CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6724/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Conca d'Oro n. 184/190, pal. D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 261, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 177/1/12, depositata in data 11 dicembre 2012, e notificata il 4 gennaio 2013, della Commissione tributaria regionale delle Marche; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 177/1/12, depositata in data 11 dicembre 2012, e notificata il 4 gennaio 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale delle Marche ha disatteso l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così integralmente confermando il decisum di prime cure recante annullamento di un avviso di accertamento Tosap relativo all'occupazione abusiva di area pubblica; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Considerato che: 1. - in via pregiudiziale, deve rilevarsi che la ricorrente, con l'adesione di [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso (art. 390 cod. proc. civ.); - la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, - ma pur sempre di carattere ricettizio, - poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, - così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; e peraltro, in assenza di dette formalità, è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso (qui con riferimento alla dedotta definizione transattiva della lite), cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 201C), n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); 2. - va, quindi, dichiarata l'estinzione del processo; - le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo tanto all'adesione espressa alla rinuncia quanto alle ragioni della rinuncia stessa e, quindi,, al difetto della loro contestazione; - non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071) e perché, ad ogni modo, detti presupposti esclusi nella stessa ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del