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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 41242/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA, / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al primo motivo, appare meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la Corte del merito ha confermato il giudizio di responsabilità con riguardo alla finalizzazione illecita della sostanza detenuta valorizzando un insieme di circostanze di fatto letto in termini di linearità logica che il ricorso contrasta inadeguatamente contrapponendo una visione alternativa delle risultanze non in grado di incrinare con la dovuta immediatezza quella privilegiata in sentenza) mentre in relazione al secondo motivo è aspecifico ( perché la sentenza evidenzia l'impossibilità di pervenire ad un esito diverso stante la conferma della recidiva e il valore ostativo da dare alla stessa rispetto alla possibilità do ritenere le generiche prevalenti, valutazione pregiudiziale che l'impugnazione trascura integralmente di affrontare e superare); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amm nde.

Così deciso il 23 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA, / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al primo motivo, appare meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la Corte del merito ha confermato il giudizio di responsabilità con riguardo alla finalizzazione illecita della sostanza detenuta valorizzando un insieme di circostanze di fatto letto in termini di linearità logica che il ricorso contrasta inadeguatamente contrapponendo una visione alternativa delle risultanze non in grado di incrinare con la dovuta immediatezza quella privilegiata in sentenza) mentre in relazione al secondo motivo è aspecifico ( perché la sentenza evidenzia l'impossibilità di pervenire ad un esito diverso stante la conferma della recidiva e il valore ostativo da dare alla stessa rispetto alla possibilità do ritenere le generiche prevalenti, valutazione pregiudiziale che l'impugnazione trascura integralmente di affrontare e superare); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amm nde. Così deciso il 23 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 41242/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris