CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 1962
Cassazione n. 49456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; uditi gli AVV.TI, [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti, per l'annullamento della sentenza del 27/10/2021 della Corte di appello di Lecce - Sez. dist. di Taranto - che, in riforma della sentenza del 06/10/2020 del Tribunale di Taranto, da loro impugnata, applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena (principale) nella misura di otto mesi di reclusione ciascuno, confermando nel resto la loro condanna per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 4, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in concorso fra loro, il Borgo nella qualità di amministratore unico pro-tempore della società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», e sottoscrittore del [OSCURATO:PERSONA] SC 2013 del 30/09/2013 relativamente al periodo di imposta 2012, il Rossi nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale della medesima società fino al 31/05/2013, nonché sottoscrittore del modello Iva 2013 del 28/02/2013, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi. 2.[OSCURATO:PERSONA] propone un solo motivo con il quale deduce la nullità della sentenza per genericità o comunque indeterminatezza del capo di imputazione che non reca, afferma, alcun riferimento ai rapporti che avrebbero dato origine al maggior imponibile non dichiarato. Lamenta che la decisione della Corte di appello di rigettare l'analoga eccezione formulata sin dal primo grado sul rilievo della presenza in atti del PVC è doppiamente errata, sia perché l'integrazione del capo di imputazione con atti del procedimento è possibile quando l'enunciazione del fatto è contenuta in un altro provvedimento giudiziario e non in un verbale della polizia giudiziaria, sia perché il PVC non gli è mai stato notificato. Nè, trattandosi di processo celebrato con rito monocratico a citazione diretta, il giudice del dibattimento ha la possibilità di invitare il PM a colmare le lacune dell'imputazione, non avendo dunque alcuna alternativa se non quella di dichiarare la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio. 3.[OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi. 3.1.Con il primo deduce la nullità della sentenza per genericità o comunque indeterminatezza del capo di imputazione. Per un primo profilo, propone gli stessi argomenti del Borgo (nemmeno lui, tra l'altro, era stato destinatario del PVC, della cui esistenza, sostiene, aveva appreso solo dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari); per un secondo profilo, lamenta la genericità dell'editto accusatorio in relazione alla propria specifica posizione essendo uscito dalla compagine sociale prima della sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e prima ancora della approvazione del bilancio. 3.2.Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato con particolare riferimento a due rapporti contrattuali oggetto di rilievo da parte degli operanti: i rapporti attivi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver denunciato la povertà argomentativa della sentenza di primo grado, deduce il malgoverno dei principi contabili e delle prove dichiarative effettuato dalla Corte di appello ed, in particolare, il travisamento della testimonianza resa dal teste/consulente Gaggero (le cui osservazioni non sono state tenute in debito conto, per non dire che sono state ribaltate) e di quelle rese dall'ing. Bisignano e dalla contabile, sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Da tali testimonianze, conclude, emerge la prova della mancanza della coscienza e volontà del reato e della possibilità della società di far fronte ai pagamenti per la grave crisi economica in cui era venuta a trovarsi. 3.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dellfklegge penale in ordine al riconoscimento del proprio concorso nel reato. Ricorda di essere fuoriuscito dalla compagine sociale ben quattro mesi prima della sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e della approvazione del bilancio dal quale, per un principio di derivazione contabile, deriva la dichiarazione stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono infondati. 2.[OSCURATO:PERSONA] 2.1.11 ricorso è infondato. 2.2.Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090 - 01; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008„ Rv. 239758; Sez. E n. 43481 del 07/08/2012, Rv. 253582; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Rv. 258948 - 01). Nel caso di specie il reato è contestato mediante l'indicazione specifica degli elementi attivi dichiarati e di quelli sottratti all'imposizione ai fini dell'imposizione diretta e sul valore aggiunto. 