CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11134/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la loro condanna in ordine al reato di concorso in estorsione aggravata e la condanna del primo in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. alle pene per ciascuno ritenute di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di estorsione ed alla sua qualificazione giuridica. gricors0 Kgralmente inammissibild perché proposti per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la non azionabilita' in giudizio della pretesa azionata con minaccia, per non essersi effettivamente verificato l'incidente de quo (f. 14 della sentenza impugnata). La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il Presidente sergi4 [OSCURATO:PERSONA] CiAkr • • A" D TO