CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31918/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l’istanzapresentata da XXXXXXXXXXXXX volta ad ottenere la sospensione dell’ordine diesecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica in data 11febbraio 2026 in relazione alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per ilreato di violenza sessuale di minore gravità ai danni di soggetto minorenne (artt.609- bis, primo e terzo comma, e 609-ter n. 5 cod. pen.), inflitta con sentenzadella Corte di appello di Bologna in data 5 febbraio 2025, irrevocabile il 28novembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rilevato che l’istante è stato condannato per ildelitto di violenza sessuale aggravata ex art. 609-ter cod. pen., rientrantenell'elenco dei reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 4-bislegge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), sicché non poteva essere disposta lasospensione dell'ordine di carcerazione, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a),cod. proc. pen., a nulla rilevando che fosse stata concessa la circostanza2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il condannato, per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce – con un unico, articolato motivo –l’erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazionein ordine alla sussistenza dei requisiti per la sospensione dell’ordine diesecuzione per la carcerazione.Secondo il ricorrente gli arresti giurisprudenziali posti a fondamento dellamotivazione reiettiva sarebbero tutt’altro che pacifici e, comunque, si porrebberoin contrasto con i principi posti dal [OSCURATO:PERSONA] delle leggi nella sentenza n. 203 del2025, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma5-bis, d. p.r. n. 448 del 1988 nella parte in cui prevede che le disposizioni delcomma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., anchequando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità».Osserva il ricorrente che, se – secondo la sentenza della Corte costituzionalecitata – le condotte di minor disvalore legittimano l’applicazione dell’istituto dellasospensione del procedimento con messa alla prova nei riguardi degli imputatiminorenni, nell’ipotesi di soggetto condannato per il reato di cui all’art. 609-bis,terzo comma, cod. pen. pur se aggravati dall’avere commesso il fatto nei riguardidi persona offesa minore di età, dovrebbe essere consentita l’automaticasospensione dell’ordine di esecuzione, in corrispondenza con l’esenzione “secca”prevista dall’art. 4-bis Ord. pen. in caso di condanna per il solo delitto di cuiall’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.Evidenzia inoltre che il riconoscimento della prevalenza dell’attenuante delfatto di minore gravità, così come elide l’aggravante di cui all’art. 609-ter cod.pen. determinando una riduzione della pena, dovrebbe ragionevolmentedeterminare la possibilità di sospendere l’ordine di esecuzione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 1° aprile 2026, ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso dev’essere rigettato per le ragioni che s’indicano di seguito.1. Giova premettere che l’istante è stato condannato per il delitto diviolenza sessuale aggravata ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen. e ha beneficiatodel riconoscimento, con giudizio di prevalenza su detta aggravante, dellacircostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.2. Osserva il Collegio che il Tribunale ha fatto corretta applicazione delprincipio costantemente espresso in sede di legittimità e condiviso dal Collegiosecondo cui «I condannati per il reato di violenza sessuale aggravata di cuiall'art. 609-ter cod. pen., pur quando sia stata riconosciuta la circostanzadi misure alternative alla detenzione devono essere sottoposti all'osservazionescientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno» (Sez.1, n. 39985 del 09/04/2019, Marni, Rv. 277487 - 01; Sez. 1, n. 17889 del28/04/2023, Giannini, non mass.)Tale insegnamento – si è chiarito – discende da una lettura logico-sistematica dell'art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen.L'art. 4-bis Ord. pen., infatti, con riferimento ai condannati per taluni, piùgravi delitti, stabilisce il divieto di concessione dei benefici, ivi comprese lemisure alternative alla detenzione, stabilendo determinate modalità perl'accertamento della pericolosità sociale.Il comma 1-ter della suddetta norma, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett.a), d.l. n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39 del 2009,dispone che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non visiano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalitàorganizzata, terroristica o eversiva, fra gli altri, ai detenuti o internati per ildelitto