2.3.11 ricorrente, invece, confonde (e pone sullo stesso piano) la precisa descrizione del fatto contestato con le ragioni dell'accusa (e la prova della sua sussistenza) come desumibili dagli atti di indagine ostesi dal pubblico ministero con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e con l'esercizio dell'azione penale, atti ai quali l'imputato ha il pieno accesso ed in relazione ai quali è anche legittimato al preventivo contraddittorio endo-procedimentale finalizzato a contrastare l'azione prima ancora del suo effettivo esercizio. Nel caso di specie, la Corte di appello fa riferimento al PVC come fonte chiara dell'addebito, affermazione non contestata nel merito, non essendo tale atto foriero di incertezze. 2.4.La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è pervenuta a conclusioni non dissimili. Il diritto dell'imputato di essere informato, in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico è sancito anche dall'art. 6, § 3, lett. a), Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte E.D.U. ha precisato che tale diritto è funzionale a quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese e del più generale diritto a un processo equo, sicché l'informazione data deve contenere gli elementi necessari per permettere all'imputato di preparare le proprie difese (Corte E.D.U. Ciardelli contro Italia, 15/12/1998; Mattoccia contro Italia, 25/07/2000; Drassich contro Italia, 11/12/2007): «L'ampiezza dell'informazione "dettagliata" prevista da questa norma - ha spiegato la Corte (Previti contro Italia, 08/12/2009) - varia a seconda delle particolari circostanze della causa; tuttavia, l'accusato deve in ogni caso poter disporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse elevate contro di lui per poter preparare convenientemente la sua difesa. A tale proposito, l'adeguatezza delle informazioni deve essere valutata in relazione al comma b) del paragrafo 3 dell'articolo 6, che riconosce ad ogni persona il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (Mattoccia c. Italia, no 23969/94, § 60, CEDH 2000-IX). La Corte ricorda anche che l'informazione prevista dall'articolo 6 § 3 a) della Convenzione non deve necessariamente riportare gli elementi di prova sui quali si fonda l'accusa (X c. Belgio, no 7628/76, decisione della Commissione del 9 maggio 1977, Décisions et Rapports (DR) 9, pp. 169-171) (....) per loro stessa natura, i capi d'imputazione sono redatti in maniera sintetica e le precisazioni relative alla condotta ascritta risultano normalmente dagli altri documenti del processo, quali l'ordinanza di rinvio a giudizio e gli atti contenuti nel fascicolo della procura messo a disposizione della difesa». 2.5.Non rileva, pertanto, che il PVC sulla base del quale è stato confezionato il capo di imputazione sia stato notificato, in fase amministrativa, ad altra persona; quel che conta è che fosse presente nel fascicolo del pubblico ministero e messo a disposizione dell'imputato in sede di avviso di conclusione delle indagini preliminari così da renderlo edotto delle ragioni per le quali avrebbe sottratto all'imposizione diretta e indiretta le specifiche somme indicate dalla rubrica. 2.6.Nè è pertinente l'invocazione, da parte del ricorrente, del principio affermato da Sez. 1, n. 35615 del 25/09/2002, Rv. 222329 - 01, secondo cui l'obbligo di enunciazione del fatto nel decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale è soddisfatto (e lo sarebbe solo in questi casi) mediante l'indicazione "per relationem" all'imputazione perché contenuta nel decreto penale opposto (principio ripreso da Sez. 3, n. 28047 del 19/05/2009, Rv. 244579 - 01, che ne ha fatto applicazione pratica ritenendo che fosse affetto da nullità il decreto di citazione a giudizio, per omessa enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, nel quale il P.M., nel contestare la condotta oggetto dell'imputazione, si era limitato a rinviare "per relationem" ad un verbale di polizia giudiziaria contenente i risultati dell'attività d'indagine. Nel caso in questione la contestazione, relativa a reato edilizio, si limitava ad affermare genericamente che gli interventi edilizi erano stati eseguiti in assenza di titolo abilitativo "come da verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche del...", redatto dalla P.G.). 2.7.Nel caso in esame, come detto, il capo di imputazione non fa alcun rinvio ad atti delle indagini preliminari, avendo indicato con chiarezza e precisione l'entità delle imposte evase, dei componenti attivi non dichiarati e di quelli passivi fittizi. E gli imputati si sono sempre difesi nel merito delle contestazioni, dando così prova della effettiva e piena conoscenza delle ragioni dell'accusa. 3.[OSCURATO:PERSONA] 3.1.11 primo motivo del ricorso del Rossi è infondato perché propone gli stessi argomenti del ricorso del Borgo. Va solo aggiunto, che la circostanza che egli fosse uscito dalla compagine sociale prima della consumazione del reato riguarda la fondatezza dell'accusai non il modo del suo esercizio. 3.2.11 secondo motivo, contrariamente all'affermata intenzione di non voler entrare nel merito della decisione impugnata, deduce, invece, solo questioni di fatto. 3.3.0ggetto di cognizione in sede di legittimità non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione, dunque, deve essere apprezzato in base alla lettura diretta e immediata del testo del provvedimento impugnato senza la "mediazione" di elementi spuri ad esso estranei (inequivoco il riferimento al "testo del provvedimento impugnato" contenuto nella lettera "e" del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.). La frattura tra il fatto descritto nel provvedimento impugnato in base alle prove poste a base della decisione e quello ricostruibile in base alle stesse ovvero ad altre prove comunque assunte nel corso del giudizio può viziare il provvedimento solo se tale frattura è il frutto di un errore di natura percettiva e non valutativa. La prova, cioè, deve essere travisata. Come autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Più semplicemente, il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Al di fuori di questi specifici casi, non è consentito alla Corte di cassazione prendere conoscenza del contenuto delle prove assunte nel corso del giudizio di merito. 3.4.Sicché: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); c) il travisamento della prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). 3.42intero secondo motivo sollecita una diversa (e diretta) valutazione delle prove dichiarative assunte nel corso delle indagini preliminari e del processo ponendo tale diversa valutazione a fondamento di tutte le doglianze separatamente articolate. La mancanza di travisamento della prova (nemmeno dedotta) impedisce alla Corte di cassazione di prendere cognizione delle prove trascritte e/o sintetizzate dal ricorrente, con conseguente giuridica (oltre che materiale) impossibilità di scrutinare gli eccepiti vizi di motivazione e di malgoverno delle norme sostanziali applicate. Sotto altro profilo, la necessità di attingere a piene mani al materiale probatorio denota la debolezza delle tesi difensive che, nel rifuggire dal confronto con il testo della sentenza impugnata, propongono un fatto sostanzialmente diverso da quello accertato. 3.5.A non diversi rilievi si espone il terzo motivo che, peraltro, introduce argomenti di fatto mai dedotti in appello (ove l'imputato si era limitato ad affermare di essere uscito dalla compagine sociale quattro mesi prima della sottoscrizione della dichiarazione dei redditi). La Corte di appello afferma con chiarezza che l'odierno ricorrente aveva firmato la dichiarazione IVA, circostanza non contestata affatto in questa sede. Ciò che è sufficiente a escludere l'estraneità dell'imputato al fatto a lui ascritto. 3.6.Le ulteriori considerazioni della Corte di appello circa il coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni fraudolente che avevano dato luogo alle false appostazioni contabili fanno applicazione del principio affermato da questa Corte secondo il quale, in tema di reati tributari, è configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della predetta dichiarazione, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, non ostando a ciò la natura istantanea del reato (Sez. 3, n. 14497 del 18/102016, dep. 2017, Rv. 269392 - 01, che ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato che, seppure cessato dalla carica di amministratore all'atto della presentazione della dichiarazione, era stato comunque coinvolto nell'operazione volta a creare il meccanismo fraudolento, avendo contribuito a predisporre e far approvare il bilancio contemplante fatture relative ad operazioni inesistenti; nello stesso senso Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Rv. 256579 - 01). Le basi fattuali del ragionamento della Corte di appello non sono contestate come frutto di travisamento e tanto basta per rendere inammissibilmente fattuali le avverse ded