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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 00655/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso la sentenza del 11/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito a trattazione con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 11/03/2022 della Corte di appello di Genova che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen.

Deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di rapina anche con riguardo ai beni diversi dalla biciletta.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di impugnazione di una sentenza pronunciata sulla base del concordato in appello.

Infatti, va ribadito che «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

A ciò va aggiunto che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, (Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277196 - 01).

Il motivo dedotto risulta perciò inammissibile, perché inteso a rimettere in discussione l'accordo raggiunto dalle parti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso la sentenza del 11/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito a trattazione con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 11/03/2022 della Corte di appello di Genova che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen. Deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di rapina anche con riguardo ai beni diversi dalla biciletta. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di impugnazione di una sentenza pronunciata sulla base del concordato in appello. Infatti, va ribadito che «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170). A ciò va aggiunto che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, (Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277196 - 01). Il motivo dedotto risulta perciò inammissibile, perché inteso a rimettere in discussione l'accordo raggiunto dalle parti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 00655/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris