Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13548/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso;- ricorrente -controS.N.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce al controricorso;- controricorrente -nonchéD’[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del31/3/2026;Numero registro generale 3274/2022Nu2m ero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 13548/2026Data pubblicazione 10/05/20261.1.

Il Tribunale di Pescara, in accoglimento delladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, ha dichiarato, consentenza del 13/4/2021, il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] diCrisante [OSCURATO:SOCIETA]..1.2.

La società fallita ha proposto reclamo.1.3.

La Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato il reclamo.1.4. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,con ricorso notificato il 21/1/2022, ha chiesto, per due motivi,la cassazione di tale sentenza.1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel qualeha, tra l’altro e in via pregiudiziale, eccepito l’inammissibilità delricorso per difetto di procura speciale sul rilievo che: - “ilmandato contenuto su foglio separato in calce al ricorso noncontiene alcun riferimento alla sentenza impugnata”; - taleprocura, inoltre, è “priva di data e coincide con quella rilasciatae depositata dalla ricorrente per la proposizione del reclamoavverso la sentenza di fallimento davanti alla Corte territoriale”.1.6. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo è rimasto intimato.1.7.

Con ordinanza interlocutoria n. 17377/2024, laCorte ha disposto l’acquisizione di tutti i documenti contenuti neifascicoli di parte e d’ufficio di primo e secondo grado.1.8.

Acquisiti i documenti richiesti e fissata l’adunanza incamera di consiglio, le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per lamancanza di una valida procura speciale appare fondata.2.2.

La procura difensiva, rilasciata su foglio separato eallegata al ricorso, ha il contenuto che segue: “Io sottoscrittaMarisa Crisante, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA],nomino mio difensore nel presente procedimento in ogni fase eRic. 2022 n. 3274 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero r3eg istro generale 3274/2022Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 13548/2026Data pubblicazione 10/05/2026grado, anche nelle fasi dell’esecuzione, opposizione, incidentale,cautelare, ed in sede di gravame, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], delivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare,rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, farsi rappresentare,assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare allacomparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla,chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domandericonvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura incorso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendosin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale”.2.3.

Ora, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenzan. 36057 del 2022, hanno ritenuto che: - in tema di procura alleliti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n.141/1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso percassazione (al pari del controricorso e degli atti equiparati), èintegrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazionetopografica, nel senso che la firma per autentica apposta daldifensore (come nel caso in esame) su foglio separato, mamaterialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata allaprocura redatta a margine o in calce allo stesso; - talecollocazione topografica fa sì che la procura dovrebbeconsiderarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se(come quella in esame) non contiene un espresso riferimento alprovvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere,purché dalla stessa non risulti, in modo assolutamente evidente,la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, inossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura vainterpretata attribuendo alla parte conferente la volontà checonsenta all’atto di produrre i suoi effetti.Ric. 2022 n. 3274 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero r4eg istro generale 3274/2022Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 13548/2026Data pubblicazione 10/05/20262.4.

Le Sezioni Unite, in particolare, hanno, tra l’altro,ritenuto che: - l’incorporazione “fa sì che anche la data diemissione dell’atto processuale investa e quindicronologicamente identifichi la procura” per cui, poiché il ricorso(come il controricorso) “nasce dopo la sentenza cui attiene eprima della propria notifica, la sua data viene condivisa dallaprocura”; - la sicura riferibilità̀ al difensore della procura redattaa margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella “redattasu un atto separato ma congiunto materialmente” al medesimo,e ciò tanto in presenza, quanto in assenza di timbri dicongiunzione; - il principio di conservazione degli atti devearrestarsi soltanto nel caso in cui “la procura sia stata redatta inmodo tale da escludere con certezza che la parte, nel conferirla,abbia inteso attribuire al difensore il potere di proporre il ricorsoper cassazione”, sicché “il fatto puro e semplice che la procuracontenga riferimenti ad attività tipiche del giudizio di merito, osia redatta priva di data, non implica, di per sé, che la stessadebba ritenersi invalida”; - non è, infine, richiesto che la procuraalle liti riporti il riferimento numerico della pronuncia impugnatadinanzi alla Corte di legittimità.2.5.

Le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 2075 del2024, hanno, tuttavia, aggiunto che, nel ricorso per cassazione,il requisito della specialità della procura, previsto dagli artt. 365e 83, comma 3°, c.p.c., se – come appena detto - non richiedela contestualità apparente del relativo conferimento rispetto allaredazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessariosoltanto che la stessa sia congiunta, materialmente o mediantestrumenti informatici, al ricorso, impone nondimeno che il suoconferimento non sia antecedente alla pubblicazione delprovvedimento da impugnare e non sia successivo allanotificazione del ricorso stesso.Ric. 2022 n. 3274 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero registro generale 3274/2022Nu5m ero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 13548/2026Data pubblicazione 10/05/20262.6.

Nel caso in esame, come emerge dagli atti acquisitiin esecuzione dell’ordinanza interlocutoria pronunciata daquesta Corte, la procura a suo tempo conferita dalla societàricorrente all’[OSCURATO:PERSONA] ai fini dellaproposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa difallimento risulta, con ogni evidenza, completamente identica,tanto nel testo, quanto nelle sottoscrizioni ivi apposte, a quellacongiunta al ricorso per cassazione: con la conseguenza che, aprescindere da ogni ulteriore rilievo, la stessa è quanto menoanteriore – già nel suo chiaro e più limitato contenuto ideologico- alla sentenza della Corte d’appello che la ricorrente ha intesoimpugnare ed è, quindi, priva, ai fini della proposizione delricorso per cassazione, del necessario requisito della specialitàprevisto dagli artt. 365 e 83, comma 3°, c.p.c., così ed anchetenuto conto dunque (e perciò con valorizzazione, per evidenteassenza) di tutti gli elementi di raccordo con la pronunziaoggetto di impugnazione.3.

Il ricorso per cassazione è, pertanto, inammissibile: ecome tale, pertanto, dev’essere dichiarato.4.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.

Deve escludersi, peraltro, la condanna alrelativo rimborso in capo al difensore: in materia di speseprocessuali, infatti, quando l’azione o l’impugnazione è statapromossa dal difensore privo di procura, l’attività di questi nonproduce effetti nei confronti di colui nel cui nome dichiara diagire, potendo egli, quindi, essere condannato al pagamentodelle spese del giudizio; diversamente, nel caso (come quello inesame), di invalidità (o sopravvenuta inefficacia) della procura,l’attività processuale resta provvisoriamente efficace e laprocura, pur invalida, è idonea a instaurare un rapportoprocessuale con la parte rappresentata, sicché non èammissibile la condanna del difensore alle spese (Cass. n. 30137Ric. 2022 n. 3274 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero r6eg istro generale 3274/2022Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 13548/2026Data pubblicazione 10/05/2026del 2025: la quale, a fronte della declaratoria d’inammissibilitàdi un ricorso proposto in forza di una procura generale anteriorealla sentenza impugnata, ha escluso la condanna del difensorealle spese sul presupposto che la suddetta procura, pur inidoneaall’instaurazione del giudizio di legittimità, risultava esistente neirapporti tra la società conferente e il legale).5.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna iricorrenti in solido a rimborsare al controricorrente le spese delgiudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 31 marzo 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2022 n. 3274 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso;- ricorrente -controS.N.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce al controricorso;- controricorrente -nonchéD’[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del31/3/2026;Numero registro generale 3274/2022Nu2m ero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 13548/2026Data pubblicazione 10/05/20261.1. Il Tribunale di Pescara, in accoglimento delladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, ha dichiarato, consentenza del 13/4/2021, il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] diCrisante [OSCURATO:SOCIETA]..1.2. La società fallita ha proposto reclamo.1.3. La Corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato il reclamo.1.4. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,con ricorso notificato il 21/1/2022, ha chiesto, per due motivi,la cassazione di tale sentenza.1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel qualeha, tra l’altro e in via pregiudiziale, eccepito l’inammissibilità delricorso per difetto di procura speciale sul rilievo che: - “ilmandato contenuto su foglio separato in calce al ricorso noncontiene alcun riferimento alla sentenza impugnata”; - taleprocura, inoltre, è “priva di data e coincide con quella rilasciatae depositata dalla ricorrente per la proposizione del reclamoavverso la sentenza di fallimento davanti alla Corte territoriale”.1.6. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo è rimasto intimato.1.7. Con ordinanza interlocutoria n. 17377/2024, laCorte ha disposto l’acquisizione di tutti i documenti contenuti neifascicoli di parte e d’ufficio di primo e secondo grado.1.8. Acquisiti i documenti richiesti e fissata l’adunanza incamera di consiglio, le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per lamancanza di una valida procura speciale appare fondata.2.2. La procura difensiva, rilasciata su foglio separato eallegata al ricorso, ha il contenuto che segue: “Io sottoscrittaMarisa Crisante, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA],nomino mio difensore nel presente procedimento in ogni fase eRic. 2022 n. 3274 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero r3eg istro generale 3274/2022Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 13548/2026Data pubblicazione 10/05/2026grado, anche nelle fasi dell’esecuzione, opposizione, incidentale,cautelare, ed in sede di gravame, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], delivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare,rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, farsi rappresentare,assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare allacomparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla,chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domandericonvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura incorso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendosin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale”.2.3. Ora, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenzan. 36057 del 2022, hanno ritenuto che: - in tema di procura alleliti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n.141/1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso percassazione (al pari del controricorso e degli atti equiparati), èintegrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazionetopografica, nel senso che la firma per autentica apposta daldifensore (come nel caso in esame) su foglio separato, mamaterialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata allaprocura redatta a margine o in calce allo stesso; - talecollocazione topografica fa sì che la procura dovrebbeconsiderarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se(come quella in esame) non contiene un espresso riferimento alprovvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere,purché dalla stessa non risulti, in modo assolutamente evidente,la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, inossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura vainterpretata attribuendo alla parte conferente la volontà checonsenta all’atto di produrre i suoi effetti.Ric. 2022 n. 3274 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero r4eg istro generale 3274/2022Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 13548/2026Data pubblicazione 10/05/20262.4. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno, tra l’altro,ritenuto che: - l’incorporazione “fa sì che anche la data diemissione dell’atto processuale investa e quindicronologicamente identifichi la procura” per cui, poiché il ricorso(come il controricorso) “nasce dopo la sentenza cui attiene eprima della propria notifica, la sua data viene condivisa dallaprocura”; - la sicura riferibilità̀ al difensore della procura redattaa margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella “redattasu un atto separato ma congiunto materialmente” al medesimo,e ciò tanto in presenza, quanto in assenza di timbri dicongiunzione; - il principio di conservazione degli atti devearrestarsi soltanto nel caso in cui “la procura sia stata redatta inmodo tale da escludere con certezza che la parte, nel conferirla,abbia inteso attribuire al difensore il potere di proporre il ricorsoper cassazione”, sicché “il fatto puro e semplice che la procuracontenga riferimenti ad attività tipiche del giudizio di merito, osia redatta priva di data, non implica, di per sé, che la stessadebba ritenersi invalida”; - non è, infine, richiesto che la procuraalle liti riporti il riferimento numerico della pronuncia impugnatadinanzi alla Corte di legittimità.2.5. Le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 2075 del2024, hanno, tuttavia, aggiunto che, nel ricorso per cassazione,il requisito della specialità della procura, previsto dagli artt. 365e 83, comma 3°, c.p.c., se – come appena detto - non richiedela contestualità apparente del relativo conferimento rispetto allaredazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessariosoltanto che la stessa sia congiunta, materialmente o mediantestrumenti informatici, al ricorso, impone nondimeno che il suoconferimento non sia antecedente alla pubblicazione delprovvedimento da impugnare e non sia successivo allanotificazione del ricorso stesso.Ric. 2022 n. 3274 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero registro generale 3274/2022Nu5m ero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 13548/2026Data pubblicazione 10/05/20262.6. Nel caso in esame, come emerge dagli atti acquisitiin esecuzione dell’ordinanza interlocutoria pronunciata daquesta Corte, la procura a suo tempo conferita dalla societàricorrente all’[OSCURATO:PERSONA] ai fini dellaproposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa difallimento risulta, con ogni evidenza, completamente identica,tanto nel testo, quanto nelle sottoscrizioni ivi apposte, a quellacongiunta al ricorso per cassazione: con la conseguenza che, aprescindere da ogni ulteriore rilievo, la stessa è quanto menoanteriore – già nel suo chiaro e più limitato contenuto ideologico- alla sentenza della Corte d’appello che la ricorrente ha intesoimpugnare ed è, quindi, priva, ai fini della proposizione delricorso per cassazione, del necessario requisito della specialitàprevisto dagli artt. 365 e 83, comma 3°, c.p.c., così ed anchetenuto conto dunque (e perciò con valorizzazione, per evidenteassenza) di tutti gli elementi di raccordo con la pronunziaoggetto di impugnazione.3. Il ricorso per cassazione è, pertanto, inammissibile: ecome tale, pertanto, dev’essere dichiarato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo. Deve escludersi, peraltro, la condanna alrelativo rimborso in capo al difensore: in materia di speseprocessuali, infatti, quando l’azione o l’impugnazione è statapromossa dal difensore privo di procura, l’attività di questi nonproduce effetti nei confronti di colui nel cui nome dichiara diagire, potendo egli, quindi, essere condannato al pagamentodelle spese del giudizio; diversamente, nel caso (come quello inesame), di invalidità (o sopravvenuta inefficacia) della procura,l’attività processuale resta provvisoriamente efficace e laprocura, pur invalida, è idonea a instaurare un rapportoprocessuale con la parte rappresentata, sicché non èammissibile la condanna del difensore alle spese (Cass. n. 30137Ric. 2022 n. 3274 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026Numero r6eg istro generale 3274/2022Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 13548/2026Data pubblicazione 10/05/2026del 2025: la quale, a fronte della declaratoria d’inammissibilitàdi un ricorso proposto in forza di una procura generale anteriorealla sentenza impugnata, ha escluso la condanna del difensorealle spese sul presupposto che la suddetta procura, pur inidoneaall’instaurazione del giudizio di legittimità, risultava esistente neirapporti tra la società conferente e il legale).5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna iricorrenti in solido a rimborsare al controricorrente le spese delgiudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 31 marzo 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2022 n. 3274 – Sez. 1 – CC del 31/3/2026
Sentenza Cassazione n. 13548/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris