CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 30573/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Brindisi avverso la sentenza del 26/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali gli interessati abbiano rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso di specie, in punto di trattamento sanzionatorio) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] esten ire Il