CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 giugno 1975
Cassazione n. 10124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/04/2022 della Corte di appello di Genova; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria di replica depositata in data 01/02/2023 dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21/04/2022 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia del precedente 28/10/2021, con cui, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata penalmente responsabile del delitto di tentato furto aggravato (così derubricata l'originaria imputazione di furto consumato aggravato) e condannata, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della Sasso, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, della previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Rileva al riguardo che la decisione della Corte territoriale sarebbe stata emessa senza tener conto dell'omessa notifica al difensore della requisitoria scritta del Procuratore generale, adempimento che, ove eseguito - come era doveroso fare - avrebbe consentito di formulare proposta di concordato in appello. 3. Il medesimo difensore ha depositato inoltre, in data 01/02/2023, una breve memoria con cui ha condiviso le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. 5. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 6. Coglie nel segno l'unico motivo di ricorso articolato dalla difesa, con cui si lamenta l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, segnatamente, della previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., assumendo che la decisione gravata risulterebbe viziata per essere stata resa senza tener conto dell'omessa notifica al difensore della requisitoria scritta del Procuratore generale. Rileva in proposito il Collegio che, vertendo la doglianza su un "error in procedendo", è consentita la disamina degli atti processuali, atteso che costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali» (così, ex multis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01 e, in precedenza, SS.UU., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092- 01). Orbene, il vaglio degli atti rivela che - come dedotto - la requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di appello non è stata notificata al difensore, in spregio al disposto dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020. Tale circostanza ha comportato un'evidente compressione delle prerogative difensive sub specie di lesione del diritto al contraddittorio e ha dato luogo, pertanto, a una nullità che la più recente giurisprudenza di questa Corte qualifica di grado intermedio, affermando segnatamente che «In tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo» (in tal senso Sez. 6, n. n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048-02). Nella vicenda di cui trattasi, non essendo stato possibile, per la parte, eccepire la nullità prodottasi prima del compimento dell'atto e risultando la presentazione del ricorso per cassazione il primo momento utile a tal fine, in assenza della formulazione di memorie scritte, deve inoltre considerarsi tempestivamente dedotta la relativa doglianza. L'evidenziata violazione normativa, tradottasi in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, che avrà cura altresì di verificare l'eventuale sussistenza della prescritta condizione di procedibilità, venendo in rilievo un delitto - quello di tentato furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose - medio tempore divenuto perseguibile a querela giusta il disposto del novellato art. 624, comma 3, cod. pen., rispetto al quale l'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022, ha previsto, con disposizione transitoria, che il termine per la presentazione della querela decorre dal 30/12/2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs. P.Q.MI.Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al