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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 30911/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso 14416-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, viA [OSCURATO:PERSONA],OWYRI 5, Prm'm lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 1546 UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 8731/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2014 R.G.N. 3923/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

PROC. nr. 14416/2015 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 novembre 2014 nr. 8731 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]— dipendente a termine dall'i marzo 2004 al 31 ottobre 2007 dell'[OSCURATO:PERSONA] di ROMA «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: UNIVERSITA'), in forza di distinti decreti rettorali di nomina, in qualità di lettore di scambio— per l'accertamento della nullità del termine apposto ai suoi incarichi e della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura privatistica nonchè per la condanna dell'UNIVERSITA' alla riammissione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni ovvero al risarcimento del danno, oltre alla contribuzione omessa.

2. La Corte territoriale osservava che gli incarichi erano disciplinati dagli accordi culturali conclusi tra l'Italia ed i [OSCURATO:PERSONA]— tra cui la Norvegia— e dalla L. nr. 62/1967, abrogata dal DL nr. 112/2008, conv. in L. nr. 133/2008, solo successivamente ai fatti di causa.

3. La categoria dei lettori di scambio, di cui all'art. 24 della cit.

L. nr. 62/1967, era distinta da quella dei lettori di madrelingua straniera— di cui all'art. 28 DPR nr. 382/1980 —e da quella dei collaboratori ed esperti linguistici— di cui all'articolo 4 D.L. nr. 120/1995, conv. in L. nr. 236/1995— subentrati ai primi.

4. Il mancato assorbimento della figura dei lettori di scambio nella figura dei lettori di madrelingua straniera era attestato dall'articolo 7 L. nr. 705/1985, di interpretazione autentica dell'articolo 28 DPR nr. 382/1980, secondo cui restava fermo il disposto dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967 nr. 62, concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali.

5. L'identità funzionale di attività tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato era ragione sufficiente— anche alla luce del principio di non discriminazione sancito dai Trattati europei— per una regolamentazione uniforme del loro trattamento giuridico nello svolgimento del rapporto ma non inficiava di per sé la legittimità della apposizione del termine.PROC. nr. 14416/2015 RG

6. Il rapporto di causa si iscriveva nel sistema disegnato dalla legge nr. 62/1967— che presentava caratteri di specialità rispetto all'art. 4 D.L. nr. 120/1995, conv. in L. nr. 236/1995 e rispetto al D.Lgs. 368/2001— ed era conforme alla suddetta legge, specificamente quanto alla predeterminazione della durata.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in cinque motivi di censura, cui ha resistito l'UNIVERSITA' con controricorso.

L'INPS ha depositato procura alle liti.

8. Il ricorrente e l'Università hanno depositato memoria.

9. Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 legge numero 62/1967 in relazione all'articolo 28 DPR nr. 382/1980 ed all'articolo 4 legge numero 236/1995 nonché violazione del divieto di discriminazione, anche indiretta, basata sulla nazionalità, di cui all'articolo 3 della Costituzione ed all'articolo 45 TFUE (già articolo 39 ed articolo 48 trattato CE), quale interpretato ed applicato ai rapporti di lavoro dei lettori di madrelingua straniera e dei collaboratori ed esperti linguistici nelle sentenze della Corte di Giustizia del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993; del 26 giugno 2001 e del 18 luglio 2006, di condanna dell'Italia; infine del 15 maggio 2008 in causa DELAY, di interpretazione pregiudiziale in materia di lettori di scambio.

2. Si censura la sentenza per avere contrapposto la categoria dei lettori di scambio a quella dei lettori di madrelingua straniera— di cui all'articolo 28 DPR nr. 382/1980— e dei collaboratori ed esperti linguistici— di cui all'articolo 4 L. nr. 236/1995 e per avere ritenuto legittima una totale diversità di disciplina dei relativi rapporti.

3. Si assume che l'articolo 24 L. nr. 62/1967 non avrebbe affatto introdotto una autonoma figura di lettore ma regolato diversamente soltanto i presupposti e le modalità di assunzione.PROC. nr. 14416/2015 RG

4. Con il secondo mezzo si lamenta— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione dei principi di diritto comunitario, come interpretati nelle sentenze della Corte di Giustizia del 26 giugno 2001 e 18 luglio 2006, di condanna dell'Italia e 15 maggio 2008 in causa DELAY, in relazione al divieto di discriminazione, anche indiretta, per nazionalità, di cui all'articolo 45 TFUE ( già articolo 39 ed articolo 48 Trattato CE) in relazione al diritto ad una piena ed unitaria ricostruzione di carriera.

5. Si deduce che la Corte di Giustizia avrebbe affermato il diritto dei lavoratori stranieri alla ricostruzione di carriera, correlato alla conversione dei contratti a tempo determinato con termine illegittimo, per il solo fatto che i lavoratori nazionali fruiscono in casi simili della medesima tutela.

6. Con la terza critica la parte ricorrente ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione degli articoli 1 e 5 D.Lgs. nr. 368/2001, dell'articolo 4 L. nr. 236/1995 e dell'articolo 1419, comma 2, cod.civ. nonché dei principi di diritto comunitario di cui alle sentenze della Corte di Giustizia del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993 nonché del 15 maggio 2008.

7. Ha dedotto la applicabilità ai lettori di scambio del D.Lgs nr. 368/2001, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia ( sentenze del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993) secondo cui una disposizione di diritto nazionale che limiti la durata del rapporto di lavoro tra le università ed i lettori di lingua straniera— (nella specie ad un anno, con possibilità di rinnovo per non più di cinque anni, ai sensi dell'articolo 28, comma tre, DPR nr. 382/1980)— deve ritenersi in contrasto con il diritto comunitario laddove una tale limitazione non esista per gli altri insegnanti.

8. Sulla base di tale assunto, il ricorrente ha denunciato la violazione del D.Lgs nr. 368/2001, articolo 1— (non vi erano esigenze temporanee e dal momento della prima assunzione non era stato apposto alcun termine né indicata alcuna ragione giustificativa del termine)— ed articolo 5 ( egli era stato assunto per tutto il triennio 2003/2006 senza soluzione di continuità, ed anche oltre il triennio, nel successivo anno accademico PROC. nr. 14416/2015 RG 2006/2007), concludendo nel senso della natura ab origine a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. 9.1 tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

10. La questione dello status dei lettori di scambio e del rapporto tra tale categoria e quella dei lettori di madre lingua di cui al DPR nr. 382/1980, (poi collaboratori ed esperti linguistici) è stata esaminata, in epoca successiva alla sentenza impugnata, dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'arresto del 21 settembre 2017 nr. 21972. 11.Si è ivi evidenziato che la sentenza della Corte di Giustizia del 15 maggio 2008 in causa C 276/2007 DELAY, sulla quale si basano i motivi di ricorso, muoveva dal presupposto, di cui all'ordinanza di rimessione, che il rapporto di lavoro del lettore di scambio dovesse essere inquadrato nell'ambito dei rapporti di diritto privato.

12. In questo contesto la Corte di Giustizia enunciava il principio secondo cui il giudice nazionale, ove constatasse un nesso di continuità tra le mansioni svolte come lettore di scambio e quelle successivamente svolte dalla stessa parte come collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato, dovrebbe verificare se un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato, ex lege nr. 230/1962, del riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla prima assunzione (con conseguenze sulla retribuzione, il calcolo della anzianità ed il versamento dei contributi).

13. Il presupposto suddetto è stato tuttavia smentito dalle Sezioni Unite, che, sulla base di una puntuale ricostruzione del quadro normativo e della giurisprudenza, anche costituzionale— cui in questa sede si fa rinvio— hanno evidenziato che la categoria dei lettori di scambio è disciplinata in maniera distinta da quella degli altri lettori di lingua straniera, poi divenuti collaboratori linguistici.

In particolare,&d essi non si è mai applicato il DPR nr. 382/1980, art. 28, che definiva il rapporto di diritto privato.PROC. nr. 14416/2015 RG

14. In definitiva, il rapporto di lavoro dei lettori di scambio, instaurato in base alla legge nr. 62/1967, articolo 24 è di natura pubblicistica; viene dunque a cadere il parametro di riferimento assunto dalla Corte di Giustizia nella suddetta sentenza del 15 maggio 2008 ai fini dell'accertamento del trattamento discriminatorio del lavoratore straniero.

15. Infatti la ratio decidendi del giudice europeo è incentrata sulla applicabilità alla fattispecie della disciplina sui contratti a termine di natura privatistica di cui alla legge nr. 230/1962 ed, in particolare, dell'articolo 2 di tale legge, che prevede e disciplina la conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

16. Chiarita la natura del rapporto di lavoro dei lettori di scambio, le Sezioni Unite hanno altresì rammentato che per costante giurisprudenza, anche del giudice amministrativo, è esclusa la conversione del rapporto di lavoro a termine instaurato con una Pubblica amministrazione in violazione di legge in rapporto a tempo indeterminato, principio ribadito dalle Sezioni Unite anche nel regime del pubblico impiego privatizzato, con l'arresto nr. 5072/2016.

17. Resta, dunque, in radice esclusa la ipotizzabilità di una qualsiasi discriminazione del lavoratore straniero rispetto al trattamento riservato al lavoratore nazionale, cui è parimenti precluso l'accesso all'impiego pubblico a tempo indeterminato a seguito della conversione di un rapporto a termine illegittimo.

18. Alla luce delle richiamate indicazioni delle Sezioni Unite, risulta evidente, altresì, la inapplicabilità dei principi fissati nelle sentenze della Corte di Giustizia 26 giugno 2001 in causa C 212/1999 e 18 luglio 2006 in causa C. 119/2004, egualmente rese avendo quale termine di comparazione i diritti garantiti dalla legge nr. 230/1962 al lavoratore a termine in caso di conversione del contratto a termine ex lege nr. 230/1962.

19. Le Sezioni Unite hanno parimenti escluso la applicabilità dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con le sentenze 30 maggio 1989 in causa C 33/1988 e 2 agosto 1993 nei procedimenti riuniti C 259/1991, C 331/1991 e C 332/1991, osservando che in dette pronunce la Corte di Giustizia ritenne la normativa di cui al DPR nr. 382/1980, art. 24 contraria all'articolo PROC. nr. 14416/2015 RG 48 del Trattato CE— nella parte in cui stabiliva la durata annuale dei contratti tra l'Università ed i lettori di lingua straniera, rinnovabile sino ad un massimo di cinque anni— in ragione della sostanziale equiparazione di tali contratti a termine rispetto a quelli stipulati con il personale insegnante delle Università. 20.Hanno osservato le Sezioni Unite che tale equiparazione non può essere affermata per i lettori di scambio, in relazione ai quali la instaurazione del rapporto è subordinata alla esistenza di accordi culturali stipulati dallo Stato Italiano con lo Stato di appartenenza del lettore, al quale è conferito il potere di designare i soggetti tra i quali dovrà essere effettuata la scelta ed anche di intervenire sulla determinazione del trattamento economico. 21.

In questa sede va aggiunto che la differenza tra i lettori di scambio ed il personale docente a termine dell'Università è rimasta inalterata nel periodo successivo alla privatizzazione; la disciplina del rapporto di lavoro dei primi ha infatti continuato ad essere regolata dall'articolo 24 della legge nr. 62/1967, fino all'abrogazione intervenuta ad opera del DL nr. 112/2008, articolo 24, conservando il loro rapporto di impiego natura pubblicistica.

22. Va, infine, evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 21831/2014; Cass. nn. 5220 e 14776 del 2016; Cass. n. 18709/2019; Cass. 12876/2020) è ormai consolidata nell'escludere la conversione dei rapporti a termine instaurati in violazione di legge alle dipendenze dell'Università anche in riferimento ai rapporti, dì diritto privato, instaurati con i lettori di madrelingua straniera, poi collaboratori ed esperti linguistici, ritenendo a ciò ostativa la natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro, sicchè non è predicabile sotto questo profilo alcuna disparità di trattamento tra le due categorie.

23. Con il quarto motivo si impugna la sentenza — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod. proc.civ.— per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistenti: - nella denunciata insussistenza nel caso concreto di qualsiasi ragione temporanea giustificante la apposizione del termine, mai allegata e tanto PROC. nr. 14416/2015 RG meno provata dall'Università ed anzi smentita dal fatto, risultante dagli atti, che quanto meno dall'anno 1978 era proseguito senza soluzione di continuità presso l'UNIVERSITA' resistente-Facoltà di lettere e filosofia l'insegnamento della lingua norvegese a cura di lettori di scambio laddove anche l'articolo 4 della L. nr. 236/1995 precisava che i collaboratori ed esperti linguistici devono essere assunti normalmente a tempo indeterminato; - nel fatto che egli non aveva mai sottoscritto un contratto in cui risultasse apposta, per iscritto, e motivata la apposizione del termine, ai sensi dell'articolo 1, comma due, D.Lgs 368/2001; - nella nullità della previsione del termine contenuta nel bando di selezione per contrarietà alla previsione generale di cui all'articolo 1, comma 1, D.Lgs. nr. 368/2001 ed alla previsione specifica di cui all'articolo 4, comma 2, L. nr. 236/1995 sulla natura normalmente a tempo indeterminato del rapporto di lavoro - nel fatto che il rapporto era stato rinnovato anche per l'anno accademico 2006/2007, oltre il triennio previsto nel bando. -nella violazione dell'articolo 5 D.Lgs 368/2001, essendo avvenute assunzioni successive a termine senza alcuna soluzione di continuità dal marzo 2004 alli 1 novembre 2007, per una complessiva durata di tre anni ed otto mesi - nella assenza di ogni suo comportamento tacito di accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro - nella assunzione per l'anno accademico 2003-2004 in forza di decreto rettorale del 5 marzo 2005 nr. 36, quando egli già svolgeva la sua attività presso l'Università da più di un anno, avendo iniziato la prestazione dall'i marzo 2004, circostanza che comportava l'impossibilità di apporre un termine di durata. 24.11 motivo è inammissibile, per un duplice ordine di considerazioni. 25.In primo luogo, esso difetta di specificità in ordine alla individuazione dei fatti storici di cui si denuncia l'omesso esame, non essendo stati trascritti nè gli atti di causa attraverso i quali detti fatti sarebbero stati PROC. nr. 14416/2015 RG portati all'esame del giudice del merito né i documenti sui quali la censura si fonda. 26.In ogni caso, poi, la decisività dei fatti che il giudice dell'appello non avrebbe considerato si fonda sul presupposto che al rapporto di lavoro dei lettori di scambio si applichi il D.Lgs. nr. 368/2001 ovvero il DL nr. 120/1995, ciò che è stato escluso dalla sentenza impugnata con statuizione immune da censure, come osservato nell'esaminare i primi tre motivi di ricorso.

27. Con il quinto mezzo viene dedotta violazione dell'articolo 32 legge 4 novembre 2,.010 nr. 183,per non avere il giudice dell'appello considerato che aveva impugnato i contratti a tempo determinato con raccomandata del 21 gennaio 2011, chiedendo altresì il risarcimento del danno anche ai sensi dell'articolo 32 legge nr. 183/2010 sicchè la sentenza impugnata, non avendo disposto la conversione, violava anche questa norma.

28. Il motivo è inammissibile.

29. Esso infatti non si confronta con la preliminare statuizione di legittimità dei rapporti a termine, in quanto conformi alle previsioni dell' articolo 24 legge nr. 62/1967, costituente unica norma di disciplina della fattispecie.

30. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

31. Le spese di causa si compensano tra le parti, per essere intervenuta la citata sentenza delle Sezioni Unite in epoca successiva alla notifica del ricorso.

32. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).PROC. nr. 14416/2015 [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 14416-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, viA [OSCURATO:PERSONA],OWYRI 5, Prm'm lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 1546 UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 8731/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2014 R.G.N. 3923/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. PROC. nr. 14416/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2014 nr. 8731 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]— dipendente a termine dall'i marzo 2004 al 31 ottobre 2007 dell'[OSCURATO:PERSONA] di ROMA «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: UNIVERSITA'), in forza di distinti decreti rettorali di nomina, in qualità di lettore di scambio— per l'accertamento della nullità del termine apposto ai suoi incarichi e della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura privatistica nonchè per la condanna dell'UNIVERSITA' alla riammissione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni ovvero al risarcimento del danno, oltre alla contribuzione omessa. 2. La Corte territoriale osservava che gli incarichi erano disciplinati dagli accordi culturali conclusi tra l'Italia ed i [OSCURATO:PERSONA]— tra cui la Norvegia— e dalla L. nr. 62/1967, abrogata dal DL nr. 112/2008, conv. in L. nr. 133/2008, solo successivamente ai fatti di causa. 3. La categoria dei lettori di scambio, di cui all'art. 24 della cit. L. nr. 62/1967, era distinta da quella dei lettori di madrelingua straniera— di cui all'art. 28 DPR nr. 382/1980 —e da quella dei collaboratori ed esperti linguistici— di cui all'articolo 4 D.L. nr. 120/1995, conv. in L. nr. 236/1995— subentrati ai primi. 4. Il mancato assorbimento della figura dei lettori di scambio nella figura dei lettori di madrelingua straniera era attestato dall'articolo 7 L. nr. 705/1985, di interpretazione autentica dell'articolo 28 DPR nr. 382/1980, secondo cui restava fermo il disposto dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967 nr. 62, concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali. 5. L'identità funzionale di attività tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato era ragione sufficiente— anche alla luce del principio di non discriminazione sancito dai Trattati europei— per una regolamentazione uniforme del loro trattamento giuridico nello svolgimento del rapporto ma non inficiava di per sé la legittimità della apposizione del termine.PROC. nr. 14416/2015 RG 6. Il rapporto di causa si iscriveva nel sistema disegnato dalla legge nr. 62/1967— che presentava caratteri di specialità rispetto all'art. 4 D.L. nr. 120/1995, conv. in L. nr. 236/1995 e rispetto al D.Lgs. 368/2001— ed era conforme alla suddetta legge, specificamente quanto alla predeterminazione della durata. 7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in cinque motivi di censura, cui ha resistito l'UNIVERSITA' con controricorso. L'INPS ha depositato procura alle liti. 8. Il ricorrente e l'Università hanno depositato memoria. 9. Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 legge numero 62/1967 in relazione all'articolo 28 DPR nr. 382/1980 ed all'articolo 4 legge numero 236/1995 nonché violazione del divieto di discriminazione, anche indiretta, basata sulla nazionalità, di cui all'articolo 3 della Costituzione ed all'articolo 45 TFUE (già articolo 39 ed articolo 48 trattato CE), quale interpretato ed applicato ai rapporti di lavoro dei lettori di madrelingua straniera e dei collaboratori ed esperti linguistici nelle sentenze della Corte di Giustizia del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993; del 26 giugno 2001 e del 18 luglio 2006, di condanna dell'Italia; infine del 15 maggio 2008 in causa DELAY, di interpretazione pregiudiziale in materia di lettori di scambio. 2. Si censura la sentenza per avere contrapposto la categoria dei lettori di scambio a quella dei lettori di madrelingua straniera— di cui all'articolo 28 DPR nr. 382/1980— e dei collaboratori ed esperti linguistici— di cui all'articolo 4 L. nr. 236/1995 e per avere ritenuto legittima una totale diversità di disciplina dei relativi rapporti. 3. Si assume che l'articolo 24 L. nr. 62/1967 non avrebbe affatto introdotto una autonoma figura di lettore ma regolato diversamente soltanto i presupposti e le modalità di assunzione.PROC. nr. 14416/2015 RG 4. Con il secondo mezzo si lamenta— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione dei principi di diritto comunitario, come interpretati nelle sentenze della Corte di Giustizia del 26 giugno 2001 e 18 luglio 2006, di condanna dell'Italia e 15 maggio 2008 in causa DELAY, in relazione al divieto di discriminazione, anche indiretta, per nazionalità, di cui all'articolo 45 TFUE ( già articolo 39 ed articolo 48 Trattato CE) in relazione al diritto ad una piena ed unitaria ricostruzione di carriera. 5. Si deduce che la Corte di Giustizia avrebbe affermato il diritto dei lavoratori stranieri alla ricostruzione di carriera, correlato alla conversione dei contratti a tempo determinato con termine illegittimo, per il solo fatto che i lavoratori nazionali fruiscono in casi simili della medesima tutela. 6. Con la terza critica la parte ricorrente ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione degli articoli 1 e 5 D.Lgs. nr. 368/2001, dell'articolo 4 L. nr. 236/1995 e dell'articolo 1419, comma 2, cod.civ. nonché dei principi di diritto comunitario di cui alle sentenze della Corte di Giustizia del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993 nonché del 15 maggio 2008. 7. Ha dedotto la applicabilità ai lettori di scambio del D.Lgs nr. 368/2001, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia ( sentenze del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993) secondo cui una disposizione di diritto nazionale che limiti la durata del rapporto di lavoro tra le università ed i lettori di lingua straniera— (nella specie ad un anno, con possibilità di rinnovo per non più di cinque anni, ai sensi dell'articolo 28, comma tre, DPR nr. 382/1980)— deve ritenersi in contrasto con il diritto comunitario laddove una tale limitazione non esista per gli altri insegnanti. 8. Sulla base di tale assunto, il ricorrente ha denunciato la violazione del D.Lgs nr. 368/2001, articolo 1— (non vi erano esigenze temporanee e dal momento della prima assunzione non era stato apposto alcun termine né indicata alcuna ragione giustificativa del termine)— ed articolo 5 ( egli era stato assunto per tutto il triennio 2003/2006 senza soluzione di continuità, ed anche oltre il triennio, nel successivo anno accademico PROC. nr. 14416/2015 RG 2006/2007), concludendo nel senso della natura ab origine a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. 9.1 tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. 10. La questione dello status dei lettori di scambio e del rapporto tra tale categoria e quella dei lettori di madre lingua di cui al DPR nr. 382/1980, (poi collaboratori ed esperti linguistici) è stata esaminata, in epoca successiva alla sentenza impugnata, dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'arresto del 21 settembre 2017 nr. 21972. 11.Si è ivi evidenziato che la sentenza della Corte di Giustizia del 15 maggio 2008 in causa C 276/2007 DELAY, sulla quale si basano i motivi di ricorso, muoveva dal presupposto, di cui all'ordinanza di rimessione, che il rapporto di lavoro del lettore di scambio dovesse essere inquadrato nell'ambito dei rapporti di diritto privato. 12. In questo contesto la Corte di Giustizia enunciava il principio secondo cui il giudice nazionale, ove constatasse un nesso di continuità tra le mansioni svolte come lettore di scambio e quelle successivamente svolte dalla stessa parte come collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato, dovrebbe verificare se un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato, ex lege nr. 230/1962, del riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla prima assunzione (con conseguenze sulla retribuzione, il calcolo della anzianità ed il versamento dei contributi). 13. Il presupposto suddetto è stato tuttavia smentito dalle Sezioni Unite, che, sulla base di una puntuale ricostruzione del quadro normativo e della giurisprudenza, anche costituzionale— cui in questa sede si fa rinvio— hanno evidenziato che la categoria dei lettori di scambio è disciplinata in maniera distinta da quella degli altri lettori di lingua straniera, poi divenuti collaboratori linguistici. In particolare,&d essi non si è mai applicato il DPR nr. 382/1980, art. 28, che definiva il rapporto di diritto privato.PROC. nr. 14416/2015 RG 14. In definitiva, il rapporto di lavoro dei lettori di scambio, instaurato in base alla legge nr. 62/1967, articolo 24 è di natura pubblicistica; viene dunque a cadere il parametro di riferimento assunto dalla Corte di Giustizia nella suddetta sentenza del 15 maggio 2008 ai fini dell'accertamento del trattamento discriminatorio del lavoratore straniero. 15. Infatti la ratio decidendi del giudice europeo è incentrata sulla applicabilità alla fattispecie della disciplina sui contratti a termine di natura privatistica di cui alla legge nr. 230/1962 ed, in particolare, dell'articolo 2 di tale legge, che prevede e disciplina la conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 16. Chiarita la natura del rapporto di lavoro dei lettori di scambio, le Sezioni Unite hanno altresì rammentato che per costante giurisprudenza, anche del giudice amministrativo, è esclusa la conversione del rapporto di lavoro a termine instaurato con una Pubblica amministrazione in violazione di legge in rapporto a tempo indeterminato, principio ribadito dalle Sezioni Unite anche nel regime del pubblico impiego privatizzato, con l'arresto nr. 5072/2016. 17. Resta, dunque, in radice esclusa la ipotizzabilità di una qualsiasi discriminazione del lavoratore straniero rispetto al trattamento riservato al lavoratore nazionale, cui è parimenti precluso l'accesso all'impiego pubblico a tempo indeterminato a seguito della conversione di un rapporto a termine illegittimo. 18. Alla luce delle richiamate indicazioni delle Sezioni Unite, risulta evidente, altresì, la inapplicabilità dei principi fissati nelle sentenze della Corte di Giustizia 26 giugno 2001 in causa C 212/1999 e 18 luglio 2006 in causa C. 119/2004, egualmente rese avendo quale termine di comparazione i diritti garantiti dalla legge nr. 230/1962 al lavoratore a termine in caso di conversione del contratto a termine ex lege nr. 230/1962. 19. Le Sezioni Unite hanno parimenti escluso la applicabilità dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con le sentenze 30 maggio 1989 in causa C 33/1988 e 2 agosto 1993 nei procedimenti riuniti C 259/1991, C 331/1991 e C 332/1991, osservando che in dette pronunce la Corte di Giustizia ritenne la normativa di cui al DPR nr. 382/1980, art. 24 contraria all'articolo PROC. nr. 14416/2015 RG 48 del Trattato CE— nella parte in cui stabiliva la durata annuale dei contratti tra l'Università ed i lettori di lingua straniera, rinnovabile sino ad un massimo di cinque anni— in ragione della sostanziale equiparazione di tali contratti a termine rispetto a quelli stipulati con il personale insegnante delle Università. 20.Hanno osservato le Sezioni Unite che tale equiparazione non può essere affermata per i lettori di scambio, in relazione ai quali la instaurazione del rapporto è subordinata alla esistenza di accordi culturali stipulati dallo Stato Italiano con lo Stato di appartenenza del lettore, al quale è conferito il potere di designare i soggetti tra i quali dovrà essere effettuata la scelta ed anche di intervenire sulla determinazione del trattamento economico. 21. In questa sede va aggiunto che la differenza tra i lettori di scambio ed il personale docente a termine dell'Università è rimasta inalterata nel periodo successivo alla privatizzazione; la disciplina del rapporto di lavoro dei primi ha infatti continuato ad essere regolata dall'articolo 24 della legge nr. 62/1967, fino all'abrogazione intervenuta ad opera del DL nr. 112/2008, articolo 24, conservando il loro rapporto di impiego natura pubblicistica. 22. Va, infine, evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 21831/2014; Cass. nn. 5220 e 14776 del 2016; Cass. n. 18709/2019; Cass. 12876/2020) è ormai consolidata nell'escludere la conversione dei rapporti a termine instaurati in violazione di legge alle dipendenze dell'Università anche in riferimento ai rapporti, dì diritto privato, instaurati con i lettori di madrelingua straniera, poi collaboratori ed esperti linguistici, ritenendo a ciò ostativa la natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro, sicchè non è predicabile sotto questo profilo alcuna disparità di trattamento tra le due categorie. 23. Con il quarto motivo si impugna la sentenza — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod. proc.civ.— per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistenti: - nella denunciata insussistenza nel caso concreto di qualsiasi ragione temporanea giustificante la apposizione del termine, mai allegata e tanto PROC. nr. 14416/2015 RG meno provata dall'Università ed anzi smentita dal fatto, risultante dagli atti, che quanto meno dall'anno 1978 era proseguito senza soluzione di continuità presso l'UNIVERSITA' resistente-Facoltà di lettere e filosofia l'insegnamento della lingua norvegese a cura di lettori di scambio laddove anche l'articolo 4 della L. nr. 236/1995 precisava che i collaboratori ed esperti linguistici devono essere assunti normalmente a tempo indeterminato; - nel fatto che egli non aveva mai sottoscritto un contratto in cui risultasse apposta, per iscritto, e motivata la apposizione del termine, ai sensi dell'articolo 1, comma due, D.Lgs 368/2001; - nella nullità della previsione del termine contenuta nel bando di selezione per contrarietà alla previsione generale di cui all'articolo 1, comma 1, D.Lgs. nr. 368/2001 ed alla previsione specifica di cui all'articolo 4, comma 2, L. nr. 236/1995 sulla natura normalmente a tempo indeterminato del rapporto di lavoro - nel fatto che il rapporto era stato rinnovato anche per l'anno accademico 2006/2007, oltre il triennio previsto nel bando. -nella violazione dell'articolo 5 D.Lgs 368/2001, essendo avvenute assunzioni successive a termine senza alcuna soluzione di continuità dal marzo 2004 alli 1 novembre 2007, per una complessiva durata di tre anni ed otto mesi - nella assenza di ogni suo comportamento tacito di accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro - nella assunzione per l'anno accademico 2003-2004 in forza di decreto rettorale del 5 marzo 2005 nr. 36, quando egli già svolgeva la sua attività presso l'Università da più di un anno, avendo iniziato la prestazione dall'i marzo 2004, circostanza che comportava l'impossibilità di apporre un termine di durata. 24.11 motivo è inammissibile, per un duplice ordine di considerazioni. 25.In primo luogo, esso difetta di specificità in ordine alla individuazione dei fatti storici di cui si denuncia l'omesso esame, non essendo stati trascritti nè gli atti di causa attraverso i quali detti fatti sarebbero stati PROC. nr. 14416/2015 RG portati all'esame del giudice del merito né i documenti sui quali la censura si fonda. 26.In ogni caso, poi, la decisività dei fatti che il giudice dell'appello non avrebbe considerato si fonda sul presupposto che al rapporto di lavoro dei lettori di scambio si applichi il D.Lgs. nr. 368/2001 ovvero il DL nr. 120/1995, ciò che è stato escluso dalla sentenza impugnata con statuizione immune da censure, come osservato nell'esaminare i primi tre motivi di ricorso. 27. Con il quinto mezzo viene dedotta violazione dell'articolo 32 legge 4 novembre 2,.010 nr. 183,per non avere il giudice dell'appello considerato che aveva impugnato i contratti a tempo determinato con raccomandata del 21 gennaio 2011, chiedendo altresì il risarcimento del danno anche ai sensi dell'articolo 32 legge nr. 183/2010 sicchè la sentenza impugnata, non avendo disposto la conversione, violava anche questa norma. 28. Il motivo è inammissibile. 29. Esso infatti non si confronta con la preliminare statuizione di legittimità dei rapporti a termine, in quanto conformi alle previsioni dell' articolo 24 legge nr. 62/1967, costituente unica norma di disciplina della fattispecie. 30. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 31. Le spese di causa si compensano tra le parti, per essere intervenuta la citata sentenza delle Sezioni Unite in epoca successiva alla notifica del ricorso. 32. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).PROC. nr. 14416/2015 [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 30911/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris