CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IThento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sere.nza dc.-.1 29 aprile 2019, il Tribunale di Avellino condannava Mass.rno con cloppi benefici di legge, alla pena di anni 1 e 6 mesi di recicsior e, in cHanto r;tenuto colpevole di due distinte imputazioni (capi B e C) aventi cc •egoetto :i reato ci cui all'art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, reato a lui contestato per 'avere omesso di versare l'iva dovuta in base alle dichiarazioni acrìaii relatve agli anni 2010 (capo C, contestatogli quale legale rappresentante della Pufln sp e. ton sede in Frigento) e 2011, 2012 e 2013 (capo B), ascrittogli quae eoea repo,-esernsante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con sede in Avellino. C.C)T sentenze del le febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma celle pronuncia primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confreo: ceCnputato in ordine ai reati contestati al capo C e al capo B, rispetto a ouest'ultime imputazione limitatamente all'anno di imposta 2011 e, per l'effetto, nAetermlnava la pena a carico dell'appellante in anni 1 e mesi 2 di recisione. confermanco nei resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso a sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite i: difensore, !ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. :Zon ; primo, è stata eccepita la mancata risposta della Corte territoriale ai 'motivi aggiunti e nuovl'„ firmati digitalmente e depositati telematicamente, con i relativi a:legati,: con cucii erano stati forniti elementi idonei a consentire la rivisitazione del oludizlo dl primo grado sia in punto di responsabilità che rispetto al trattamento sanzionatorio: il riferimento, in particolare, è all'istanza di transazione fiscaie ex art. 182 ter della legge fallimentare e dell'omologa di ristruttrazione dei debiti da parte del Tribunale di Avellino, intervenuta il 4 novembre 20:4, ovvero orima della scadenza del termine per il pagamento dell'imposta concernerre anno 2013, circostanza questa idonea a determinare il venir meno rflell'obbligo ai pagamento integrale dell'iva, stante la necessità di non operare pagamenti relativi a crediti sorti prima della procedura. Ciò peraltro era oestinato a riverberarsi anche sul trattamento sanzionatorio, in ordine ,fl particolare al tiniego delle attenuanti generiche, fondato sugli importi evasi e sia pL,ralità delle violazioni, affermazione questa invero tautologica. Con secondo motivo, oggetto di doglianza è la formulazione del giudizio di colpevolezza, con par.:colare riferimento alla mancata considerazione del fatto che :ti-nes:so versamento dell'iva è stato frutto non di una scelta consapevole, ma ai una necessità e• cui i'imprenditore non ha potuto sottrarsi, avendo il consulente tecnico 01:-. Nappiitano chiarito che l'imputato, amministratore di una 1-r-,p -esa che aveva circa 300 dipendenti, poi ridotti a 160, si è visto obbligato a pagare ie retinbuzionl ai lavoratori, gran parte dei quali con figli a carico in nuclei farnHari monoreccito, n o acclarato contesto di disagio economico-aziendale.2.1. In data 20 Giugno 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha ::ratto pervenire motivi nuovi, con cui si lamenta dell'omesso esame Celie :ensure sollevate con i motivi nuovi di appello depositati dal codifenswe cv. [OSCURATO:PERSONA], insieme alle importanti prove documentali richiamate, InnotIgnazione del cui deposito la sentenza gravata non dà neppure atte; i,"pmisslorie consiste neli'aver sorvolato su tre decisive e comprovate circostanze, pntairimence richiamate alla pagina 4 dei motivi nuovi, ovvero: 1) le trat-catii,ie -finalizzate ali'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L. Fall; 2) 'istanza dl transazione fiscale ex art. 182 ter L. Fall. sottoscritta il 22 ugo 2314; 3 "ornobga ottenuta dal Tribunale di Avellino il 4 novembre 2014. Ancora, in relazione Mia dedotta violazione dell'art. 157 cod. pen., si osserva che non à sospendlbile il periodo che va dal 16 novembre 2021 al 1° febbraio 2022, atteso ohe rinvio fu dovuto alla mancata emissione dell'ordine di traduzione dagli arresti clomlciliari, nonostante tale status fosse noto alla Corte di merito, come 'isJ..2a dall'avviso citazione. - Ne consegue che i giorni di sospensione del termine ch pres,crlz:one„ indicati nella sentenza in 415 giorni, in realtà, sono pari a 355 giorni, con ia conseguenza che il reato relativo all'anno di imposta 2012 si sare±t:tc-. prescritto il 17 giLgno 2022, posto che alla data del commesso reato, 27 dicemb;-e 2013, occorre aggiungere anni 7, mesi 6, 355 giorni. Da ultimo, la cUesa censura trattamento sanzionatorio, in relazione alla omessa valutazione del comportamento susseguente al reato, manifestatosi con le trattative fina!izzate al'accordo di ristrutturazione dei debiti, con l'istanza di transazione fiscale sottoscritta in data 22 lulio 2014, e con l'omologa ottenuta dal Tribunale di Aveil:no in data 4 novembre 2014, condotte materiali che, se non escludono la punibilità„ sicuramente attenuano il disvalore dei fatto. [OSCURATO:PERSONA] Ei -:dato e assorbente il wirno motivo di ricorso. 1. Dal:a dsamiria dei fascicolo processuale, consentito dal tenore della dog *èìnza sollevata, :iSLita, infatti che, in vista dell'udienza in cui è stato celebrato il gludizlo di secondo grado, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha tempestivamente trasmesso teiematicamente alla Corte di appello, tramite l'indirizzo pec daprcsiirnnitcn.napoliqiustiziacert.it "motivi aggiunti e nuovi", con una serie ci alegazioni documentali volte a comprovare le trattative finalizzate aiVaccordo [OSCURATO:PERSONA] dei debiti ex art. 182 bis Legge Fall., l'istanza di transazione fiscale ex art. 182 ter Legge Fall. sottoscritta il 22 luglio 2014, nonché l'omologa ottenuta dai Tribunale di Avellino il 4 novembre 2014. il rriessato c.!e, quid risulta iitualmente accettato dal suo destinatario.Cr, cea trasmissione dei motivi nuovi e dei relativi allegati, avvenuta nel risperto de !a cisc;olina emergenziale dettata dagli art. 23 e 24 del decreto legge n. 137 ds.:i convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, non vi è tuti:av:a ::c iela sentenza impugnata, sia nella esposizione dei motivi di irnipgriaz.pre„ sia e soprattutto nella motivazione della decisione. Tele ornisstne;crea a determinare l'annullamento della sentenza gravata, essericosi lo -presenza di un vizio di motivazione rispetto a una censura che era stata pr.-.71;:azta :n termini specifici e che, almeno astrattamente, attesa la potenzia:e revariza del!e circostanze dedotte, era destinata a riverberarsi, oltre cne in pt..;no c; responsabilità, anche rispetto al trattamento sanzionatorio. 2. St.ar,r.e i silenzio argomentativo della Corte territoriale rispetto alle p,Jitua..e ritLail allega:toni difensive, si impone pertanto l'annullamento della sentenza : ,-rip,..•gnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli; dovendosi solo aggiungere che, al momento della decisione ocierna, resicuo reato per cui è stata confermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] zot, O ce.r del C: :gs. n. 74 del 2000 riferito agli anni 2012-2013) non è ancora prescritto, ''tenuto conto del termine di prescrizione massima (7 anni e 6 macL e dea sospensione dea prescrizione per complessivi 415 giorni, non pcter,Ops ..e.'scuciere la sospensione censurata dalla difesa (dal 16 novembre 2021 a. febbraio 2022), in quanto disposta su richiesta dell'appellante. P.Q.M. Arinu:!a :a sertenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione