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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 44841/2023

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nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROc/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 del TRIBUNALE DI COSENZAvisti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altro Giudice per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 marzo 2023 il Tribunale di Cosenza dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di truffa aggravata dalla cosiddetta minorata difesa, poiché estinto per remissione di querela.2.

Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la remissione (tacita) della querela, tacitamente accettata, è irrilevante in presenza di un reato perseguibile d'ufficio quale quello contestato all'imputato.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

4. Il ricorso è fondato.

A [OSCURATO:PERSONA] - come risulta dall'imputazione - è stato ascritto "il reato di cui all'art. 640 - 61 n. 5 c.p.", vale a dire una truffa "con l'aggravante dell'aver approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa (nella specie le trattative sono avvenute mediante internet)".

Si tratta, dunque, di una truffa aggravata ai sensi del secondo comma, n. 2- bis), dell'art. 640 cod. pen., che richiama la "circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)", in presenza della quale è espressamente esclusa, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, la procedibilità a querela.

La truffa aggravata dalla circostanza della minorata difesa è sempre stata ed è tuttora procedibile d'ufficio, anche dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Il Tribunale, richiamata l'imputazione del decreto di citazione a giudizio, avente ad oggetto il "reato in epigrafe indicato", non ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante, ma ha erroneamente emesso sentenza di non doversi procedere in relazione a detto delitto, "perché estinto per remissione di querela", violando la legge penale - come sostenuto dal P.G. ricorrente - là dove ha ritenuto la remissione efficace pur in presenza di un delitto perseguibile d'ufficio.

5. La sentenza, pertanto, va annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per la celebrazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROc/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 del TRIBUNALE DI COSENZAvisti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altro Giudice per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 marzo 2023 il Tribunale di Cosenza dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di truffa aggravata dalla cosiddetta minorata difesa, poiché estinto per remissione di querela.2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la remissione (tacita) della querela, tacitamente accettata, è irrilevante in presenza di un reato perseguibile d'ufficio quale quello contestato all'imputato. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. 4. Il ricorso è fondato. A [OSCURATO:PERSONA] - come risulta dall'imputazione - è stato ascritto "il reato di cui all'art. 640 - 61 n. 5 c.p.", vale a dire una truffa "con l'aggravante dell'aver approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa (nella specie le trattative sono avvenute mediante internet)". Si tratta, dunque, di una truffa aggravata ai sensi del secondo comma, n. 2- bis), dell'art. 640 cod. pen., che richiama la "circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)", in presenza della quale è espressamente esclusa, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, la procedibilità a querela. La truffa aggravata dalla circostanza della minorata difesa è sempre stata ed è tuttora procedibile d'ufficio, anche dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Il Tribunale, richiamata l'imputazione del decreto di citazione a giudizio, avente ad oggetto il "reato in epigrafe indicato", non ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante, ma ha erroneamente emesso sentenza di non doversi procedere in relazione a detto delitto, "perché estinto per remissione di querela", violando la legge penale - come sostenuto dal P.G. ricorrente - là dove ha ritenuto la remissione efficace pur in presenza di un delitto perseguibile d'ufficio. 5. La sentenza, pertanto, va annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per la celebrazione del giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso
Decreto Cassazione n. 44841/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris