non quotata in borsa, assegnatigli nell’anno 2004 e, previa rivalutazione nell'anno 2005 ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 4, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in l. n. 248 del 2005, esercitati in data 15 dicembre 2006, con contestuale rivendita delle azioni. Il contribuente, in particolare, ha contestato l'applicazione della ritenuta Irpef meno favorevole, applicata dall'Ufficio sulla differenza tra il prezzo di esercizio del diritto di opzione e il prezzo di rivendita, ritenendo non applicabile la disposizione di cui all'art. 51, secondo comma, lett. g-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ( d’innanzi: TUIR) come riformulata dal d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in l. n. 286 del 2006, sul presupposto dell'applicabilità della precedente e più favorevole disciplina vigente al momento dell'assegnazione; pertanto, ha chiesto applicarsi la minor imposta sostitutiva del 12,50% sulla plusvalenza tra prezzo di vendita e prezzo di esercizio delle opzioni, con considerazione della rivalutazione medio temporeoperata. 2. Il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate è stato impugnato dal Gerbi innanzi alla CTP di Torino, che ha accolto il ricorso parzialmente, ritenendo fondata la domanda volta al riconoscimento del valore di rivalutazione dei diritti di opzione.Detta sentenza, oggetto di appello principale dell’Amministrazione e di appello incidentale del contribuente, è stata confermata dalla CTR del Piemonte. I giudici regionali, per quanto in questa sede ancora di interesse, hanno ritenuto che, ai fini della vigenza delle disposizioni contenute nel d.l. n. 262 del 2006, i cui requisiti per godere del regime agevolativo non sussistevano in capo al contribuente, occorresse guardare alla data di esercizio del diritto di opzione e contestuale vendita e non all’assegnazione delle opzioni; che, tuttavia, fosse operativa la rivalutazione operata dal contribuente in base all’art. 11, comma 4, del d.l.n. 203 del 2005, per cui il valore rivalutato dovesse essere preso a base del calcolo dell’imposta richiesta a rimborso; e ciò in quanto la rivalutazione era stata calcolata dal contribuente con affidamento ad una perizia, sul convincimento –in buona fede – che il reddito non avesse natura di reddito di lavoro. 3. La sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale che si sviluppa su di un unico, articolato motivo. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’amministrazione finanziaria denunzia violazione dell'art. 5 della l . 28 dicembre 2001, n. 448, come integrato dall’art. 2, comma 2, del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, conv. in l. n. 23 del 2003, e dall'art. 11-quaterdecies, comma 4, d.l. n. 203/2005. La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha riconosciuto la rivalutabilità delle stock options, previo pagamento di imposta sostitutiva, sul presupposto della buona fede del contribuente, che all’epoca aveva qualificato come redditi diversi, anziché come redditi da lavoro, gli importi rinvenienti dalla futura cessione delle azioni da acquistare, non potendo prevedere l’evoluzione normativa che aveva successivamente interessato i redditi in questione. 2. Con il secondo motivo, denunziando violazione dell’art. 163 TUIR, la ricorrente critica l’assunto della CTR in base al quale il mancato riconoscimento della rivalutazione del costo originario delle azioni determinerebbe un’indebita duplicazione di imposta. 3. L’unico motivo di ricorso incidentale deduce, ex art. 360, comma primo, n um . 3, cod. proc. civ., la violazione de gli art t . 1, comma 1, e3, comma 1, secondo periodo, della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 51, secondo comma, lett. g-bis), del TUIR. 4. I motivi possono essere scrutinati congiuntamente e decisi in base a principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. Cass. n. 35705/2022; Cass. n. 24269/2019), premettendo per ragioni di ordine logico l’esame del ricorso incidentale. 