Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 31111/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12563/25 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un atto diretto a contestare la decisione assunta in data 20 febbraio 2025 (depositata il 26 febbraio 2025), con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma — quale Giudice del rinvio dopo annullamento di questa Corte — aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui era stato prorogato il trattamento carcerario di cui all'art. 41-bis o.p.

Considerato che l'atto predetto è firmato dal solo [OSCURATO:PERSONA] e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, in difformità alla regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo.

In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017.

Né rileva, per ritenere il ricorrente legittimato alla sottoscrizione personale, la disposizione di cui all'art. 41-bis, comma 2-sexies o.p. che indica, tra i soggetti legittimati al ricorso, anche il detenuto, dal momento che la norma dell'art. 613 cod. proc. pen. cit ha una portata generale e si applica ad ogni tipo di impugnazione dinanzi a questa Corte.

Tale principio è stato sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).

Le Sezioni Unite, nell'occasione, si sono interrogate, appunto, sulla portata della norma di nuovo conio, passando in rassegna le ipotesi codicistiche ed extracodicistiche di ricorso per cassazione, ivi compreso il ricorso in tema di sorveglianza, ed hanno sostenuto che «A fronte delle numerose, e fra loro assai diversificate, ipotesi di ricorso per cassazione, cui corrisponde una grande varietà sia dei provvedimenti avverso i quali siffatta impugnazione può essere proposta, sia dei soggetti in tal senso legittimati, v'è un dato che tutte le accomuna: l'attribuzione della relativa potestà di cognizione ad un unico organo giurisdizionale, dinanzi al quale il processo segue regole costanti ed uniformi, la cui peculiarità dipende dalla natura stessa del giudizio di legittimità.

È dunque la loro attribuzione alla Corte di cassazione, quale supremo organo di nomofílachia, ad esercitare una forza di attrazione unificante per la trattazione di tutte le ipotesi, siano esse codicistiche o extracodicistiche, di ricorso previste dall'ordinamento, imponendone, di conseguenza, l'applicazione di una disciplina omogenea ed unitaria».

Rilevato, pertanto, che — all'esito della procedura de plano di cui all'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. prevista ex lege nel caso di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione — il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 luglio 2025 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12563/25 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un atto diretto a contestare la decisione assunta in data 20 febbraio 2025 (depositata il 26 febbraio 2025), con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma — quale Giudice del rinvio dopo annullamento di questa Corte — aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui era stato prorogato il trattamento carcerario di cui all'art. 41-bis o.p. Considerato che l'atto predetto è firmato dal solo [OSCURATO:PERSONA] e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, in difformità alla regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017. Né rileva, per ritenere il ricorrente legittimato alla sottoscrizione personale, la disposizione di cui all'art. 41-bis, comma 2-sexies o.p. che indica, tra i soggetti legittimati al ricorso, anche il detenuto, dal momento che la norma dell'art. 613 cod. proc. pen. cit ha una portata generale e si applica ad ogni tipo di impugnazione dinanzi a questa Corte. Tale principio è stato sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). Le Sezioni Unite, nell'occasione, si sono interrogate, appunto, sulla portata della norma di nuovo conio, passando in rassegna le ipotesi codicistiche ed extracodicistiche di ricorso per cassazione, ivi compreso il ricorso in tema di sorveglianza, ed hanno sostenuto che «A fronte delle numerose, e fra loro assai diversificate, ipotesi di ricorso per cassazione, cui corrisponde una grande varietà sia dei provvedimenti avverso i quali siffatta impugnazione può essere proposta, sia dei soggetti in tal senso legittimati, v'è un dato che tutte le accomuna: l'attribuzione della relativa potestà di cognizione ad un unico organo giurisdizionale, dinanzi al quale il processo segue regole costanti ed uniformi, la cui peculiarità dipende dalla natura stessa del giudizio di legittimità. È dunque la loro attribuzione alla Corte di cassazione, quale supremo organo di nomofílachia, ad esercitare una forza di attrazione unificante per la trattazione di tutte le ipotesi, siano esse codicistiche o extracodicistiche, di ricorso previste dall'ordinamento, imponendone, di conseguenza, l'applicazione di una disciplina omogenea ed unitaria». Rilevato, pertanto, che — all'esito della procedura de plano di cui all'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. prevista ex lege nel caso di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione — il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il con
Sentenza Cassazione n. 31111/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris