CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13912/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza temporale tra le condotte di bancarotta, ovvero ai differenti contesti e alle differenti modalità di consumazione, cui il giudice stesso ha ragionevolmente attribuito significato ostativo dirimente, anche nell'ottica, implicitamente valutata, di una continuazione solo parziale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0