4.1. Al momento dell'offerta del diritto di opzione, nel 2004, l'art. 51, comma 2, lett. g-bis) del TUIR escludeva dalla formazione del reddito da lavoro dipendente l'incremento di valore delle azioni generatosi fra il momento di attribuzione dei diritti di opzione ed il momento di esercizio degli stessi. Per tale ragione, l'incremento di valore era soggetto ad imposizione solo al successivo momento della vendita delle azioni ottenute mediante l'esercizio dei diritti di opzione, scontando la tassazione del 12,50% prevista per i redditi di capitale; l'accesso al regime agevolativo era subordinato al rispetto di due condizioni, vale a dire: (a) che l'ammontare corrisposto dal beneficiario per l'esercizio dell'opzione fosse «almeno pari» al valore delle azioni al momento dell'offerta e ( b) che le partecipazioni possedute dal beneficiario non rappresentassero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10%. Nel corso del 2006 la disciplina è stata oggetto di modifica con tre interventi normativi: - dapprima, il d.l. n. 223 del 2006 ha abrogato la disciplina previgente, con conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria, quale reddito da lavoro dipendente, del l'incremento di valore precedentemente escluso; - successivamente, in sede di conversione del suddetto decreto nella l. n. 248 del 2006, la disciplina abrogata è stata reintrodotta, con l'aggiunta di due nuovi requisiti , e segnatamente: ( a) a condizione che le azioni ricevute non fossero cedute o costituite in garanzia nei cinque anni successivi alla data di assegnazione e ( b) sempreché il valore delle azioni assegnate non superasse l'importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo di imposta precedente a quello di assegnazione; -infine, il d.l. n. 262 del 2006, come convertito dalla legge n. 286 del 2006, ha aggiunto alle due condizioni di accesso alla disciplina agevolativa previste nell'originario regime, ulteriori tre condizioni, ossia: (a) il mantenimento, nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, di un investimento delle azioni ricevute almeno pari alla differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal beneficiario; ( b) l'esercitabilità dell'opzione «non prima» che fossero scaduti tre anni dalla sua attribuzione; (c) la quotazione delle azioni oggetto delle stockoptions quando l'opzione diviene esercitabi le. 4.2. Nel caso in questione , l'esercizio del diritto di opzione è avvenuto il 15 dicembre 2006 (allorché per i contribuenti risultavano pienamente integrate le due condizioni previste nell'originario regime, mentre non risultavano presenti le altre condizioni risultanti dal d.l. n.262 del 2006, circostanza considerata pacifica dalle parti); il contribuente ha sostenuto (pag. 18 del controricorso) che, in mancanza di una «disciplina transitoria» o di una «disposizione analoga» sulla decorrenza in deroga espressa all'art. 3, comma 1, della l. n. 212 del 2000, la nuova disciplina risultante dal citato d.l. n. 262 del 2006 non fosse applicabile ai cd. «piani in corso», ossia ai piani di stock option già deliberati alla data di entrata in vigore del nuovo regime fiscale risultante dall'ultimo intervento di modifica, ma i cui diritti di opzione non erano stati ancora esercitati dal dipendente, avendo efficacia solo a partire dal periodo di imposta 2007, ossia il primo successivo a quello in corso al momento di entrata in vigore delle modifiche, come previsto dal richiamato art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000, con conseguente operatività nel caso di specie dell'art. 51, secondo comma, lett. g-bis) del T.U.I.R. nella formulazione vigente fino al 4 luglio 2006. 4.3. La tesi del contribuente non è stata condivisa dalla sentenza impugnata, che sul punto è però conforme al consolidato orientamento di questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 14499/2022; Cass. n. 13430/2022; Cass. n. 21404/2020; Cass. n. 918/2020), dal quale non vi è ragione di discostarsi. In primo luogo, infatti, in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle stock option s va individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, a prescindere dal momento in cui l’opzione sia stata offerta; l’operazione cui consegue la tassazione, infatti, n on va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio al prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato (in tal senso, v. Cass. n. 29343/2020; Cass. n. 9465/2017). Nel caso di specie il diritto è stato esercitato con l’acquisto di un certo numero di azioni e la loro contestuale rivendita, ad opera del contribuente, quando era già in vigore il d.l. n. 262 del 2006, che aveva aggiunto ai due originari presupposti per fruire della tassazione agevolata del 12,5% sui capital gain gli ulteriori tre presupposti sopra menzionati, questi ultimi pacificamente non ricorrenti nel caso concreto. Non è poi rilevante il riferimento al divieto di retroattività delle disposizioni tributarie relative a tributi periodici (art. 3, comma 1, secondo periodo, l. n. 212 del 2000). Infatti, come si legge nelle già menzionate decisioni, la nozione di «tributi periodici» cui fa riferimento il disposto dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, della l. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), per il quale «relativamente ai t ributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono», attiene ai tributi che connotino le prestazioni periodiche come basate su un’unica causa debendi continuativa (quali, tra i tributi locali, la tassa sui rifiuti, su cui, nel vigore della Tarsu, cfr. Cass. n. 4823/2010) e non è invece riferibile all’Irpef, in cui la prestazione tributaria, sebbene dovuta di anno in anno (donde l’obbligo di dichiarazione che si rinnova «periodicamente»), alla luce dell’autonomia dei singoli periodi d’imposta ed in relazione all’autonoma valutazione dei presupposti impositivi, non può definirsi «periodica» secondo l’accezione sopra illustrata. Né la conferma del succitato indirizzo pone problemi di compatibilità con i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale di riferimento (per i puntuali rinvii alla quale si veda, esaustivamente, Cass. Sez. U.n. 16157/2018), dovendosi escludere che al momento dell'offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull'immutabilità della disciplina agevolativa. Su tali basi argomentative, pertanto, il ricorso incidentale va respinto. 5.È invece fondato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. 5.1. Sul tema della rivalutazione, è sufficiente richiamare il precedente costituito dalla sentenza n. 13430/2022 di questa Corte (conforme ad altri anteriori, tra i quali Cass. n. 21404/2020 e Cass.n. 23540/2020), secondo il quale «ai fini della applicazione della disciplina prevista dall’art. 51 [...] è proprio la fattispecie presa in esame ad escludere l’accesso alla procedura di rivalutazione della partecipazione all’offerta di stock option. Se infatti oggetto della disciplina era la regolamentazione impositiva di una voce di reddito, esonerata dalla tassazione quale reddito da lavoro dipendente qualora ricorrenti le specifiche condizioni previste dai commi 2, lett. g-bis), e 2-bisdell’art. 51, deve escludersi che quella voce fosse associabile al concetto stesso di plusvalenza, regolata dall’art. 67 T.U.I.R. Ne consegue che la partecipazione al piano di stock option concessa gratuitamente al dipendente non poteva né doveva essere rivalutata ai sensi dell’art. 5 della l. n. 448 del 2001, come integrato dall’art. 11-quaterdecies, comma 4, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005. D’altronde ciò è coerente con la peculiarità del diritto d’opzione concesso, incedibile e relativo ai peculiari rapporti correnti tra il dipendente e la società sua datrice di lavoro».5.2. In punto, poi, alla possibile sussistenza di un a doppia imposizione in violazione del divieto di cui all'art. 163 TUIR, rilevata dai giudici d’appello, basti osservare che si tratta di circostanza che presuppone la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto e che, ove tale presupposto ricorra, il contribuente potrà agire per il rimborso del pagamento dell'imposta sostitutiva. 6. In conclusione, va accolto il ricorso principale e respinto il ricorso incidentale; la sentenza d’appello è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivodel contribuente. Le spese dei gradi di merito debbono essere compensate tra le parti, anche in considerazione del consolidarsi dell’orientamento sopra indicato in corso di causa, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Al rigetto del ricorso incidentale consegue la condanna al versamento, da parte del contribuente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso , a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 6.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale