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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 37875/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 3 luglio 2023, il Magistrato di sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata in relazione al periodo dal 6 ottobre 2022 al 6 aprile 2023.

2. Avverso il provvedimento negativo, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Palermo, che lo rigettava con ordinanza del 6 febbraio 2024.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui richiama l'art. 606, comma 1, lett. ed e) , cod. proc. pen. deducendo vizi della motivazione in relazione alla indicazione delle sanzioni disciplinari poste alla base della negazione della liberazione anticipata.

La difesa afferma che il Tribunale di sorveglianza ha basato il rigetto del reclamo inerente al diniego della liberazione anticipata sul rilievo che il detenuto era stato sanzionato con tre giorni di EARS e con cinque giorni di EAC per aver occultato oggetti non consentiti.

Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto considerare che l'inflizione delle sanzioni aveva formato oggetto di reclami rivolti al Magistrato di sorveglianza di Palermo il quale aveva annullato la prima e, pur rigettando il reclamo avverso la seconda, aveva notato che, in relazione alla irrogazione della sanzione disciplinare dell'EARS, poteva esercitare soltanto un controllo di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

La decisione del Tribunale di sorveglianza, di rigetto del reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata, è basata, infatti, sulla constatazione di due sanzioni disciplinari, e lo stesso ricorrente ha riferito che solo una di esse è stata annullata.

Rimane pertanto ferma, a sorreggere la logicità del provvedimento ora in valutazione, la constatazione della sanzione disciplinare che, secondo lo stesso ricorrente, non è stata colpita da annullamento.

L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza qui impugnata risulta quindi rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.2.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 3 luglio 2023, il Magistrato di sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata in relazione al periodo dal 6 ottobre 2022 al 6 aprile 2023. 2. Avverso il provvedimento negativo, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Palermo, che lo rigettava con ordinanza del 6 febbraio 2024. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui richiama l'art. 606, comma 1, lett. ed e) , cod. proc. pen. deducendo vizi della motivazione in relazione alla indicazione delle sanzioni disciplinari poste alla base della negazione della liberazione anticipata. La difesa afferma che il Tribunale di sorveglianza ha basato il rigetto del reclamo inerente al diniego della liberazione anticipata sul rilievo che il detenuto era stato sanzionato con tre giorni di EARS e con cinque giorni di EAC per aver occultato oggetti non consentiti. Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto considerare che l'inflizione delle sanzioni aveva formato oggetto di reclami rivolti al Magistrato di sorveglianza di Palermo il quale aveva annullato la prima e, pur rigettando il reclamo avverso la seconda, aveva notato che, in relazione alla irrogazione della sanzione disciplinare dell'EARS, poteva esercitare soltanto un controllo di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La decisione del Tribunale di sorveglianza, di rigetto del reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata, è basata, infatti, sulla constatazione di due sanzioni disciplinari, e lo stesso ricorrente ha riferito che solo una di esse è stata annullata. Rimane pertanto ferma, a sorreggere la logicità del provvedimento ora in valutazione, la constatazione della sanzione disciplinare che, secondo lo stesso ricorrente, non è stata colpita da annullamento. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza qui impugnata risulta quindi rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,
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