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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 30969/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 27 maggio 2022 la Corte di appello di Firenze ha rigettato i'istanza di rescissione del giudicato presentata dall'imputato avverso la sentenza n. 2631 del 28 giugno 2021 del Tribunale di Firenze, irrevocabile il 12 novembre 2021.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato per violazione di legge e violazione di norme processuali perché il decreto di fissaz one dell'udienza preliminare non era stato tradotto in lingua nota all'imputato, per cui la sua assenza al processo non poteva essere ritenuta la conseguenza di una scelta o del mero disinteresse, ma piuttosto il frutto di una nullità processuale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto la colpevole ignoranza del processo da parte dell'imputato che aveva ricevuto nel domicilio dichiarato, con verbale tradotto in lingua cinese, sia l'avviso di conclusioni indagini tradotto sia il decreto di fissazione dell'udienza preliminare non tradotto.

Secondo il ricorrente, invece, il processo è nullo per omessa traduzione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, in ossequio al principio di diritto affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01.

La deduzione è generica.

L'imputato non ha indicato gli elementi da cui desumere con certezza che ignorasse la lingua italiana, circostanza che va accertata con riguardo ai suoi comportamenti e non a quelli degli uffici amministrativi che hanno scelto di tradurre solo alcuni atti giudiziari.

La deduzione è altresì fattuale.

Il ricorrente non ha confutato la ricostruzione della Corte di appello, che ha valorizzato a suo carico la circostanza dell'elezione di domicilio ove aveva ricevuto gli atti giudiziari, ma, come detto, si è limitato a segnalare la presunta incongruenza di alcune scelte degli uffici amministrativi.

Peraltro, non ha contestato neanche la circostanza emersa nel corso del procedimento di aver reso dichiarazioni ai finanzieri senza l'ausilio dell'interprete nella fase dell'accertamento tributario.

L'ignoranza della lingua italiana è qiuestione di fatto che dev'essere accertata dai giudici (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693) e nella specie la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto, dal complesso degli elementi a sua disposizione, che l'imputato, imprenditore in Italia e condannato per reati tributari, la conoscesse.

Pertanto, la deduzione è altresì incoerente con la decisione perché l'imputato ha invocato in favore della sua richiesta di rescissione del giudicato, presupponendo l'ignoranza della lingua italiana, laddove la Corte territoriale ha accertato il contrario.

Sula base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si d:spone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.74'n P.Q .

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 29 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 27 maggio 2022 la Corte di appello di Firenze ha rigettato i'istanza di rescissione del giudicato presentata dall'imputato avverso la sentenza n. 2631 del 28 giugno 2021 del Tribunale di Firenze, irrevocabile il 12 novembre 2021. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato per violazione di legge e violazione di norme processuali perché il decreto di fissaz one dell'udienza preliminare non era stato tradotto in lingua nota all'imputato, per cui la sua assenza al processo non poteva essere ritenuta la conseguenza di una scelta o del mero disinteresse, ma piuttosto il frutto di una nullità processuale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto la colpevole ignoranza del processo da parte dell'imputato che aveva ricevuto nel domicilio dichiarato, con verbale tradotto in lingua cinese, sia l'avviso di conclusioni indagini tradotto sia il decreto di fissazione dell'udienza preliminare non tradotto. Secondo il ricorrente, invece, il processo è nullo per omessa traduzione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, in ossequio al principio di diritto affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01. La deduzione è generica. L'imputato non ha indicato gli elementi da cui desumere con certezza che ignorasse la lingua italiana, circostanza che va accertata con riguardo ai suoi comportamenti e non a quelli degli uffici amministrativi che hanno scelto di tradurre solo alcuni atti giudiziari. La deduzione è altresì fattuale. Il ricorrente non ha confutato la ricostruzione della Corte di appello, che ha valorizzato a suo carico la circostanza dell'elezione di domicilio ove aveva ricevuto gli atti giudiziari, ma, come detto, si è limitato a segnalare la presunta incongruenza di alcune scelte degli uffici amministrativi. Peraltro, non ha contestato neanche la circostanza emersa nel corso del procedimento di aver reso dichiarazioni ai finanzieri senza l'ausilio dell'interprete nella fase dell'accertamento tributario. L'ignoranza della lingua italiana è qiuestione di fatto che dev'essere accertata dai giudici (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693) e nella specie la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto, dal complesso degli elementi a sua disposizione, che l'imputato, imprenditore in Italia e condannato per reati tributari, la conoscesse. Pertanto, la deduzione è altresì incoerente con la decisione perché l'imputato ha invocato in favore della sua richiesta di rescissione del giudicato, presupponendo l'ignoranza della lingua italiana, laddove la Corte territoriale ha accertato il contrario. Sula base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si d:spone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.74'n P.Q . M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 29 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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