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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11145/2026

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e Caresana, rappresentati e difesi dall'avvocatoClaudio Martino-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] di Novara, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1014/2022depositata il 04/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/20261.-L’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione eBonifica e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in tremotivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n.1014/2022 depositata il 4 ottobre 2022.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara.2.- La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.3. – La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello spiegato controla sentenza del Tribunale di Novara n. 592/2021 del 21 settembre2021 e ha così confermato il rigetto dell’opposizione avanzata daGiuseppe Caresana, quale obbligato principale, e dall’AssociazioneIrrigazione [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), quale coobbligata, avverso l’ordinanzaingiunzione n.28/2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara il 16 luglio2018, a seguito di contestazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] diNovara, della violazione dell'art. 96 d.lgs. n. 152/2006, sanzionata aisensi dell'art. 7, comma 1, L. Reg.

Piemonte 27 gennaio 2009, n. 3.

Afondamento della sanzione sta l’accertamento che la [OSCURATO:PERSONA] avevaconcesso alla [OSCURATO:SOCIETA]. di attingere acqua, ad uso industriale, inmodo indiretto dal canale [OSCURATO:PERSONA] per mezzo di una tubazioneche dal proprio stabilimento intercettava il bacino di lagunaggio dellostabilimento della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo alimentato dallo stessoCavo Veveri.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4. – Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 152/1999, ratione temporis vigente,per avere la Corte d’appello osservato che l’istanza di concessione inNumero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026sanatoria ex art. 23, comma 6, d.lgs. n. 152/1999 non risultavacorredata da alcun tipo di documentazione, quale il “progetto dimassima”, laddove nulla prevede la legge sul punto, “compiendosi intal guisa da parte della Corte d’appello valutazioni di naturaprocedimentale (ossia, sulla completezza del procedimentoamministrativo), errate in diritto, oltre che riservate alla P.A. o, incaso giudiziale, al G.A.”.Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 27 l. n. 36/1994; dell’art. 23 d.lgs. n. 152/1999; dell’art. 96d.lgs. n. 152/2006; dell’art. 4, comma 1, l. n. 689/1981; dell’art. 7L.R.

Piemonte n. 3/2009; dell’art. 36 L.R.

Piemonte n. 44/2000 e deld.lgs. n. 112/1998.

Si censura che la Corte d’appello di Torino abbiaritenuto illecita la condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’approvvigionareirrigui, nonostante essa avesse da tempo presentato domanda diconcessione in sanatoria (comprendente anche tale utilizzo extra-irriguo e l’approvvigionamento a terzi o a propri associati industriali episcicoli) e nonostante il fatto che, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n.152/1999 e dell’art. 96, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, in pendenzadel relativo procedimento, fosse consentita la prosecuzione dellederivazioni già in essere.Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 1, 3, 4 e 11 l.n. 689/1981 e dell’art. 7 L. Reg.

Piemonte n. 3/2009, ovvero laviolazione dei principi di affidamento nella legalità dell’azioneamministrativa e di buona fede, essendoci “tutti gli elementi perconfigurare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in termini di ‘buona fede’ in ragionedell’affidamento della medesima rispetto all’esercizio di una proprialegittima facoltà”.

In subordine, si censura la sentenza d’appello pernon aver tenuto in considerazione l’avvenuta presentazionedell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 1999, che l’autorizzava aNumero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026proseguire nell’utilizzo nelle more del procedimento, quale ragioneper la rimodulazione della sanzione entro i limiti minimi ex art. 7,comma 2, L. Reg. 3/2009.5. – I tre motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente e sirivelano infondati.A norma dell’art. 96, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dalseguente:Articolo

17.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietatoderivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimentoautorizzativo o concessorio dell'autorità competente.2.

La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondiagricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessionedi derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti èregolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zonesismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.3.

Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1,Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenzaabusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento ocomminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento diuna sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativapecuniaria da 300 euro a 1.500 euro.

Alla sanzione prevista dalpresente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cuiall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

È in ogni casodovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.

L'autoritàcompetente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite lenecessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazioneprovvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesseNumero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrastocon i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.".Il comma 6 dell’art. 96 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha poiprevisto:6.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni outilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in attoè ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoriaentro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cuiall'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,aumentata di un quinto.

Successivamente a tale data, alle derivazionio utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in1933 n. 1775.

La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispettodella legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite.

Inpendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria,l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamentodel canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente disospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrastocon i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degliobiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico.

Restanocomunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.6. - Questa Corte ha già affermato che, in caso di derivazione outilizzazione di acqua pubblica in tutto o in parte abusiva, lapresentazione della domanda di concessione in sanatoria ècondizionata, ex art. 17 del r.d. n. 1775 del 1933 (come novellatodall'art. 96 del d.lgs. n. 152 del 2006), al previo pagamento dellasanzione applicata in concreto dall'autorità competente, aumentata diun quinto, precisando perciò che la presentazione della domanda insanatoria non esonera l’interessato dall'obbligo di pagare la sanzioneinflitta, restando irrilevante il diritto a continuare nell'emungimentoNumero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026ed erogazione di acqua e l'assenza di turbamento del buon regimesotterraneo delle acque (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25619).7. - Peraltro, ferma la permanente validità ed efficacia della domandadi concessione in sanatoria per l'estensione della derivazione d'acquadal canale anche all'uso industriale, presentata nella specie il 13dicembre 1999 al Ministero dei [OSCURATO:PERSONA], alla stregua delprincipio enunciato da Cass. 13 maggio 2022, n. 15365 (in altraanaloga controversia corrente fra le stesse parti), la Corte d’appello diTorino ha negato che tale domanda fosse conforme al modello legaleall’epoca vigente, dato dall’art. 23, comma 6, del d.lgs. 11 maggio1999, n. 152, e che perciò producesse anche l’effetto di consentire laprosecuzione dell'utilizzazione dell’acqua pubblica in pendenza delprocedimento istruttorio.La Corte d’appello di Torino ha infatti messo in evidenza che l’istanzasottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], rivolta il 13 dicembre 1999 alMinistero dei [OSCURATO:PERSONA] e ai Provveditorati per le [OSCURATO:PERSONA] e Valle d'Aosta e della Lombardia, era riferita ad usi"nuovi", idroelettrici o industriali, senza però, fare specificaindicazione del [OSCURATO:PERSONA], né delle imprese utilizzatrici finali delleacque, menzionando due insediamenti produttivi in Novara,necessitanti di acqua con restituzione per il raffreddamento degliimpianti, uno dei quali potrebbe essere la [OSCURATO:SOCIETA].

A tal fine, igiudici d’appello hanno considerato che la domanda di concessione insanatoria del 13 dicembre 1999 non risultava corredata da alcun tipodi documentazione, “tantomeno da indicazioni riguardanti le opereeseguite per permettere l'utilizzo da sanare, e la loro ubicazione”,mancando altresì “riferimenti utili all'identificazione dell'impresadestinataria dell'utilizzo delle acque a scopi industriali, alla chiaradefinizione di questi usi, alla quantità di acqua utilizzata (…) e ai limitie alle modalità (corredate di descrizione delle opere materiali) diNumero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026In tal modo, secondo la Corte di Torino, alla P.A. in indirizzo eraimpossibile valutare precisamente e comprendere i termini della"nuova utilizzazione industriale riguardante il [OSCURATO:PERSONA] e/o ilcanale che si assume lo alimenti, che è il [OSCURATO:PERSONA]”.Ciò esclude l’efficacia di giudicato esterno delle precedenti pronunceinter partes richiamate nella memoria del ricorrente (nn.22751/2023, 22754/2023, 22757/2023, 22758/2023, 22774/2023,23381/2023), connotandosi questa decisione per la diversa questionedi fatto della non riferibilità dell’istanza del 13 dicembre 1999 al CavoVeveri.8. - Nell’ambito dell’accertamento della legittimità della pretesasanzionatoria della P.A. in sede di opposizione avverso l'ingiunzione dipagamento di una somma di denaro a titolo di sanzioneamministrativa, al giudice ordinario spetta anche la verifica incidentertantum della legittimità degli atti del procedimento irrogativo.

Nellaspecie, essendo la sanzione in caso di derivazione o utilizzazioneabusiva di acqua pubblica condizionata alla eventuale presentazionedella domanda di concessione in sanatoria, non può negarsi al giudicedell’opposizione il potere di conoscere incidenter tantum dellaconformità a legge dell’istanza di sanatoria, quanto alla indicazionedelle condizioni e dei presupposti e requisiti normativamente previsti.Trattandosi della interpretazione, da parte del giudice di merito, di unvalutazione di fatto che è sottratta al controllo di legittimità di questaCorte per violazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.9 - La Corte d’appello ha poi negato la configurabilità, nel caso dispecie, dell'esimente della buona fede facente capo a GiuseppeCaresana e alla [OSCURATO:PERSONA], considerando che la presentazione dellaNumero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026domanda di sanatoria del 13 dicembre 1999 comprendeva anche ildiverso utilizzo illegittimo per cui è causa, valendo la comunicazionedella medesima [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara del 22 agosto 2013 aconfermare la consapevolezza dei ricorrenti circa la carenza di titolilegittimanti effettivi.

Neppure si può sovvertire in sede di legittimitàl’apprezzamento spettante al giudice del merito con riferimentoall'elemento soggettivo dell'infrazione, al fine di evidenziare laesimente di cui all'art. 3, comma 2, della legge 24 novembre 1981n.689.10. - Il ricorso va perciò rigettato.Segue la condanna in solido dei ricorrenti a rimborsare allacontroricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importoliquidato in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti arimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio dicassazione, che liquida in complessivi € 3.300,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Caresana, rappresentati e difesi dall'avvocatoClaudio Martino-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] di Novara, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1014/2022depositata il 04/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/20261.-L’Associazione di [OSCURATO:PERSONA] – Consorzio di Irrigazione eBonifica e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in tremotivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n.1014/2022 depositata il 4 ottobre 2022.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara.2.- La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380-bis.1, c.p.c.3. – La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello spiegato controla sentenza del Tribunale di Novara n. 592/2021 del 21 settembre2021 e ha così confermato il rigetto dell’opposizione avanzata daGiuseppe Caresana, quale obbligato principale, e dall’AssociazioneIrrigazione [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), quale coobbligata, avverso l’ordinanzaingiunzione n.28/2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara il 16 luglio2018, a seguito di contestazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] diNovara, della violazione dell'art. 96 d.lgs. n. 152/2006, sanzionata aisensi dell'art. 7, comma 1, L. Reg. Piemonte 27 gennaio 2009, n. 3. Afondamento della sanzione sta l’accertamento che la [OSCURATO:PERSONA] avevaconcesso alla [OSCURATO:SOCIETA]. di attingere acqua, ad uso industriale, inmodo indiretto dal canale [OSCURATO:PERSONA] per mezzo di una tubazioneche dal proprio stabilimento intercettava il bacino di lagunaggio dellostabilimento della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo alimentato dallo stessoCavo Veveri.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4. – Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 152/1999, ratione temporis vigente,per avere la Corte d’appello osservato che l’istanza di concessione inNumero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026sanatoria ex art. 23, comma 6, d.lgs. n. 152/1999 non risultavacorredata da alcun tipo di documentazione, quale il “progetto dimassima”, laddove nulla prevede la legge sul punto, “compiendosi intal guisa da parte della Corte d’appello valutazioni di naturaprocedimentale (ossia, sulla completezza del procedimentoamministrativo), errate in diritto, oltre che riservate alla P.A. o, incaso giudiziale, al G.A.”.Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 27 l. n. 36/1994; dell’art. 23 d.lgs. n. 152/1999; dell’art. 96d.lgs. n. 152/2006; dell’art. 4, comma 1, l. n. 689/1981; dell’art. 7L.R. Piemonte n. 3/2009; dell’art. 36 L.R. Piemonte n. 44/2000 e deld.lgs. n. 112/1998. Si censura che la Corte d’appello di Torino abbiaritenuto illecita la condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’approvvigionareirrigui, nonostante essa avesse da tempo presentato domanda diconcessione in sanatoria (comprendente anche tale utilizzo extra-irriguo e l’approvvigionamento a terzi o a propri associati industriali episcicoli) e nonostante il fatto che, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n.152/1999 e dell’art. 96, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, in pendenzadel relativo procedimento, fosse consentita la prosecuzione dellederivazioni già in essere.Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 1, 3, 4 e 11 l.n. 689/1981 e dell’art. 7 L. Reg. Piemonte n. 3/2009, ovvero laviolazione dei principi di affidamento nella legalità dell’azioneamministrativa e di buona fede, essendoci “tutti gli elementi perconfigurare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in termini di ‘buona fede’ in ragionedell’affidamento della medesima rispetto all’esercizio di una proprialegittima facoltà”. In subordine, si censura la sentenza d’appello pernon aver tenuto in considerazione l’avvenuta presentazionedell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] del 13 dicembre 1999, che l’autorizzava aNumero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026proseguire nell’utilizzo nelle more del procedimento, quale ragioneper la rimodulazione della sanzione entro i limiti minimi ex art. 7,comma 2, L. Reg. 3/2009.5. – I tre motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente e sirivelano infondati.A norma dell’art. 96, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dalseguente:Articolo 17.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietatoderivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimentoautorizzativo o concessorio dell'autorità competente.2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondiagricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessionedi derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti èregolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zonesismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1,Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenzaabusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento ocomminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento diuna sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativapecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dalpresente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cuiall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni casodovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autoritàcompetente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite lenecessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazioneprovvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesseNumero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrastocon i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.".Il comma 6 dell’art. 96 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha poiprevisto:6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni outilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in attoè ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoriaentro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cuiall'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazionio utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispettodella legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. Inpendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria,l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamentodel canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente disospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrastocon i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degliobiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restanocomunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.6. - Questa Corte ha già affermato che, in caso di derivazione outilizzazione di acqua pubblica in tutto o in parte abusiva, lapresentazione della domanda di concessione in sanatoria ècondizionata, ex art. 17 del r.d. n. 1775 del 1933 (come novellatodall'art. 96 del d.lgs. n. 152 del 2006), al previo pagamento dellasanzione applicata in concreto dall'autorità competente, aumentata diun quinto, precisando perciò che la presentazione della domanda insanatoria non esonera l’interessato dall'obbligo di pagare la sanzioneinflitta, restando irrilevante il diritto a continuare nell'emungimentoNumero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026ed erogazione di acqua e l'assenza di turbamento del buon regimesotterraneo delle acque (Cass. 27 ottobre 2017, n. 25619).7. - Peraltro, ferma la permanente validità ed efficacia della domandadi concessione in sanatoria per l'estensione della derivazione d'acquadal canale anche all'uso industriale, presentata nella specie il 13dicembre 1999 al Ministero dei [OSCURATO:PERSONA], alla stregua delprincipio enunciato da Cass. 13 maggio 2022, n. 15365 (in altraanaloga controversia corrente fra le stesse parti), la Corte d’appello diTorino ha negato che tale domanda fosse conforme al modello legaleall’epoca vigente, dato dall’art. 23, comma 6, del d.lgs. 11 maggio1999, n. 152, e che perciò producesse anche l’effetto di consentire laprosecuzione dell'utilizzazione dell’acqua pubblica in pendenza delprocedimento istruttorio.La Corte d’appello di Torino ha infatti messo in evidenza che l’istanzasottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], rivolta il 13 dicembre 1999 alMinistero dei [OSCURATO:PERSONA] e ai Provveditorati per le [OSCURATO:PERSONA] e Valle d'Aosta e della Lombardia, era riferita ad usi"nuovi", idroelettrici o industriali, senza però, fare specificaindicazione del [OSCURATO:PERSONA], né delle imprese utilizzatrici finali delleacque, menzionando due insediamenti produttivi in Novara,necessitanti di acqua con restituzione per il raffreddamento degliimpianti, uno dei quali potrebbe essere la [OSCURATO:SOCIETA]. A tal fine, igiudici d’appello hanno considerato che la domanda di concessione insanatoria del 13 dicembre 1999 non risultava corredata da alcun tipodi documentazione, “tantomeno da indicazioni riguardanti le opereeseguite per permettere l'utilizzo da sanare, e la loro ubicazione”,mancando altresì “riferimenti utili all'identificazione dell'impresadestinataria dell'utilizzo delle acque a scopi industriali, alla chiaradefinizione di questi usi, alla quantità di acqua utilizzata (…) e ai limitie alle modalità (corredate di descrizione delle opere materiali) diNumero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026In tal modo, secondo la Corte di Torino, alla P.A. in indirizzo eraimpossibile valutare precisamente e comprendere i termini della"nuova utilizzazione industriale riguardante il [OSCURATO:PERSONA] e/o ilcanale che si assume lo alimenti, che è il [OSCURATO:PERSONA]”.Ciò esclude l’efficacia di giudicato esterno delle precedenti pronunceinter partes richiamate nella memoria del ricorrente (nn.22751/2023, 22754/2023, 22757/2023, 22758/2023, 22774/2023,23381/2023), connotandosi questa decisione per la diversa questionedi fatto della non riferibilità dell’istanza del 13 dicembre 1999 al CavoVeveri.8. - Nell’ambito dell’accertamento della legittimità della pretesasanzionatoria della P.A. in sede di opposizione avverso l'ingiunzione dipagamento di una somma di denaro a titolo di sanzioneamministrativa, al giudice ordinario spetta anche la verifica incidentertantum della legittimità degli atti del procedimento irrogativo. Nellaspecie, essendo la sanzione in caso di derivazione o utilizzazioneabusiva di acqua pubblica condizionata alla eventuale presentazionedella domanda di concessione in sanatoria, non può negarsi al giudicedell’opposizione il potere di conoscere incidenter tantum dellaconformità a legge dell’istanza di sanatoria, quanto alla indicazionedelle condizioni e dei presupposti e requisiti normativamente previsti.Trattandosi della interpretazione, da parte del giudice di merito, di unvalutazione di fatto che è sottratta al controllo di legittimità di questaCorte per violazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.9 - La Corte d’appello ha poi negato la configurabilità, nel caso dispecie, dell'esimente della buona fede facente capo a GiuseppeCaresana e alla [OSCURATO:PERSONA], considerando che la presentazione dellaNumero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026domanda di sanatoria del 13 dicembre 1999 comprendeva anche ildiverso utilizzo illegittimo per cui è causa, valendo la comunicazionedella medesima [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] di Novara del 22 agosto 2013 aconfermare la consapevolezza dei ricorrenti circa la carenza di titolilegittimanti effettivi. Neppure si può sovvertire in sede di legittimitàl’apprezzamento spettante al giudice del merito con riferimentoall'elemento soggettivo dell'infrazione, al fine di evidenziare laesimente di cui all'art. 3, comma 2, della legge 24 novembre 1981n.689.10. - Il ricorso va perciò rigettato.Segue la condanna in solido dei ricorrenti a rimborsare allacontroricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importoliquidato in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti arimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio dicassazione, che liquida in complessivi € 3.300,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 7287/2023Numero sezionale 1032/2026Numero di raccolta generale 11145/2026Data pubblicazione 25/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 11145/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris