CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 41557/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 17/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura alternativa della semilibertà, concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento emesso dal medesimo Tribunale di sorveglianza in data 13 marzo 2024. La revoca è stata disposta in quanto, al momento della predisposizione del programma di trattamento a seguito della ammissione al regime di semilibertà, si aveva contezza del venir meno (da epoca anteriore rispetto alla concessione del beneficio penitenziario) della offerta lavorativa in favore del condannato da parte della cooperativa Alice, opportunità di lavoro sulla quale si era fondata la concessione della misura alternativa in oggetto. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione manifestamente illogica rispetto alla eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Venezia sollevata dalla difesa in considerazione del fatto che il procedimento di revoca era stato instaurato quando [OSCURATO:PERSONA] si trovava ristretto presso il carcere di di Opera, di talché la competenza a decidere sulla revoca apparteneva al Tribunale di sorveglianza di Milano. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 50 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza escluso la possibilità di mantenere la misura della semilibertà per consentire al condannato di proseguire i propri studi universitari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso è fondato ed assorbente. 2. Invero, ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., la competenza a decidere in ordine alla revoca della misura alternativa alla detenzione spetta al Tribunale di sorveglianza in cui è in corso di esecuzione la misura, e non a quello che ha emesso la misura, stante l'autonomia della revoca rispetto al procedimento di concessione del beneficio (Sez. 1, n. 21352 del 18/05/2005, Rv. 231962 - 01). Orbene, nel caso in esame, come risulta dal provvedimento impugnato il procedimento di revoca è stato instaurato quando l'odierno ricorrente si trovava ristretto presso il carcere di Opera per l'esecuzione della semilibertà, con la conseguente competenza del Tribunale di sorveglianza di Milano a decidere sulla eventuale revoca. 3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso in ordine alla eventuale revoca della semilibertà. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso