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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10314/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., è manifestamente infondato perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come la condotta posta in essere dall'imputato si fosse tradotta in un uso indebito del bancomat, di cui egli non aveva mai ottenuto il possesso, ma solo la temporanea ed occasionale consegna da parte del legittimo titolare per fini specifici e come, di conseguenza, la relativa detenzione dovesse ritenersi delimitata nel tempo e nelle finalità; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integri il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 493-bis cod. pen. la condotta di colui che, ottenuti i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro (cfr. Sez. 2, n. 50395 del 30/10/2019, Perrone, Rv. 278007 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., è manifestamente infondato perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come la condotta posta in essere dall'imputato si fosse tradotta in un uso indebito del bancomat, di cui egli non aveva mai ottenuto il possesso, ma solo la temporanea ed occasionale consegna da parte del legittimo titolare per fini specifici e come, di conseguenza, la relativa detenzione dovesse ritenersi delimitata nel tempo e nelle finalità; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integri il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 493-bis cod. pen. la condotta di colui che, ottenuti i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro (cfr. Sez. 2, n. 50395 del 30/10/2019, Perrone, Rv. 278007 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 10314/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris