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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 51382/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del I Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. ik [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale Giovanni BIONDOLILLO, a seguito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ex compagno della figlia, investito con la propria autovettura e lasciato gravemente ferito al suolo, in Cerda, il giorno 28 marzo 2021.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'ad 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 575 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di appello accolto la richiesta di derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni personali.

Innanzitutto, contesta il ricorrente che i giudici di appello abbiano desunto la volontà omicida dell'imputato dalla visione di un video acquisito agli atti, tratto da una telecamera posta nei pressi di un esercizio commerciale, che aveva ripreso l'evento: secondo la difesa, non essendo stata disposta una consulenza tecnica, il suddetto video «non può assurgere al rango di prova».

Si duole poi il ricorrente del fatto che i giudici di merito non abbiano debitamente valorizzato la circostanza che Biondolillo, dopo l'impatto, si era spontaneamente allontanato, interrompendo l'azione.

In punto elemento psicologico era ipotizzabile al più un dolo omicidiario eventuale, incompatibile con il tentativo.

Contesta infine il ricorrente la ritenuta idoneità degli atti, non essendosi considerata la brevità dell'azione e la mancanza di reiterazione dei colpi.

2.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione dell'art 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 575 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di appello accolto la richiesta di riconoscimento della desistenza volontaria ex art. 56 comma 3 cod. pen. 2.3.

Con un terzo motivo lamenta violazione dell'ari 606 lett. b) cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti: si duole in particolare il ricorrente del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.

2.4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente si duole dell'eccessività della pena inflitta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.

2. È opportuno premettere come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari.

Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.

La specificità della disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esclude poi che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

Tantonneno può costituire motivo di ricorso, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il mancato riferimento a dati probatori acquisiti.

Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori.

Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite.

Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili.

Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).

Passando al più specifico tema del «vizio di manifesta illogicità» della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che non sia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

3. La prima doglianza difensiva, che inerisce all'invocato vizio argomentativo in punto di qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio anziché di lesioni gravi, è infondata.Va preliminarmente osservato come del tutto destituita di fondamento sia l'eccezione relativa alla natura di prova del video raffigurante la scena dell'investimento, acquisito agli atti: contrariamente a quanto opinato dalla Difesa in sede di ricorso, non è revocabile in dubbio che il video acquisito costituisca una prova documentale, certamente utilizzabile dai Giudici di merito (Sez. 5 n. 21027 del 21/02/2020 Rv. 279345 - 01), senza la necessità che sul medesimo fosse disposta consulenza o perizia.

La censura con cui si contesta il dolo di omicidio alla stregua di una serie di elementi che la Corte d'appello non avrebbe apprezzato è reiterativa di rilievi già adeguatamente confutati dalla Corte territoriale, nonché aspecifica e non autosufficiente.

La concorde ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito si fonda su quanto dapprima direttamente accertato dai Carabinieri che intervennero su chiamata della figlia dell'imputato, e quindi sulla visione del video acquisito agli atti.

In particolare, emerge dalla lettura delle sentenze di merito che il 28/03/2021 [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'imputato, allertava le forze dell'ordine perché gravemente minacciata dall'ex compagno [OSCURATO:PERSONA]; i Carabinieri giungevano sul luogo ove accertavano che il Montereali si era allontanato prima del loro arrivo; giungeva invece, a bordo della sua autovettura, [OSCURATO:PERSONA] che manifestava, innanzi ai militari, la volontà di andare alla ricerca del Montereali per ucciderlo.

I carabinieri cercavano di farlo desistere da tale proposito, ma il Biondolillo si allontanava a forte velocità, a bordo della sua autovettura.

L'investimento era poi immortalato dalle riprese di una telecamera posta a presidio di un bar tabacchi: si legge nelle sentenze di merito che, dalla visione del filmato acquisito agli atti, si vedeva giungere a piedi il Montereali mentre attraversava la strada trasversalmente; l'uomo si avvedeva dell'arrivo a forte velocità dell'auto condotta dall'imputato e si dirigeva verso una stradella laterale, dove, con veloce manovra, l'auto lo raggiungeva investendolo in pieno, scaraventandolo sul cofano anteriore dal quale poi cadeva, mentre il veicolo si dileguava.

Con concorde valutazione dei Giudici di merito l'azione posta in essere dal Biondolillo è stata, con motivazione immune da vizi ed aporie logiche, ritenuta idonea a cagionare la morte della persona offesa; nè appare affetta da vizi logici o contraddizioni - e perciò, censurabile nella presente sede di legittimità - la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza, nel comportamento del ricorrente, dell'elemento psicologico del dolo omicidiario. [OSCURATO:PERSONA] infatti, datosi alla ricerca per le vie cittadine della p.o. al dichiarato scopo di ucciderlo (come dal medesimo affermato ai Carabinieri), una volta avvistatolo lo ha volontariamente investito a forte velocità, addirittura deviando verso di esso per colpirlo con certezza, a fronte del tentativo di Montereali di sfuggire all'investimento.

Ebbene, ciò premesso, il ricorrente oppone alla valutazione dei giudici di ben due gradi di merito una diversa lettura del compendio probatorio che travalica i limiti del giudizio di legittimità.

4. Il secondo motivo con il quale si invoca il riconoscimento della desistenza, è manifestamente infondato.

Anche in ordine a tale profilo, le conclusioni della sentenza impugnata paiono perspicue, muovendo dal corretto rilievo che la desistenza è inapplicabile quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo compiuto (Sez. 1, Sentenza n. 30336 del 14/06/2013 Rv. 256797 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 11746 del 28/02/2012 Rv. 252259 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 32830 del 09/04/2009 Ud. (dep. 12/08/2009 ) Rv. 244602 - 01).

Circostanza che - per quanto sopra già detto - non è dato verificare nella vicenda in esame: come osservato dai Giudici di merito infatti l'azione criminosa del Biondolillo, consistita nella manovra di investimento in pieno della p.o., con l'auto lanciata a velocità elevata, era già stata portata a termine, di talchè la circostanza che l'imputato non abbia infierito sulla vittima ma si sia dato alla fuga non riverbera effetti sulla, già realizzata, integrazione del reato così come contestato.

5. Il terzo motivo è inammissibile.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso di specie la Corte d'appello di Palermo, con giudizio insindacabile in questa sede di legittimità, ha osservato come, in considerazione della gravità oggettiva della condotta, perpetrata nonostante i Carabinieri avessero invitato il Biondolillo a desistere, non fossero ravvisabili elementi favorevoli tali da giustificare il chiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche con la contestata e ritenuta aggravante.

6. È, infine, inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di avere seguito nel presente giudizio di legittimità, il motivo di ricorso concernente la misura della pena giacché la motivazione dell'impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato per avere adeguatamente valorizzato la gravità della condotta e la personalità dell'imputato - elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. - nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del I Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. ik [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale Giovanni BIONDOLILLO, a seguito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ex compagno della figlia, investito con la propria autovettura e lasciato gravemente ferito al suolo, in Cerda, il giorno 28 marzo 2021. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'ad 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 575 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di appello accolto la richiesta di derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni personali. Innanzitutto, contesta il ricorrente che i giudici di appello abbiano desunto la volontà omicida dell'imputato dalla visione di un video acquisito agli atti, tratto da una telecamera posta nei pressi di un esercizio commerciale, che aveva ripreso l'evento: secondo la difesa, non essendo stata disposta una consulenza tecnica, il suddetto video «non può assurgere al rango di prova». Si duole poi il ricorrente del fatto che i giudici di merito non abbiano debitamente valorizzato la circostanza che Biondolillo, dopo l'impatto, si era spontaneamente allontanato, interrompendo l'azione. In punto elemento psicologico era ipotizzabile al più un dolo omicidiario eventuale, incompatibile con il tentativo. Contesta infine il ricorrente la ritenuta idoneità degli atti, non essendosi considerata la brevità dell'azione e la mancanza di reiterazione dei colpi. 2.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione dell'art 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 575 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere la Corte di appello accolto la richiesta di riconoscimento della desistenza volontaria ex art. 56 comma 3 cod. pen. 2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione dell'ari 606 lett. b) cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti: si duole in particolare il ricorrente del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. 2.4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente si duole dell'eccessività della pena inflitta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 2. È opportuno premettere come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. La specificità della disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esclude poi che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Tantonneno può costituire motivo di ricorso, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). Passando al più specifico tema del «vizio di manifesta illogicità» della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che non sia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). 3. La prima doglianza difensiva, che inerisce all'invocato vizio argomentativo in punto di qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio anziché di lesioni gravi, è infondata.Va preliminarmente osservato come del tutto destituita di fondamento sia l'eccezione relativa alla natura di prova del video raffigurante la scena dell'investimento, acquisito agli atti: contrariamente a quanto opinato dalla Difesa in sede di ricorso, non è revocabile in dubbio che il video acquisito costituisca una prova documentale, certamente utilizzabile dai Giudici di merito (Sez. 5 n. 21027 del 21/02/2020 Rv. 279345 - 01), senza la necessità che sul medesimo fosse disposta consulenza o perizia. La censura con cui si contesta il dolo di omicidio alla stregua di una serie di elementi che la Corte d'appello non avrebbe apprezzato è reiterativa di rilievi già adeguatamente confutati dalla Corte territoriale, nonché aspecifica e non autosufficiente. La concorde ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito si fonda su quanto dapprima direttamente accertato dai Carabinieri che intervennero su chiamata della figlia dell'imputato, e quindi sulla visione del video acquisito agli atti. In particolare, emerge dalla lettura delle sentenze di merito che il 28/03/2021 [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'imputato, allertava le forze dell'ordine perché gravemente minacciata dall'ex compagno [OSCURATO:PERSONA]; i Carabinieri giungevano sul luogo ove accertavano che il Montereali si era allontanato prima del loro arrivo; giungeva invece, a bordo della sua autovettura, [OSCURATO:PERSONA] che manifestava, innanzi ai militari, la volontà di andare alla ricerca del Montereali per ucciderlo. I carabinieri cercavano di farlo desistere da tale proposito, ma il Biondolillo si allontanava a forte velocità, a bordo della sua autovettura. L'investimento era poi immortalato dalle riprese di una telecamera posta a presidio di un bar tabacchi: si legge nelle sentenze di merito che, dalla visione del filmato acquisito agli atti, si vedeva giungere a piedi il Montereali mentre attraversava la strada trasversalmente; l'uomo si avvedeva dell'arrivo a forte velocità dell'auto condotta dall'imputato e si dirigeva verso una stradella laterale, dove, con veloce manovra, l'auto lo raggiungeva investendolo in pieno, scaraventandolo sul cofano anteriore dal quale poi cadeva, mentre il veicolo si dileguava. Con concorde valutazione dei Giudici di merito l'azione posta in essere dal Biondolillo è stata, con motivazione immune da vizi ed aporie logiche, ritenuta idonea a cagionare la morte della persona offesa; nè appare affetta da vizi logici o contraddizioni - e perciò, censurabile nella presente sede di legittimità - la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza, nel comportamento del ricorrente, dell'elemento psicologico del dolo omicidiario. [OSCURATO:PERSONA] infatti, datosi alla ricerca per le vie cittadine della p.o. al dichiarato scopo di ucciderlo (come dal medesimo affermato ai Carabinieri), una volta avvistatolo lo ha volontariamente investito a forte velocità, addirittura deviando verso di esso per colpirlo con certezza, a fronte del tentativo di Montereali di sfuggire all'investimento. Ebbene, ciò premesso, il ricorrente oppone alla valutazione dei giudici di ben due gradi di merito una diversa lettura del compendio probatorio che travalica i limiti del giudizio di legittimità. 4. Il secondo motivo con il quale si invoca il riconoscimento della desistenza, è manifestamente infondato. Anche in ordine a tale profilo, le conclusioni della sentenza impugnata paiono perspicue, muovendo dal corretto rilievo che la desistenza è inapplicabile quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo compiuto (Sez. 1, Sentenza n. 30336 del 14/06/2013 Rv. 256797 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 11746 del 28/02/2012 Rv. 252259 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 32830 del 09/04/2009 Ud. (dep. 12/08/2009 ) Rv. 244602 - 01). Circostanza che - per quanto sopra già detto - non è dato verificare nella vicenda in esame: come osservato dai Giudici di merito infatti l'azione criminosa del Biondolillo, consistita nella manovra di investimento in pieno della p.o., con l'auto lanciata a velocità elevata, era già stata portata a termine, di talchè la circostanza che l'imputato non abbia infierito sulla vittima ma si sia dato alla fuga non riverbera effetti sulla, già realizzata, integrazione del reato così come contestato. 5. Il terzo motivo è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie la Corte d'appello di Palermo, con giudizio insindacabile in questa sede di legittimità, ha osservato come, in considerazione della gravità oggettiva della condotta, perpetrata nonostante i Carabinieri avessero invitato il Biondolillo a desistere, non fossero ravvisabili elementi favorevoli tali da giustificare il chiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche con la contestata e ritenuta aggravante. 6. È, infine, inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di avere seguito nel presente giudizio di legittimità, il motivo di ricorso concernente la misura della pena giacché la motivazione dell'impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato per avere adeguatamente valorizzato la gravità della condotta e la personalità dell'imputato - elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. - nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
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