per cui è condanna nei riguardi del ricorrente.Il comma 1-quater della medesima norma, parimenti introdotto dal d.l. n. 11del 2009, stabilisce, inoltre, che «I benefici di cui al comma 1 possono essereconcessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzocomma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e5.1., e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, delcodice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o deltribunale di sorveglianza, dei risultati dell'osservazione scientifica dellapersonalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con lapartecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presentelegge»,ossia i professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia,psichiatria e criminologia clinica, oltre che i mediatori culturali e gli interpreti dicui l’Amministrazione penitenziaria può avvalersi. La disposizione chiarisce, poi,che «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delittoprevisto dall'articolo 609-bis del codice penale, salvo che risulti applicata lacircostanza attenuante dallo stesso contemplata».Il successivo comma 1-quinquies, inserito dall'art. 7, comma 2, della leggen. 172 del 2012 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consigliod'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale,fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, legge contenente anche norme diadeguamento dell'ordinamento interno), dispone che, salvo quanto previsto dalcomma 1, ai fini della concessione dei suddetti benefici ai detenuti e internati perdeterminati delitti, fra cui quello sanzionato dall'art. 609-bis cod. pen., secommessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o iltribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma diriabilitazione specifica di cui all'art. 13-bis Ord. pen. Norma, quest'ultima,relativa al trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno diminori, anch'essa introdotta dalla legge n. 172 del 2012, secondo la quale lepersone condannate per determinati delitti ivi indicati, se commessi in danno dipersona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalitàdi recupero e di sostegno: la partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensidell'art. 4-bis, comma 1-quinquies, Ord. pen. ai fini della concessione dei beneficiprevisti dalla medesima disposizione.2. Il quadro normativo così riportato risulta chiaro: l'osservazione scientificacollegiale per la durata quamminime di un anno – costituente, ex art. 4-bis,comma 1- quater, Ord. pen., il presupposto per l'applicazione di misurealternative alla detenzione in favore dei soggetti condannati per i delitti ivispecificati – è necessaria e non surrogabile (Sez. 1, n. 39985 del 09/04/2019,Marni, Rv. 277487; Sez. 1, n. 12138 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv.274974; Sez. 1, n. 34754 del 19/05/2016, Sutteri, Rv. 267510; Sez. 1, n. 42309del 11/11/2010, Yamnaine, Rv. 249025) e deve essere svolta in Istituto.Ciò – diversamente dalla lettura che pretende di darne il ricorrente e come sigià anticipato – discende da una lettura logico-sistematica dell'art. 4-bis, comma1-quater, Ord. pen. che non è in alcun modo influenzata dalla successivaintroduzione del comma 1-quinquies del menzionato articolo.Sez. 1, n. 27724 del 09/09/2020, V., non mass., ha condivisibilmenteprecisato che le disposizioni di cui al comma 1-quater e al comma 1-quinquies dell'art. 4-bis ord. pen. «hanno contenuti applicativi diversi e non sipongono in rapporto di specialità tra loro, ma semmai di complementarità dellaseconda norma rispetto alla prima: la possibilità per il soggetto condannato peruno dei titoli di reato sessuale in danno di minori previsti dal comma 1-quinquiesdi essere ammesso a partecipare – su base volontaria – al programma ditrattamento psicologico riabilitativo di cui all'art. 13-bis Ord. pen. non siconfigura, infatti, come un'alternativa (rimessa alla scelta dell'interessato) allasoggezione obbligatoria al periodo di osservazione scientifica in carcere in formacollegiale per la durata minima di un anno, prevista dal comma 1-quater per imedesimi titoli di reato (con la sola eccezione della fattispecie attenuata diviolenza sessuale di cui al terzo comma dell'art. 609-bis cod. pen.), macostituisce soltanto una facoltà aggiuntiva del condannato in funzione di unamigliore emenda e della conseguente probabilità di beneficiare, al termine delperiodo di osservazione obbligatoria, di una misura alternativa alla detenzione incaso di esito positivo (anche) del trattamento ex art. 13-bis Ord. pen.Opinando diversamente, si perverrebbe alla conclusione, illogica e contrariaalla ratio normativa, di sostituire al periodo minimo obbligatorio di osservazionein carcere ex comma 1-quater una diversa forma di trattamento riabilitativorimesso alla volontà del condannato, in tutti i casi in cui la pena da espiare siastata inflitta per reati sessuali in danno di soggetti minorenni, e dunque per reatistrutturalmente connotati da maggiore gravità rispetto a quelli commessi neiconfronti di persone maggiori di età.Dunque, l'esenzione secca dall'obbligo di preventiva osservazione annuale èriservata soltanto ai reati ex art. 609-bis cod. pen. con applicazione dellacircostanza attenuante di cui al terzo comma, per i quali non sia statariconosciuta l'aggravante dell'art. 609-ter.Invece, i delitti in tal modo aggravati devono essere necessariamente trattatiin sede esecutiva con le modalità indicate dall'art. 4-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, non rilevando l'eventuale concessione di circostanze attenuanti (ivicompresa quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 609-bis cod. pen.), poichéesse si riflettono soltanto sul quantum della pena, lasciando immutata laparticolare struttura del reato, maggiormente offensivo perché commesso in unadelle forme che l'ordinamento reputa portatrici di accentuato disvalore, elementoche richiede quelle particolari modalità di osservazione e trattamento delcondannato previste nell'indicata disposizione (Sez. 1, Marni, citata).In particolare, negli arresti citati afferenti alla medesima questione di diritto,proposta in relazione ai condannati per il delitto di cui agli artt. 609-bis e 609-tercod. pen., previo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 609-bis,comma terzo, cod. pen., si è rilevato che la disposizione prevista dall'art. 4-bis,comma 1-quater, Ord. pen., individua in premessa le ipotesi per le quali èrichiesta l'osservazione scientifica della personalità mediante il richiamospecifico, per quel che qui rileva, ai «delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter,609-quater, 609-octies e 609-undecies del codice penale». Limita, invece, nellaseconda parte, l'ipotesi di esclusione al solo «delitto previsto dall'art. 609-bis»,ove per esso risulti «applicata la circostanza attenuante dallo stessocontemplata». Si è, quindi, condivisibilmente affermato che il tenore letteraledella norma, pur nella sua "grossolanità" (così definito da Sez. 1, Yamnaine, cit.,per essere elencati indistintamente titoli e circostanze), manifesta chiaramentel'intento del legislatore di circoscrivere il trattamento più favorevole alla solafattispecie di cui all'art. 609-bis cod. pen. nell’ipotesi del riconoscimentodell’attenuante del fatto di lieve entità e ove non sia stata riconosciutal'aggravante dell'art. 609-ter.Né – è stato condivisibilmente chiarito (si veda Sez. 1, Yamnaine, cit.) –potrebbe accedersi alla tesi secondo cui il riconoscimento dell'attenuanteprevalente sarebbe equiparabile all'esclusione dell'aggravante. La norma non fa,invero, riferimento all’aggravante "applicata", ma alla configurazione equalificazione del fatto, sicché su questa non può incidere la mera prevalenza diquesta Corte in relazione alle altre ipotesi in cui l'art. 4-bis Ord. pen. individuareati ostativi nella sola forma aggravata (Sez. 1, n. 27557 del 27/05/2010, Rv.247723, Mikovic, per il caso di aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990;Sez. 1, Sentenza n. 16708 del 18/03/2008, Rv. 240124, Napoletano, per il casodi aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991; Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Rv.217096, Grasso, in relazione all’aggravante dell'art. 628, terzo comma, cod.pen.). Sulla differenza concettuale tra "reato aggravato", per il qualel'aggravante è stata cioè "riconosciuta" sussistente, e reato per il qualel'aggravante è da considerare altresì "applicata", e sul riflesso pratico di taledistinzione a seconda delle formulazioni usate dal legislatore, si sono inoltre giàampiamente soffermate le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 17 del18/06/1991, Buogo, in tema di indulto (v. parte motiva).Tale conclusione risulta, peraltro, condivisa dalla Corte costituzionale chenella pronuncia n. 231 del 2021– in linea con la giurisprudenza di questa Corte –ha rilevato, con riferimento all’inserimento dell’art. 291-ter del d.P.R. n. 43 del1973 tra i del i tt i e lencat i dal l ’art. 4-bis del la legge n. 354 del1975, che la presunzione di pericolosità, non può ritenersi superata dallacircostanza che l’aggravante è stata bilanciata dal giudice del merito con leaffermato nella sentenza n. 52 del 2020, e cioè che «la previsione di attenuanti[…] consente di adeguare la pena al caso concreto, ma non riguardanecessariamente l’oggettiva pericolosità del comportamento descritto dallafattispecie astratta», sicché la concessione dell’attenuante può dirsi rilevante aisoli fini della determinazione della pena proporzionata al caso concreto, mentre,nella logica dell’attuale art. 4-bis, comma 1-ter, ordin. penit., essa non risultaidonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa diricollegare a quel determinato delitto un trattamento più rigoroso in fase diesecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza dicondanna».Tali considerazioni sono certamente trasponibili alla disposizione di cui all’art.4-bis, comma 1- quater e, dunque, alla fattispecie in esame nella qualel’attenuante di cui all’art. 609 bis cod. pen. è stata ritenuta prevalente rispettoalla aggravante di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5 cod. pen.3. La disciplina dell’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. non può essereconsiderata in alcun modo manifestamente irragionevole.3.1. La previsione per l’autore di determinati reati di un periodo minimoobbligatorio di osservazione scientifica della personalità per l’accesso ai beneficipenitenziari risponde all’esigenza di consentire – a fronte di reati di particolaregravità – una più penetrante valutazione del percorso di rieducazione delcondannato, al fine di scongiurare il pericolo di recidiva. In altri termini, illegislatore ha previsto un percorso differenziato per gli autori di una serie di reaticontro la libertà sessuale, perseguendo, così, in modo più adeguato l'obiettivodel recupero e della risocializzazione degli stessi attraverso la scansione delpercorso rieducativo in modo che la corrispondente attività, protratta per quellasso temporale minimo e inderogabile, abbia la concreta possibilità di condurre ilgruppo di osservazione – anche integrato dalla presenza di figure professionaliparticolarmente competenti – all’affidabile valutazione della personalità deldetenuto o dell'internato.La norma appena richiamata, del resto, non stabilisce alcuna preclusioneassoluta di accesso ai benefici, ma ne prevede una diversa modalità, giustificatadalla gravità dei reati ostativi inclusi nel titolo esecutivo, indicativi di unamaggiore pericolosità sociale del detenuto.Ciò che la rende affatto ragionevole e compatibile con i principi costituzionali,come del resto già affermato da questa Corte, sebbene sotto il diverso profilodella previsione di un tempo minimo di osservazione, maggiore rispetto a quelloprevisto per gli altri condannati (Sez. 1, n. 23822 del 22/06/2020, Ruggieri, Rv.279444 - 01 Sez. 1, n. 38727 del 19/02/2013, Sammarchi, Rv. 257110 – 01).3.2. Diversamente da quanto ipotizzato dal ricorrente, non è possibilesvolgere alcun parallelismo dell’ipotesi in scrutinio con il caso oggetto dellapronuncia della Corte costituzionale n. 203 del 2025, riguardante il comma 5-bisdell’articolo 28 del d.P.R. numero 448 del 1988, introdotto in sede di conversionedel decreto-legge numero 123 del 2023 (c.d. decreto Caivano), a tenore delquale non è consentita la sospensione del processo con messa alla provadell’imputato minorenne quando si procede per violenza sessuale aggravata.Ciò in quanto, secondo il percorso logico argomentativo della Cortecostituzionale, la disposizione lì censurata risulta manifestamente irragionevole esproporzionata, perché al riconoscimento della minore gravità del fatto noncorrisponde un’adeguata, diversa considerazione della stessa condotta conriguardo all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova. Di quil’affermazione secondo cui «la “valvola di sicurezza” fornita dal terzo commadell’art. 609-bis cod. pen., quindi, ben può valere come segno di confine oltre ilquale risulta superata la soglia della manifesta irragionevolezza in conseguenzadella mancata previsione della facoltà del giudice minorile di disporre lasospensione del processo con messa alla prova sulla base di una valutazioneindividualizzata della personalità del minore, funzionale alle esigenze del suorecupero e della sua risocializzazione».Come è evidente, dunque, l’intero ragionamento svolto dal [OSCURATO:PERSONA] delleleggi riguarda la peculiare disciplina degli strumenti di giustizia minorile e,segnatamente, quello della messa alla prova del minore, non assimilabile agliistituti che vengono in rilievo nel caso oggetto del presente ricorso.3.3. Neppure, ad avviso del Collegio, è suscettibile di incidere sugli approdisin qui espressi la recentissima pronuncia della Corte costituzionale n. 68 del2026, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) nella parte in cui si applicaai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia statariconosciuta la circostanza attenuante a effetto speciale di cui al sesto comma delmedesimo art. 609-quater cod. pen.3.3.1. Osserva il Collegio che la Corte costituzionale, con la sentenzaindicata, richiamando il proprio generale orientamento volto a escludere rigidiautomatismi in materia di benefici penitenziari (da ultimo, sentenza n. 24 del2025), ha ritenuto contrastante con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. la sceltadel legislatore di sottrarre i condannati per il delitto di atti sessuali conminorenne, pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effettospeciale della minore gravità di cui all’art. 609-quater, sesto comma, cod. pen.,alla regola generale della sospensione dell’ordine di esecuzione espressa dall’art.656, comma 5, cod. proc. pen., prevedendo, inoltre, che per il primo anno didetenzione non possano neppure fare istanza di accesso alle misure alternativealla detenzione.La Corte costituzionale, dopo avere condiviso la scelta del rimettente dicensurare sia l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., sia l’art. 4-bis,comma 1-quater, Ord. pen., ha in primo luogo ribadito che – fermo, in linea diprincipio, il parallelismo tra possibilità di accesso alle misure alternative alladetenzione e sospensione dell’esecuzione della pena – detto parallelismo è solotendenziale, perché «appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativaselezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti(sentenza n. 41 del 2018)», rimarcando come il legislatore possa ritenere, che,ferma restando la possibilità di fare immediatamente istanza di accesso allemisure alternative, la pena carceraria debba essere la risposta iniziale allacommissione del reato accertato in via definitiva o in ragione della particolarepericolosità di cui sono indice specifici delitti (sentenze n. 3 del 2023, n. 238 del2021, n. 216 del 2019, n. 41 del 2018, n. 90 del 2017 e n. 125 del2016), operché l’accesso alle misure alternative «è soggetto a condizioni così stringentida rendere questa eventualità meramente residuale, sicché appare tollerabileche venga incarcerato chi all’esito del giudizio relativo alla misura alternativapotrà con estrema difficoltà sottrarsi alla detenzione» (sentenza n. 41 del 2018).Al contempo, ha confermato la propria giurisprudenza secondo la quale,proprio perché si tratta di «eccezioni al “punto di equilibrio ottimale”rappresentato dalla regola generale della corrispondenza tra il limite di penastabilito per l’accesso alla misura alternativa e quello stabilito ai fini dellasospensione dell’ordine di esecuzione» (sentenza n. 3 del 2023), le scelte dellegislatore che "rompano" tale parallelismo devono essere sottoposte a unoscrutinio «particolarmente stretto» (sentenza n. 41 del 2018).Sulla scorta di tali premesse, entrando nel vivo del problema, ha evidenziatol’intrinseca irragionevolezza e la contrarietà agli art. 3 e 27 Cost. degli artt. 656,comma 9, lettera a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. inragione del trattamento che riservano al condannato per atti sessuali conminorenne cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto specialedella minore gravità, rispetto a quello che riservano al condannato per violenzasessuale cui sia stata riconosciuta l’identica circostanza attenuante ad effettospeciale della minore gravità prevista dall’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen:«L’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, Ord. pen., infatti,espressamente esclude, in relazione a quest’ultimo, l’applicabilità della previsionedell’osservazione scientifica della personalità per almeno un anno prima di poterottenere i benefici penitenziari. Ne consegue che il condannato per violenzasessuale ex art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., se la pena in concreto irrogataè pari o inferiore a quattro anni, potrà vedersi sospesa la pena ai sensi dell’art.656, comma 5, cod. proc. pen. Il diverso trattamento è privo di giustificazione.Gli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen. proteggono analoghi beni giuridicicostituzionalmente rilevanti (rispettivamente, la libertà sessuale e il libero earmonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale), prevedonola stessa cornice edittale (da sei a dodici anni di reclusione) e sono posti inrapporto di specialità, in quanto il secondo trova applicazione al di fuori delleipotesi previste dal primo» (Corte Cost. n. 68 del 2026, citata).Dunque, in un tale quadro normativo, ha ritenuto «irragionevole che ilcondannato per il reato di violenza sessuale, che presuppone, nella sua formabase, l’uso di violenza o minaccia o l’abuso di autorità, possa vedersi sospesal’esecuzione della pena, in attesa di una valutazione individualizzata in ordineall’accesso alle misure alternative alla detenzione, quando sia stata riconosciutala circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, mentre ilcondannato per il reato di atti sessuali con minorenne – che presupponel’assenza di violenza, minaccia o abuso di autorità, stante il fatto che overicorrano trova applicazione l’art. 609-bis,con l’aumento di pena di cui all’art.609-ter, primo comma, numero 5), o secondo comma, cod. pen. – pur se il casosarà stato riconosciuto di minore gravità non solo non si vedrà sospesa la pena,con immediato ingresso in carcere, ma non potrà neppure presentare istanza diaccesso alle misure alternative alla detenzione prima di un anno».Conclusivamente, ha osservato (§ 6.3.) che la reductio ad legitimitatem delladisciplina censurata era possibile esclusivamente mediante la dichiarazioned’illegittimità costituzionale del solo art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. nellaparte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod.pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cuial sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen., così potendo essereapplicata la regola generale di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., cheprevede la sospensione dell’esecuzione della pena al fine di consentire alcondannato di presentare, in stato di libertà, istanza di accesso alle misurealternative alla detenzione. Con la precisazione che «Spetterà al tribunale disorveglianza, pertanto, compiere la valutazione individualizzata in ordine allapossibilità, per il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne cui siastata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minoregravità, di ottenerle» e che, «Al fine del necessario giudizio prognosticofavorevole in ordine alla capacità delle misure alternative alla detenzione dicontribuire alla risocializzazione del reo e, al contempo, di assicurare la rigorosaprevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati, potranno essere presi inconsiderazione, oltre agli elementi specifici del caso concreto (quali il divario dietà o la specifica interferenza con lo sviluppo della libertà sessuale delminorenne), il comportamento serbato dal condannato dopo la commissione delreato e durante il procedimento penale (art. 47, comma 3-bis, ordin. penit.),nonché i risultati della necessaria osservazione della personalità condottamediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna (art. 47, comma 2,ordin. penit.)».3.3.2. Com’è reso evidente dalle sintetizzate argomentazioni, la Cortecostituzionale per un verso si è chiaramente occupata della illegittimitàcostituzionale dei reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne,ritenuti di lieve entità, nella loro ipotesi “base”, ossia priva di aggravanti. Ha,infatti, espressamente specificato (§ 6.2.2.) che neppure la tutela del minorenella fattispecie sottoposta al suo scrutinio – che può riguardare, come nel casodi cui al giudizio a quo, anche soggetti prossimi alla soglia dei quattordici anni,che hanno acconsentito al compimento di atti sessuali con persone poco più chemaggiorenni – potesse ritenersi idonea a compensare un trattamentosignificativamente differenziato, quanto alle modalità di esecuzione della pena,rispetto all’ipotesi di violenza sessuale, in cui la volontà del soggetto passivo delreato è coartata con violenza fisica o psicologica: tanto che, come si è detto, illegislatore ha previsto per le due fattispecie, sul piano sostanziale, una identicacornice edittale e una altrettanto identica circostanza attenuante ad effettospeciale per i casi di minore gravità.Le ipotesi, dunque, cui la Corte costituzionale rivolge la propria attenzionesono il reato di violenza sessuale “di minore gravità” (art. 609-bis, ultimocomma) cod. pen.) e quello atti sessuali con minorenne nei casi “di minoregravità” (art. 609-quater, sesto comma, cod. pen.) e la pronunciad’incostituzionalità riposa sull’osservazione che le due disposizioni «proteggonoanaloghi beni giuridici costituzionalmente rilevanti (rispettivamente, la libertàsessuale e il libero e armonico sviluppo della personalità del minore nella sferasessuale), prevedono la stessa cornice edittale (da sei dodici anni di reclusione) esono posti in rapporto di specialità, in quanto il secondo trova applicazione al difuori delle ipotesi previste dal primo».Per altro verso (e coerentemente con tale conclusione), la stessa Corte nonha ritenuto di fare ricorso alla possibilità di cui all’art. 27 legge n. 87 del 1853 diestendere il giudizio d’incostituzionalità ad altre norme non comprese nel quesitosottopostole e, segnatamente, non ha esteso la pronuncia alla disposizionedell’art. 4-bis comma 1-quater Ord. pen. nella parte in cui non consentel’accesso ai benefici penitenziari e, conseguentemente, la sospensionedell’esecuzione quando ricorra una delle ipotesi aggravatrici dell’art. 609-ter afronte dell’applicazione della circostanza attenuante del fatto di minore gravità.4. Per le ragioni sin qui espresse, correttamente il Pubblico ministero non hasospeso l'esecuzione della pena, vertendosi in una delle ipotesi contemplatedall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.Il ricorso dev’essere, come preannunciato, rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.