CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7199/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo [OSCURATO:PERSONA] DLA Piper,in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA], 66 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – sentenza -nullità N.7199/15 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1519/01/14 depositata in data 25 luglio 2014 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007 e avente ad oggetto IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori. L’avviso faceva seguito a PVC e aveva ad oggetto, in primo luogo, maggiori ricavi derivanti dalla vendita di quattro unità immobiliari realizzate in un complesso edilizio sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Sieve (FI), nonché l’omessa contabilizzazione di una caparra; in secondo luogo, l’avviso riprendeva a tassazione interessi attivi derivanti dall’erogazione di un finanziamento a una terza società; in terzo luogo, si disconoscevano alcuni costiper consulenze per difetto di inerenza. 2. La CTP di Prato ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Toscana, con sentenza in data 25 luglio 2014, ha rigettato l’appello della società contribuente. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorsol’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, nn. 2), 3) e 4) d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, risultando la sentenza mancante oltre che dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti, anche della esposizione delle ragioni sulle quali si è fondata la decisione, nonché degli elementi sulla base dei quali il giudice di appello ha fondato la sua decisione. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza di appello per N.7199/15 R.G. Est. F. D’Aquino violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi il giudice di appello soffermato sui tre rilievi formulati dall’Ufficio (maggiori ricavi, recupero di interessi attivi non dichiarati e disconoscimento di costi), oggetto di censura in primo grado e di riproposizione in appello. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione ai fatti storici che hanno fatto da presupposto per l’accertamento dei maggiori ricavi relativi alla compravendita di quattro unità immobiliari, della presunzione di fruttuosità del finanziamento erogato al terzo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della non inerenza dei costi di consulenza. 1.4. Con il quarto motivo si deduce(in via gradata rispetto ai primi due motivi), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto raggiunta la prova relativa all’occultamento di maggiori ricavi non contabilizzati, fondata sul criterio dell’antieconomicità della compravendita, ricavata dalla cessione a prezzi inferiori al costo di costruzione senza ulteriori elementi. 1.5. Con il quinto motivo si deduce(in via gradata rispetto ai primi due motivi come per il motivo precedente), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 45 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), anche in relazione al principio di ripartizione dell’onere della prova, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto raggiunta la prova della fruttuosità del finanziamento operato alla terza società, non prevedendo l’accordo con il terzo la corresponsione di interessi. N.7199/15 R.G. Est. F. D’Aquino 1.6. Con il sesto motivo si deduce (anche in questo caso in via gradata rispetto ai primi due motivi), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, nonché degli artt. 2697 cod. civ. e dell’art. 7, comma i, d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la terza ripresa per disconoscimento di costi di consulenza. 2. Il primo motivo è fondato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, pur circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., è rubricabile nelle ipotesi - che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Analogamente, è ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dal giudice di primo grado da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883). N.7199/15 R.G. Est. F. D’Aquino 3. Nella specie, il giudice di appello ha omesso totalmente ogni riferimento allo svolgimento del processo, all’oggetto della causa e delle censure della società contribuente, al contenuto della motivazione della sentenza di primo grado (non essendo ragionevolmente comprensibile il riferimento ai dati « attendibili e razionali che evidenziano una antieconomicità della gestione aziendale»), ai motivi di appello e alle ragioni della decisione, venendo così meno ai più elementari obblighi di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo , con assorbimento degli ulteriori motivi, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in divers