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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2024

Cassazione n. 33901/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato non luogo a provvedere per difetto di interesse, relativamente alla richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di conversione ex art.660 cod. proc. pen. della pena pecuniaria di euro 3.420,00 di multa; la decisione reiettiva si fonda sulla mancata comparizione del ricorrente, seppur regolarmente avvisato, all'udienza volta alla verifica circa la sussistenza o meno di un interesse alla rateizzazione, commutazione o differimento della pena.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostenendo esser stata tempestivamente trasmessa la dichiarazione di interesse di cui sopra.

3. Giova ricordare che il presente procedimento è modellato sullo schema dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., come stabilisce il comma 8 dell'art. 660 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, ritualmente svoltasi la prima fase (connotata dalla conversione della pena, dalla proposizione di opposizione e dall'emissione del provvedimento conclusivo, sostanzialmente confermativo della conversione), non ha fatto seguito - all'opposizione stessa - il pagamento della pena pecuniaria, previa eventuale rateizzazione.

La sopra detta dichiarazione di interesse, infine, non è allegata al ricorso, che - sotto tale profilo - pecca quanto al profilo della autosufficienza, né essa risulta inserita nell'incarto processuale.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 01 luglio 2024 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato non luogo a provvedere per difetto di interesse, relativamente alla richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di conversione ex art.660 cod. proc. pen. della pena pecuniaria di euro 3.420,00 di multa; la decisione reiettiva si fonda sulla mancata comparizione del ricorrente, seppur regolarmente avvisato, all'udienza volta alla verifica circa la sussistenza o meno di un interesse alla rateizzazione, commutazione o differimento della pena. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostenendo esser stata tempestivamente trasmessa la dichiarazione di interesse di cui sopra. 3. Giova ricordare che il presente procedimento è modellato sullo schema dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., come stabilisce il comma 8 dell'art. 660 cod. proc. pen. Nel caso di specie, ritualmente svoltasi la prima fase (connotata dalla conversione della pena, dalla proposizione di opposizione e dall'emissione del provvedimento conclusivo, sostanzialmente confermativo della conversione), non ha fatto seguito - all'opposizione stessa - il pagamento della pena pecuniaria, previa eventuale rateizzazione. La sopra detta dichiarazione di interesse, infine, non è allegata al ricorso, che - sotto tale profilo - pecca quanto al profilo della autosufficienza, né essa risulta inserita nell'incarto processuale. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 01 luglio 2024 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33901/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris