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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 dicembre 2024

Cassazione n. 13235/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2389/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f.: ADS80224030587). -resistente- [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della protezione internazionale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f.: ADS80224030587). -resistente- Avverso: il DECRETO emesso dal TRIBUNALE di VENEZIA n. 23050/2024 del 30.12.2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti addì 31/03/2025.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Numero registro generale 2389/2025 Numero sezionale 359/2025 Numero di raccolta generale 13235/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve, pertanto, provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13/05/2025 La Consigliera delegata [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2389/2025 Numero sezionale 359/2025 Numero di raccolta generale 13235/2025 Data pubblicazione 19/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2389/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f.: ADS80224030587). -resistente- [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della protezione internazionale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f.: ADS80224030587). -resistente- Avverso: il DECRETO emesso dal TRIBUNALE di VENEZIA n. 23050/2024 del 30.12.2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti addì 31/03/2025. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 2389/2025 Numero sezionale 359/2025 Numero di raccolta generale 13235/2025 Data pubblicazione 19/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve, pertanto, provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 13/05/2025 La Consigliera delegata [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2389/2025 Numero sezionale 359/2025 Numero di raccolta generale 13235/2025 Data pubblicazione 19/05/2025
Decreto Cassazione n. 13235/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris