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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21439/2026

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a FOGGIA il 15/05/2002 avverso la sentenza del 28/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata e non illogica motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al giudizio in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

I giudici di merito hanno motivatamente argomentato nel senso della assenza di elementi positivi ai quali ancorare il richiesto riconoscimento dell'attenuante invocata, anche in considerazione della biografia criminale del prevenuto, nei cui confronti sussiste un precedente specifico che evidenzia come la precedente condanna non abbia dispiegato alcun effetto utile che potesse orientare ad un cambiamento nello stile di vita; anzi, l'imputato ha realizzato condotte ben più trasgressive e preoccupanti, rendendo insostenibile la concessione dell'attenuante in questione.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a FOGGIA il 15/05/2002 avverso la sentenza del 28/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata e non illogica motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al giudizio in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. I giudici di merito hanno motivatamente argomentato nel senso della assenza di elementi positivi ai quali ancorare il richiesto riconoscimento dell'attenuante invocata, anche in considerazione della biografia criminale del prevenuto, nei cui confronti sussiste un precedente specifico che evidenzia come la precedente condanna non abbia dispiegato alcun effetto utile che potesse orientare ad un cambiamento nello stile di vita; anzi, l'imputato ha realizzato condotte ben più trasgressive e preoccupanti, rendendo insostenibile la concessione dell'attenuante in questione. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichia P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21439/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris